Conferma dei prezzari DEI ai fini della congruità dei costi per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativi al Sismabonus 110% ed ordinario, al Bonus facciate ed al Bonus edilizia. Ammissibilità dello sconto in fattura anche per gli acconti versati dal 1° gennaio 2022 per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione.
Per i bonus fiscali diversi dal Bonus facciate, l’esclusione dalla congruità dei costi/visto di conformità per le spese relative ad interventi in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, opera per le comunicazioni di opzione trasmesse dal 1° gennaio 2022.
Queste le principali risposte d’interesse per il settore delle costruzioni, fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso della manifestazione Telefisco, a cura del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, tenutasi lo scorso 27 gennaio, ed avente ad oggetto, tra l’altro, le novità in materia di Superbonus e degli altri bonus fiscali per l’edilizia, introdotte dalla legge 234/2021 – legge di Bilancio 2022.
In tema di bonus edilizi, queste risposte sono state, poi, pubblicate come FAQ sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
In particolare, vengono forniti chiarimenti in relazione alla modifica, introdotta dal 1° gennaio 2022, della legge di Bilancio, che esclude l’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese in presenza di interventi eseguiti in regime di edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, ad eccezione del Bonus facciate.
In una FAQ l’Agenzia risolve la questione relativa alla decorrenza di tale nuova disposizione, precisando che questa opera per le comunicazioni relative all’opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, in presenza di lavori in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, nel caso di spese sostenute, anche mediante sconto in fattura, nel mese di dicembre 2021 (ossia prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022), e di invio della comunicazione di opzione a gennaio 2022, l’obbligo di presentare la congruità dei costi ed il visto di conformità è escluso.
Sul tema viene, altresì, specificato che per usufruire del Bonus facciate nelle modalità sconto in fattura/cessione del credito, la congruità dei costi ed il visto di conformità sono sempre obbligatori, a prescindere dalla circostanza che l’intervento sia eseguito in edilizia libera, o sia di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
L’Amministrazione finanziaria si sofferma, poi, su ulteriori aspetti, sempre in merito alle nuove regole in tema di opzione per sconto in fattura/cessione del credito, relative alla congruità dei costi ed al visto di conformità, e:
In particolare, per l’installazione di impianti che rientrano nell’ambito applicativo della legge 10/1991, l’Agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità del Bonus edilizia, nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito in via autonoma, come manutenzione straordinaria, a prescindere dalla realizzazione di ulteriori lavorazioni edili così qualificate a livello urbanistico;
Invece, se la rimozione delle barriere è “trainata” da un intervento antisismico, opera un unico limite di spesa di 96.000 euro, sia per i lavori “trainanti” da Sismabonus, che per quelli “trainati” sulle barriere architettoniche;
La separata indicazione dei costi sostenuti per il visto di conformità relativo al Superbonus deve risultare nella fattura emessa dal professionista (come documento giustificativo della spesa).
Allegati
Novità in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, sotto il profilo delle segnalazioni agli imprenditori circa i debiti di importo rilevante, ad opera dei creditori pubblici qualificati, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate.
Lo prevede la legge 29 dicembre 2021, n.233, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152 (cd. D.L. attuazione del PNRR), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre 2021.
In particolare, nel corso dell’esame parlamentare per la conversione in legge del D.L. 152/2021 sono state introdotte novità per quel che riguarda la composizione negoziata della crisi d’impresa, operativa dallo scorso 15 novembre per le imprese in difficoltà economica, specie sotto il profilo delle segnalazioni agli imprenditori circa i debiti di importo rilevante, ad opera dei creditori pubblici qualificati (ad es. Agenzia delle Entrate, anche nella sua articolazione Riscossione).
Si ricorda che la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa è operativa, e accessibile dal sito internet, gestito da Unioncamere:
https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home
L’ANCE illustra le nuove disposizioni in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotte dal D.L. 152/2021, in un dossier riepilogativo, contenente altresì, in un allegato normativo, le norme di rifermento.
1 allegato
Con la circolare n. 1/2022, il Ministero del Lavoro illustra le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotte dalla legge di bilancio 2022, che hanno modificato e integrato le norme del d. lgs. n. 148/2015.
In premessa, la circolare evidenzia che l’intervento legislativo è finalizzato alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale, secondo il principio del c.d. universalismo differenziato, in base alle diverse caratteristiche settoriali e dimensionali dei datori di lavoro.
Un altro principio fondamentale adottato dal legislatore è quello di coniugare strettamente il sistema degli ammortizzatori sociali con il sostegno di efficaci politiche attive del lavoro.
Per l’illustrazione dei contenuti della circolare, si rinvia alla nota allegata.
2 allegati
Riord_ammortiz_sociali_circMLPS_n_122_Nota approf pdf
Circolare_n_1_2022_Ministero_lavoro pdf
Anche per il 2022 il Governo ha nuovamente confermato una misura nata per essere temporanea. L’articolo 3 comma 3 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) ha, infatti, prorogato la sospensione dell’aggiornamento Istat per i canoni di locazione passiva (modificando per l’ennesimo anno consecutivo le scadenze di cui all’articolo 3, comma 1, D.L. 95/2012).
Per restare in tema di locazioni passive si segnala che anche la Legge di Bilancio n. 234/2021 ha espressamente affermato all’articolo 1 comma 572 lettera g) la necessità, per i Comuni destinatari del contributo statale di cui al comma 567, di procedere, tra le varie necessità, alla razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive.
Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge europea 2019-2020 che, grazie all’azione dell’Ance, riscrive la norma sull’esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitivamente accertate.
In particolare, l’art.10, co.1, lett.c) n.2 della legge 23 dicembre 2021, n.238 (in G.U. -Serie Generale n.12 del 17 gennaio 2022), riscrivendo il co.4 dell’art.80 del D.Lvo. 50/2016, sterilizza l’efficacia della nuova causa di esclusione facoltativa dalle gare d’appalto, rinviando ad un Provvedimento attuativo la definizione delle modalità attuative e della soglia minima d’operatività della nuova regola che comunque non potrà essere al di sotto dei 35.000 euro.
Sul tema, si ricorda che l’art.8 del DL 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla Legge 120/2020 ha modificato l’art. 80 del DLgs 50/2016 introducendo, accanto alle cause obbligatorie di esclusione dalle gare d’appalto, una causa di esclusione facoltativa.
Si tratta della facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza e possa dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una “grave violazione”.
La disposizione, come noto, deriva da una procedura di infrazione europea avverso lo Stato italiano in merito alla quale l’Ance è intervenuta nelle competenti sedi per mitigarne gli effetti più critici per le imprese, esposte ad una penalizzazione particolarmente gravosa come quella dell’esclusione da una procedura d’appalto, a fronte di una violazione considerata, ancora, “provvisoria”.
Criticità più evidenti risiedevano non solo nella determinazione della soglia di gravità minima della violazione, pari a 5.000 euro (come fissata per le “gravi violazioni” accertate definitivamente), ma anche nella completa assenza di criteri univoci ed omogenei che guidassero l’azione delle Stazioni appaltanti in tal ambito.
Grazie all’azione associativa, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione delle Legge europea 2019-2020, è stato modificato il quinto periodo, comma 4, dell’art. 80 del DLgs 50/2016.
Pertanto, in relazione alle violazioni non definitivamente accertate di tipo fiscale, è stato eliminato il riferimento normativo alla soglia dei 5.000 euro ed è stato ottenuto il rinvio ad un successivo provvedimento, che determinerà una nuova soglia di esclusione commisurata al valore dell’appalto, con un limite minimo che, dopo un lungo dibattito parlamentare, è stato fissato a 35.000 euro. Il provvedimento dovrà definire anche le modalità operative della nuova causa di esclusione.
La norma, che entrerà in vigore dal 1° febbraio p.v., non prevede effetti retroattivi, pertanto, dovrebbero essere fatti salvi tutti gli effetti prodotti fino a tale data dalla previgente formulazione della disciplina.
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