In allegato la scheda del contributo perequativo ANCE per il 2018, con preghiera di volerla compilare e restituire entro 15 giorni.
133_Circ.2018_ANCE - Contributo perequativo 2018 (anno di base 2017).
Si allegano le condizioni dell’abbonamento e la scheda per la richiesta di attivazione dello stesso.
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Istruzioni Abbonamento UNI
Modulo richiesta abbonamento
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 8 alla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2018 il decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”. Le nuove norme tecniche, che vanno ad aggiornare quelle del 14 gennaio 2008, entrano in vigore il 22 marzo prossimo, 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con alcune eccezioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 del decreto stesso.
È previsto, infatti, che per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino al termine lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche delle costruzioni.
Per le opere private, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima dell'entrata in vigore delle nuove NTC.
Le principali novità contenute nell’aggiornamento delle NTC
L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme del 2008, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza delle costruzioni esistenti.
Proprio su tale aspetto, al capitolo 8, le nuove NTC introducono una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti, prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso costruzioni di Classe d’uso III ad uso scolastico e di Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Anche nel caso di interventi di “adeguamento sismico” le nuove NTC apportano novità prevedendo, per alcune situazioni, che il coefficiente di sicurezza da conseguire post intervento non sia pari a quello che avrebbe una nuova costruzione ma che raggiunga almeno l’80% di tale valore.
Le novità apportate alla normativa sono importanti. In pratica c’è stato un cambio di impostazione rispetto alle precedenti norme, accettando che per le costruzioni esistenti su cui si interviene si possano richiedere livelli di sicurezza minori di quelli richiesti alle nuove costruzioni.
Anche il Capitolo 11, Materiali e prodotti per uso strutturale, presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011.
Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) per la realizzazione di elementi strutturali.
Dopo l’emanazione del decreto, si attendono altri due documenti tecnici necessari ad una corretta e completa applicazione della normativa: la circolare applicativa con le Istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici nazionali agli Eurocodici 2018.
A fronte di un quadro normativo così aggiornato, risulta indispensabile aggiornare la parte regolamentare contenuta nel DPR 380 del 2001, non più in linea con le necessità di velocizzazione e di certezza dei tempi di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica.
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180221_Nota di approfondimento NTC
Decreto 17 gennaio 2018_NTC
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
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