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ANCE - Contributo perequativo 2018 (anno di base 2017).

In allegato la scheda del contributo perequativo ANCE per il 2018, con preghiera di volerla compilare e restituire entro 15 giorni.

133_Circ.2018_ANCE - Contributo perequativo 2018 (anno di base 2017).

Scheda contributo perequativo 2018.

Convenzione per l'abbonamento alla consultazione completa delle norme UNI

Si informa che Confindustria ha rinnovato con l’Uni, l’Ente Italiano di Normazione, la Convenzione per l’abbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI da parte delle Aziende/Associazioni aderenti al sistema.
L’adesione alla Convenzione, che Ance ha già sottoscritto, permette ai nostri associati di acquistare, a condizioni particolarmente vantaggiose, l’abbonamento alla consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali UNI, di quelle europee EN e di quelle internazionali ISO.
Dal momento dell’avvenuta attivazione sarà possibile visualizzare sul proprio computer, per i successivi 12 mesi, i testi integrali delle norme (nella modalità di sola consultazione on-line senza scarico o stampa del documento) al prezzo di:
  • 200 € + Iva, per le aziende con meno di 50 dipendenti
  • 300 € + Iva, per le aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro
Ove l’impresa fosse interessata al download o stampa di singole norme, potrà acquistarle direttamente sul sito web dell’UNI, al prezzo di copertina indicato nel catalogo UNI: http://store.uni.com/catalogo/index.php.
 
Per accedere alle condizioni della convenzione, le imprese devono comunicare ad Ance (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) la volontà di sottoscrivere l’abbonamento, attraverso l’invio del modulo compilato di richiesta attivazione abbonamento che trovate in allegato.
 
L’ANCE, previa verifica della sussistenza della condizioni fissate, inoltrerà il modulo di richiesta all’UNI.
 
UNI fornirà direttamente all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie e le credenziali (login e password) per completare l’adesione e acquistare direttamente on-line il servizio:
- pagando anticipatamente l’intero prezzo dell’abbonamento
- accettando le condizioni previste nel "Contratto per la fornitura del servizio di abbonamento".

Si allegano le condizioni dell’abbonamento e la scheda per la richiesta di attivazione dello stesso. 

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Istruzioni Abbonamento UNI
Modulo richiesta abbonamento

 

Emanate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 8 alla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2018 il decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”. Le nuove norme tecniche, che vanno ad aggiornare quelle del 14 gennaio 2008, entrano in vigore il 22 marzo prossimo, 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con alcune eccezioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 del decreto stesso.

È previsto, infatti, che per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino al termine lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche delle costruzioni.

Per le opere private, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima dell'entrata in vigore delle nuove NTC.

Le principali novità contenute nell’aggiornamento delle NTC

L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme del 2008, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza delle costruzioni esistenti.

Proprio su tale aspetto, al capitolo 8, le nuove NTC introducono una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti, prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso costruzioni di Classe d’uso III ad uso scolastico e di Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Anche nel caso di interventi di “adeguamento sismico” le nuove NTC apportano novità prevedendo, per alcune situazioni, che il coefficiente di sicurezza da conseguire post intervento non sia pari a quello che avrebbe una nuova costruzione ma che raggiunga almeno l’80% di tale valore.

Le novità apportate alla normativa sono importanti. In pratica c’è stato un cambio di impostazione rispetto alle precedenti norme, accettando che per le costruzioni esistenti su cui si interviene si possano richiedere livelli di sicurezza minori di quelli richiesti alle nuove costruzioni.

Anche il Capitolo 11, Materiali e prodotti per uso strutturale, presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011.

Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) per la realizzazione di elementi strutturali.

Dopo l’emanazione del decreto, si attendono altri due documenti tecnici necessari ad una corretta e completa applicazione della normativa: la circolare applicativa con le Istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici nazionali agli Eurocodici 2018.

A fronte di un quadro normativo così aggiornato, risulta indispensabile aggiornare la parte regolamentare contenuta nel DPR 380 del 2001, non più in linea con le necessità di velocizzazione e di certezza dei tempi di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica.

2 allegati

180221_Nota di approfondimento NTC
Decreto 17 gennaio 2018_NTC

Sismabonus: ammessa la demolizione e ricostruzione

Il “Sismabonus” deve intendersi ammesso anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria.
 
Così sostiene l’ANCE in ordine ad una delle principali questioni sorte sulla detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (cd. “Sismabonus”, in vigore sino al 31 dicembre 2021[1]).
 
Nel corso degli ultimi mesi, infatti, il sistema associativo ha evidenziato numerose questioni di carattere applicativo, delle quali la più frequente riguarda la possibilità di fruire dell’agevolazione nell’ipotesi in cui l’intervento “antisismico” consista nella demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti.
 
A tal proposito, ed in attesa dell’emanazione di una definitiva pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’ANCE ritiene che non sussista alcun legittimo impedimento all’applicazione del Sismabonus in tale ipotesi, sempreché, in sede di ricostruzione, sia mantenuta l’originaria volumetria del fabbricato demolito[2].
 
In presenza di tale condizione, infatti, l’intervento rientra appieno nel novero della ristrutturazione edilizia (di cui all’art.3, comma 1, lett.d, del DPR 380/2001), configurandosi come intervento di recupero incisivo di un fabbricato esistente e non già come nuova costruzione, che, di contro, renderebbe inapplicabile l’agevolazione fiscale.
 
Del resto, in tal senso si è espressa più volte la stessa Agenzia delle Entrate nell’ambito sia della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. “36%”, innalzato al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018[3]), sia di quella spettante, ai fini IRPEF/IRES, in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (cd. Ecobonus[4]).
 
Per quest’ultima agevolazione, ad esempio, già con la CM 36/E/2007 è stato chiarito che «nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo» per la riqualificazione energetica degli edifici, restando di contro «esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento».
 
Tale concetto è stato poi ribadito più recentemente con la RM 4/E/2011, nella quale, sia nell’ambito dell’Ecobonus che della detrazione IRPEF del “36%”, l’Agenzia ha nuovamente precisato la spettanza delle agevolazioni «nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione», purché non vi sia ampliamento della volumetria, poiché in tal caso «l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”» esclusa dalle detrazioni[5].
 
Alle medesime conclusioni si ritiene di poter legittimamente giungere anche relativamente al Sismabonus, visto che anch’esso è diretto ad incentivare il recupero di edifici esistenti mentre è escluso per le nuove costruzioni.
 
Tra l’altro, gli interventi di demolizione e ricostruzione risultano pienamente conformi alla condizione imposta dall’art.16-bis, co.1, lett.i), del TUIR-DPR 917/1986 (al quale la norma rinvia per l’individuazione degli interventi agevolati), in base alla quale i lavori antisismici «devono essere realizzati sulle parti strutturali …. e comprendere interi edifici»[6]. Tale forma di ristrutturazione edilizia, infatti, è quella che, necessariamente ed in maniera più incisiva, interessa le parti strutturali dell’edificio e coinvolge il fabbricato nella sua interezza, consentendone un completo rinnovamento delle caratteristiche strutturali.
 
Senza considerare, poi, che una diversa interpretazione finirebbe con il disincentivare proprio gli interventi più complessi ed incisivi di messa in sicurezza dei fabbricati strutturalmente più obsoleti, in netto contrasto con la volontà del Legislatore di massimizzare l’ambito degli incentivi, così da avviare un reale processo di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.
 
Emblematica in questo senso è l’estensione della detrazione fiscale agli acquirenti di abitazioni poste all’interno di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica e con un miglioramento della classe sismica rispetto al preesistente[7]. Tale misura, infatti, è stata fortemente voluta dall’ANCE ed accolta in via definitiva dal Legislatore[8]proprio perché incentiva gli interventi più strutturali che consentono di massimizzare la riqualificazione in chiave antisismica del tessuto edilizio, seppur limitatamente ai fabbricati situati in zona sismica 1.
 
In ogni caso, l’ANCE ha già intrapreso opportune iniziative presso l’Agenzia delle Entrate, affinché tale questione possa ufficialmente trovare soluzione positiva in una Circolare di prossima emanazione.

[1] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. CfrANCE “Legge di bilancio – Focus fiscale”ID n. 31242 del 26 gennaio 2018.
[2]Diversamente, in caso di variazione dell’originaria volumetria, si configurerebbe una nuova costruzione, espressamente esclusa dall’ambito applicativo di tutti i bonus fiscali (sia esso il Sismabonus, piuttosto che il cd. “36%”, innalzato al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018 o il cd. Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti). Per la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia”, l’art.3, co.1, lett.d, del citato DPR 380/2001 non richiede invece anche il mantenimento della sagoma del fabbricato preesistente (cfrANCE Demolizione e ricostruzione di fabbricati– Effetti su detrazioni (50% - 65%) ed IVA” - ID n. 22443 del 23 ottobre 2015).
[3] Cfr. art. 1, co.3, lett.b, n.1 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
[4] Prorogato e rimodulato, da ultimo dall’art.1, co.3, lett.a, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) – cfrANCE “Legge di bilancio – Focus fiscale”ID n. 31242 del 26 gennaio 2018 già citata.
[5] Cfr. ANCE “Detrazioni del 36% e del 55% - Lavori di ampliamento in base al Piano casa” – ID n.3964 del 19 gennaio 2011.
[6] Tale dicitura normativa è stata addotta dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna per giustificare l’esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dall’ambito oggettivo del Sismabonus. Con una dubbia e non condivisibile interpretazione, infatti, la medesima DRE, in sede di risposta ad un interpello posto da un contribuente, ha negato l’accesso alla detrazione sul presupposto che gli interventi agevolati debbano consistere nel consolidamento dell’edificio esistente e non nella sua demolizione e successiva ricostruzione. Si sottolinea, in ogni caso, che tale orientamento non è stato recepito dalla Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate che, nella RM 147/E/2017, ha invece ufficializzato e chiarito tutte le altre questioni applicative oggetto del medesimo interpello – CfrANCE “Sismabonus e detrazioni per la casa – I chiarimenti dell’AdE” – ID n. 30373 del 7 novembre 2017 e ANCE “Sismabonus ed Ecobonus – I chiarimenti dell’AdE” – ID n. 30686 del 30 novembre 2017.
[7] Detrazione pari al 75% o all’85% (a seconda del miglioramento ottenuto in termini di classe energetica dell’abitazione), del prezzo d’acquisto dell’abitazione medesima, da assumere entro il tetto massimo di 96.000 euro ed a condizione che:
·      l’intervento di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento volumetrico (ove consentito dalle norme urbanistiche) sia eseguito da un’impresa di costruzione/ristrutturazione che provveda anche alla successiva cessione dell’abitazione
·      l’acquisto avvenga entro i 18 mesi successivi al termine dell’intervento.
[8] L’agevolazione è ora disciplinata dall’art.16, co.1-septies del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, così come inserito dall’art. 46-quater della legge96/2017, di conversione del DL 50/2017 – Cfr. ANCE“Manovra correttiva” – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017”ID n. 29123 del 27 giugno 2017.

Pubblicato il XVII° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato adottato il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco di cui al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.
Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:
-     all’articolo 1 è rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha espresso parere favorevole;
-     all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati;
-     all’articolo 3 è decretato l’inserimento “ex novo”, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
-     all’articolo 4 è decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
-     all’articolo 5 è specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 16 gennaio 2018;
-     all’articolo 6 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
 

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 

1 allegato

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