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“Decreto sblocca cantieri”: Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.

Eliminazione della possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente dalle gare in presenza di adeguata dimostrazione dell’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate.
Ripristinata, quindi, come richiesto dall’ANCE, l’esclusione dalle gare d’appalto unicamente nell’ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate” secondo la formulazione originaria, già contenuta nel Codice dei contratti pubblici.
Rivisti, inoltre, in accoglimento delle richieste dell’ANCE, i requisiti riferiti all’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi ed al numero di dipendenti ai fini dell’obbligo di nomina degli organi di controllo delle s.r.l., come stabilito dal codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019).
Lo prevede la legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 32/2019 (cd. “Decreto sblocca cantieri”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019.
 
Regolarità fiscale nelle gare d’appalto
Come noto, il “Decreto sblocca cantieri” (DL 32/2019) è intervenuto sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche (stabilite dall’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici), aggiungendo un’ulteriore ipotesi relativa alle irregolarità fiscali e contributive riscontrate in capo ai partecipanti[1].
In particolare, il DL 32/2019 prevedeva la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente qualora fosse stato in grado di dimostrare adeguatamente l’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate.
Tale previsione era stata dettata dall’esigenza, per lo Stato italiano, di adeguarsi ai rilievi di incompatibilità con le Direttive comunitarie, sollevati dalla Commissione UE in merito ad alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016.
Come fortemente auspicato dall’ANCE, durante l’iter di conversione in legge del Provvedimento, la disposizione è stata eliminata, con la conseguenza che resta confermata la disciplina attualmente contenuta nel Codice dei contratti pubblici, in base alla quale il concorrente può essere escluso dalla gare d’appalto unicamente nell’ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate”, secondo la formulazione originaria già contenuta nell’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016.
Sono state, così, accolte le istanze dell’ANCE che, fin dall’introduzione della disposizione, aveva evidenziato, nelle competenti Sedi istituzionali, che la stessa avrebbe comportato l’esclusione di molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari, esponendoli ad una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione spesso riconosciuta poi come inesistente.
Infatti, l’ANCE aveva rilevato come l’adeguamento alla normativa comunitaria dovesse essere in ogni caso coordinato ed inserito nel contesto dell’ordinamento tributario italiano (che dà rilevanza probatoria all’atto accertativo solo quando lo stesso assume carattere definitivo, ovvero non più suscettibile di annullamento e/o modifica né dall’Amministrazione finanziaria, né del Giudice tributario).
 
Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.
Come auspicato dall’ANCE, nel corso dell’iter di conversione in legge del “Decreto Sblocca cantieri” sono state riviste le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto sin’ora stabilito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.379 del D.Lgs. 14/2019)[2].
Come noto, infatti, ai fini della segnalazione relativa alle cd. procedure d’allerta[3], quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che abbiano superato, per due esercizi consecutivialmeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Fin dalla sua introduzione, la disposizione ha suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.
In tal senso, con la modifica approvata durante l’iter di discussione al Senato del DdL di conversione del cd. “Decreto Sblocca cantieri”, la nomina dell’organo di controllo diventerà obbligatorianell’ipotesi in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi (si tratta, ad oggi, delle annualità 2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
Resta fermo che le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l’atto costitutivo, ai fini della nomina dell’organo di controllo, entro nove mesi dall’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (ossia entro il 16 dicembre 2019).
 
le discipline a confronto
 
ante «codice crisi»
post «codice crisi»
dl 32/2019
superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi
attivo stato patrimoniale
4.400.000 euro
2.000.000 euro
4.000.000 euro
ricavi
8.800.000 euro
2.000.000 euro
4.000.000 euro
dipendenti occupati in media durante l’esercizio
50
10
20
[1] Cfr. ANCE “DL 32/2019 –Decreto sblocca cantieri: Nuova ipotesi di esclusione dalla gara per irregolarità fiscali e contributive” - ID n.35832 del 30 aprile 2019.
[2]Cfr. ANCE “Codice della crisi d’impresa – Nomina degli organi di controllo - Nuovi requisiti” - ID n. 36279 del 10 giugno 2019.
 
[3] Si tratta di una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del tribunale, con l’ausilio di un organismo ad hoc costituito (Organismo di composizione della crisi – OCRI – art.12 del D.Lgs.14/2019).
 

Al 17 giugno 2019 l’acconto IMU/TASI, entro il 1º luglio la dichiarazione IMU

Scade il 17 giugno il termine per il pagamento dell’acconto IMU/TASI 2019, mentre cade il 1º luglio il termine di presentazione della dichiarazione per fruire dell’esenzione dall’IMUriferita al periodo d’imposta 2018, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili e rimasti invenduti.

Per quanto riguarda l’applicabilità di IMU e TASI sui “beni merce” (aree e fabbricati) delle imprese del settore delle costruzioni, si ricorda che:

  • l’acconto, da versare entro il prossimo 17 giugno è pari al 50% dell’imposta dovuta, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per il periodo d’imposta precedente.

Il versamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, va eseguito, entro il 16 dicembre 2019, a conguaglio e sulla base delle delibere adottate dai Comuni e pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze; 

  • l’IMU è dovuta per le aree fabbricabili, per i fabbricati strumentali[1] con esclusione dei beni merce”, ossia i fabbricati destinati alla vendita e non locati (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)[2];
  • la TASI, invece, è dovuta su tutti gli immobili posseduti dalle imprese, ivi compresi i “beni merce.

Per questi ultimi, l’aliquota base della TASI è stata fissata all'1 per mille, con facoltà dei Comuni di aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla fino ad azzerarla[3].

Per i fabbricati (non beni merce”)[4], la base imponibile è costituita dalla rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%[5], e moltiplicata per specifici coefficienti, rivalutati ai soli fini IMU/TASI[6].

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr. anche C.M. 3/DF/2012)[7].

La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno d’imposizione tenuto conto, altresì, dei seguenti elementi[8]:

-        zona territoriale di ubicazione;

-        indice di edificabilità;

-        destinazione d'uso consentita;

-        oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

-        prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Come confermato dalla C.M. 3/DF/2012, il “valore venale in comune commercio” costituisce la base imponibile, ai fini IMUanche nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, consistente nella demolizione di un preesistente fabbricato, ovvero di esecuzione, su edifici preesistenti, di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica)[9].

L’IMU è dovuta sull’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

L’aliquota dell’IMU è stabilita nella misura del 7,6 per mille, con facoltà dei Comuni di variazione in aumento o diminuzione in misura pari a 3 punti.

L’aliquota della TASI è stabilita nella misura dell’ 1 per mille, con la possibilità di maggiorazione dello 0,8 per mille[10].

Tali aliquote-base, sia ai fini IMU che TASI, possono essere ulteriormente differenziate, in presenza di specifiche ipotesi stabilite normativamente (ad es. per i fabbricati locati e per le abitazioni di lusso).

Per godere del regime di esenzione per i “beni merce” delle imprese edili è obbligatorioa pena di decadenza, presentare la dichiarazione IMU, entro il temine del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta».

Il termine di quest’anno cade il 1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica).

L’esenzione è estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (Cfr. R.M. 11/DF/2013), mentre si rammenta che in caso di locazione dell’immobile destinato alla vendita, anche solo per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo[11].

Si ricorda, inoltre, che l’esclusione dall’IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Circa il momento dal quale il fabbricato s’intende ultimato, la Corte di Cassazione ha ravvisato nell’accatastamento del fabbricato il verificarsi della condizione essenziale per considerare lo stesso “ultimato” ed esistente ai fini dell’imposta locale, a prescindere dalla dichiarazione “ufficiale” di fine costruzione all’Ente locale competente. Quest’ultima, invece, assume valore, agli effetti del tributo comunale, solo se preventiva rispetto all’accatastamento dell’immobile di nuova costruzione[12].

Per presentare la dichiarazione IMU è necessario utilizzare l’apposito Modello (e relative Istruzioni)[13].

Si precisa che il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili.

Al riguardo, si evidenzia che, in mancanza di un Modello aggiornato di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino”, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione.

In particolare, si ritiene che, nel quadro caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello[14].

Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.

Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.

In merito, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un focus specifico relativo all’obbligo di presentazione per il “magazzino” delle imprese edili.

 


[1]Il DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita") attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha previsto un incremento della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali deducibile dal reddito di impresa imponibile (IRPEF/IRES) ad oggi pari al 40%, nella misura del: 50% per il periodo di imposta 2019, 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021, 70% dal periodo d'imposta 2022.

[2]Ai sensi dell'art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

[3] Cfr. l'art.1, co.14, lett.c, della legge208/2015 – legge di Stabilità 2016.

[4] Si ricorda che l'IMU/TASI non è dovuta per l'abitazione principale non di lusso, accatastata in una categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9.

[5] In base all'art.3, co.48, della legge 662/1996.

[6] I coefficienti sono fissati in misura pari a:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito);

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito);

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

[7] Cfr. ANCE “IMU e TASI 2019 - Coefficienti per i fabbricati D” - ID n.36059 del 22 maggio 2019.

[8]Cfr. l’art.5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992, richiamato dallo stesso art.13 del D.L. 201/2012.

[9]Art.3, comma 1, lett. c-d ed f, D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”.

[10]Cfr. art.1, co.677, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014).

[11] Cfr. ANCE “Immobili merce locati – No all’esenzione dall’IMU” - ID n. 14761 del 03 febbraio 2014.

[12] In tal senso, nella Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha precisato che «l’iscrizione nel catasto edilizio dell’“unità immobiliare” …… costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile». Diversamente, prosegue la medesima pronuncia giurisprudenziale, la dichiarazione di fine lavori resa al Comune competente «assume rilievo solo per l’ipotesi in cui il "fabbricato di nuova costruzione" non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale ("unità immobiliare iscritta") considerato dalla norma sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta comunale dovuta per i fabbricati». In senso conforme, nella medesima pronuncia, vengono richiamati anche altri precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Cassazione, Sezione tributaria (Sent. n. 22808 del 23 ottobre 2006 e n. 14673 del 23 giugno 2006). Tale orientamento ha, poi, trovato conferma anche in più recenti pronunce della medesima Corte di Cassazione, che hanno contribuito a rendere univoca, e quindi consolidata, la posizione giurisprudenziale sul punto (Cfr. Sent. n.16208 del 9 luglio 2010 e n.15177 del 23 giugno 2010).

[13]Il Modello è stato approvato con il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 30 ottobre 2012 - Cfr. ANCE “IMU – Modello di dichiarazione ed altre novità” - ID n.9254 del 17 dicembre 2012.

[14]Al riguardo, si ricorda che tale indicazione è stata inserita nel Modello in base alla previgente formulazione dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (che riconosceva ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per il “magazzino” delle imprese edili, per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori ed a condizione che l’immobile non fosse locato).

 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941
 

Impianti negli edifici: abilitazioni piene e/o limitate

Anche al fine di dirimere contrasti interpretativi tra le diverse Camere di commercio, consentendo un’uniforme applicazione, nell’intero territorio nazionale, del DM n. 37/08 sugli impianti negli edifici, il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 3717.
 
In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto necessario fornire, in via definitiva, chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazione impianti possano o meno essere abilitate, anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
 
Fermo restando che, affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore, occorre che lo stesso abbia i necessari requisiti tecnico professionali previsti dallo stesso DM 37/08, il MISE chiarisce che:
 
1) per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che una abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;
 
2) analogamente, anche per la lettera B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e lettera C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricomprende anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario, si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;
 
3) per la lettera D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) e lettera E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate, al punto 2 che precede, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione;
 
4) per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio) si ribadisce quanto affermato con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004, ovverosia che la lettera G sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto, è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio; ne consegue che eventuali situazioni ancora in essere in contrasto con le predette direttive vadano definitivamente risolte dalle camere di commercio nel senso indicato.
 
Precisa il ministero che, da visura, deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere).
 
1 allegato

circ. MISE 3717

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Seminario ANCE Sicilia, 11 giugno 2019 - ore 9,00.

Si terrà a Palermo il prossimo 11 giugno 2019 con inizio alle ore 9,00, presso la sala convegni di ANCE Sicilia - Via A. Volta 44 Palermo -  il Seminario tecnico su:

“INTERVENTI STRUTTURALI E RIPRISTINO CON COMPONENTI COMPOSITI, MALTE AD ELEVATO FIBRORINFORZO E MATERIALI INNOVATIVI SU MURATURE E MANUFATTI NELL'EDILIZIA CIVILE, MONUMENTALE E INFRASTRUTTURALE IN LOGICA SISMABONUS ED ECOBONUS” rivolto ai professionisti ed alle imprese del settore delle costruzioni e dei restauri, nell’ottica delle OEPV e della gestione del cantiere.
 
Le imprese interessate possono scaricare l’all’egato modulo di iscrizione da compilare ed inviare alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
In allegato la locandina con il programma del seminario e il modulo di iscrizione, scaricabili anche al seguente link: http://www.ancesicilia.it/site/node/4006
 

Detrazione IRPEF 50% - Ristrutturazione con ampliamento – Risposta 150/E/2019

Nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia su un edificio, senza demolizione e con ampliamento di volumetria, la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto delle singole unità immobiliari spetta unicamente per le spese relative alla parte già esistente del fabbricato.
 
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.150/E/2019 con riferimento all’applicabilità del bonus fiscale riconosciuto per l’acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie, che provvedano alla vendita entro diciotto mesi dall’ultimazione dell’intervento (detrazione IRPEF del 50%, calcolata sul 25% del corrispettivo d’acquisto, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 anni)[1].
 
In particolare, il caso di specie riguarda la ristrutturazione di un fabbricato senza demolizione e con ampliamento di volumetria effettuata da un’impresa di costruzioni[2].
 
Come noto, l’agevolazione viene riconosciuta in presenza di interventi di recupero integrale ed incisivo di edifici esistenti, quali il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia[3], mentre è esclusa nell’ipotesi di nuova costruzione[4].
 
Sotto il profilo urbanistico, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che nella nozione di ristrutturazione edilizia rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che mantengano la stessa volumetria dell’edificio preesistente.
 
Inoltre, la condizione relativa al mantenimento della stessa volumetria deve essere osservata anche in presenza di lavori di ristrutturazione senza demolizione.
 
Di conseguenza, in caso di ampliamento del fabbricato originario, l’intervento è qualificabile come nuova costruzione (cfr. anche la C.M. 7/E/2018).
 
Ciò premesso, ai fini dell’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di abitazioni ristrutturate, nella Risposta 150/E/2019 viene specificato che:
 
-       nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il beneficio è escluso, nel presupposto che l’intervento si considera nel suo complesso come nuova costruzione;
 
-       nell’ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, e con ampliamento volumetrico, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente del fabbricato.
 
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate precisa che per comprendere, nello specifico, quali siano le spese riferite alla parte esistenteovvero a quella “nuova” del fabbricatol’impresa di costruzioni deve effettuare una distinta fatturazione ai futuri acquirenti, che identifichi le due tipologie di intervento.
 
In alternativa, la medesima impresa deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, «un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento», utilizzando criteri oggettivi.
 
 
ipotesi di calcolo
 
importo complessivo lavori eseguiti 1.000.000 euro
importo lavori su parte esistente 700.000 euro (70% dell’importo complessivo)
importo lavori su ampliamento 300.000 euro (30% dell’importo complessivo)
corrispettivo di vendita singola abitazione 150.000 euro
importo agevolabile per l’acquirente 105.000 euro (70% del corrispettivo)
importo non agevolabile per l’acquirente  45.000 euro (30% del corrispettivo)
detrazione complessiva per l’acquirente 13.125 euro [50% (105.000x25%)]
detrazione annua per l’acquirente
1.312,50 euro (per 10 anni)

[1] Cfr. l'art.16-bis, co.3, del D.P.R. 917/1986 – TUIR e l'art.1, co.67, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che ha prorogato l'applicabilità del beneficio nella misura potenziata del 50% fino al 31 dicembre 2019.
[2] Nella fattispecie, l'ampliamento risulta dall'utilizzo di vani "tecnici", che di fatto manterrebbe inalterata la volumetria, circostanza però non provata dall'istante ai fini della valutazione dell'intervento complessivo come ristrutturazione.
[3] Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.c-d, del D.P.R. 380/2001.
[4]Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.e, del citato D.P.R. 380/2001.

1 allegato

Risposta n.150/E/2019

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