Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 5/2017, ha fornito chiarimenti riguardo l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/15).
Nel rammentare che tale tipologia di apprendistato rappresenta una fattispecie peculiare, mirata ad assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dall’età anagrafica, il dicastero ha precisato che la formazione di base e trasversale, in ragione dei suoi contenuti, è da ritenersi ultronea per coloro che abbiano già acquisito le nozioni pertinenti nell’ambito di pregresse esperienze lavorative o siano in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle relative competenze in virtù di un precedente rapporto di apprendistato professionalizzante.
Si informa che l’Inps, con il messaggio n.4930/2017, al fine di agevolare i datori di lavoro, ha concesso un’ulteriore proroga del termine per il recupero degli importi arretrati riferiti all’incentivo “Occupazione Sud”, riconosciuto per le assunzioni di soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 ed effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”.
Con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alle procedure per l’istallazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, al fine di uniformare l’operatività degli uffici territoriali e rendere più rapide le procedure autorizzative connesse a tali impianti.
Sul punto, l’Istituto ha chiarito che, per l’istallazione di tali impianti (impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere) volti alla tutela del patrimonio aziendale, è necessaria la preventiva procedura di accordo con la RSA o RSU, o l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970.
E’ stato, inoltre, chiarito che, qualora le videocamere o le fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non vi è alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento che dovrà essere effettuato in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie.
Sul punto, si comunica, inoltre, che l’Istituto ha pubblicato, sul proprio portale, i nuovi moduli per le istanze per l’autorizzazione dell’istallazione di impianti audiovisivi, altri strumenti di controllo e apparecchiature di localizzazione satellitare, semplificati rispetto ai precedenti, che si allegano per opportuna conoscenza.
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Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4 allegati
INL_nota299_17
Istanza-videosorveglianza-installazione-gps
Istanza-videosorveglianza-impianti-audiovisivi
Istanza-videosorveglianza-altri-sistemi
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di ottobre 2017 è risultato pari a 100,9 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01698654.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
10/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,25
75% di 0,59820538 [indice ottobre su indice dicembre 2016 x 100 - 100] =
0,448654
TOTALE = 1,698654
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2017 ed il 14 novembre 2017.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2017 è risultato pari a 101,1 (base 2015 = 100).