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Lavoro e previdenza

Apprendistato e distacco – Chiarimenti dell’INL

Con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione durante un contratto di apprendistato con il distacco ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003.

In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, purché siano garantiti i requisiti di legge, in particolare:

• l’interesse del distaccante,
• l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,
• la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

Per quanto attiene la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, la nota sottolinea quanto già espresso dal Ministero del lavoro con la circolare n. 40/2004, seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ossia che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può essere esteso all’attività di “tutoraggio”.

In tali casi, pertanto, rileva che tale figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

Slittato il termine per l’invio del prospetto informativo disabili

E’ slittato al 28 febbraio prossimo il termine per la presentazione del prospetto informativo dei disabili previsto per il 31 gennaio scorso (vedi ns. news del 22 dicembre 2017).

Solo in data odierna, infatti, il sito del Ministero del Lavoro ha reso pubblica tale informazione.

Quindi i soggetti che, per qualsiasi ragione, non avessero ancora provveduto a tale adempimento mediante l’invio telematico del prospetto informativo, potranno farlo entro tale data.
 

I presupposti per l’invio del prospetto, si rammenta, sono quelli del mutamento della situazione occupazionale tale da incidere sull’obbligo di assunzione al 31 dicembre 2017 e l’avere una base di computo con 15 o più dipendenti. 

Inail - Autoliquidazione 2017/2018.

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota Inail n. 1387/18, con la quale l’Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2017/2018.
 
In particolare, l’Inail ha ricordato che, nelle more di approvazione delle nuove tariffe, il calcolo del premio anticipato per il 2018 dovrà, provvisoriamente, fare riferimento alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017.
 
L’autoliquidazione 2017/2018 presenta delle novità in relazione all’abrogazione, dal 2018 dell'aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto. Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota addizionale, in misura pari all’1,29%, dovrà essere calcolata, limitatamente alla regolarizzazione 2017, sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nella nota in parola ed a cui si fa esplicito rinvio.
 
Un’altra novità, connessa al miglioramento delle tecnologie informatiche, consentirà anche ai soggetti assicuranti, che hanno iniziato l’attività al termine del 2017, di poter effettuare l’autoliquidazione unificata del premio a febbraio 2018, sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio 2018.
 
Per quanto riguarda le scadenze, il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2017, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 28 febbraio 2018.
 
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è il 902018.
 
In relazione alle riduzioni del premio assicurativo, si evidenziano, in particolare, l’agevolazione sui premi ordinari delle polizze dipendenti, ex L. n. 147/13, la cui misura da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% e quella da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.
 
In virtù della pubblicazione del decreto direttoriale del 5 luglio 2017, resta confermata, inoltre, relativamente all’anno 2017, la riduzione del premio in favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
 
Tale riduzione, applicabile alla sola regolazione 2017, non potrà interessare i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 
La richiesta dell’agevolazione è condizionata dall’inoltro, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, dell’apposito modello di autocertificazione (reperibile sul portale informatico dell’Istituto) riguardante l’assenza delle suddette condanne, nonché dall’indicazione nella dichiarazione delle retribuzioni nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” di sconto, il codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
 
Per la riduzione del premio si ricordano: l’incentivo relativo al sostegno della maternità e paternità, ovvero quello riconosciuto per la sostituzione di lavoratori in congedo; per l’ultima volta, la riduzione per le assunzioni di cui all’art. 8, c. 9 della L. n. 407/90 (assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di trentasei mesi); l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
 
A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fissato per l’anno 2017 nella misura dello 0,68% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018. 
 
Rata   Data scadenza                     Data pagamento                    Coefficiente interesse
 
 2         16.05.2018                            16.05.2018                                   0,00165808
 3         16.08.2018                            20.08.2018                                   0,00337205
 4         16.11.2018                            16.11.2018                                   0,00508603
 

Si ricorda infine che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018 e che entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2018. 

1 allegato

Autoliquidazione 2017-2018 Istruzioni e riduzioni

Trattamento di fine rapporto - Indice Istat relativo al mese di dicembre 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di dicembre  2017 è risultato pari a 101,1 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02098205
 
 Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
12/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,5
 
75% di 0,79760718 [indice dicembre su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 0,598205
 
TOTALE =  2,098205
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre  2017 ed il 14 gennaio 2018.
 

1 allegato

alltfrdicembre2017

Bonus assunzioni giovani 2018

Di seguito una delle misure di agevolazione previste nella legge di bilancio 2018 in materia di lavoro.
 
Bonus per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato
 
È stato introdotto un incentivo strutturale a favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumano lavoratori a tempo indeterminato o convertano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
 
In cosa consiste il beneficio
Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua per un periodo massimo di 36 mesi.
 
Requisiti dei giovani
L'esonero spetta per l'assunzione di soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Attenzione al secondo requisito.
Non sono ostativi al riconoscimento dell'incentivo i contratti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in contratto a tempo indeterminato.
L'incentivo è fruibile anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
L'incentivo spetta anche per la conferma a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto di apprendistato, successiva al 31 dicembre 2017, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso l'esonero è fruibile a decorrere dal primo mese di scadenza del beneficio contributivo spettante per la conferma dell'apprendista a tempo indeterminato (aliquota ridotta per i 12 mesi successivi alla prosecuzione del contratto) è pari ad un massimo di 3.000,00 euro per 12 mesi. 
Nel caso in cui il beneficio sia stato parzialmente fruito e il lavoratore venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
 
Requisiti per il datore di lavoro
I datori di lavoro hanno diritto all'esonero nel caso in cui, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il beneficio è revocato, e si provvederà al recupero di quanto goduto, nel caso in cui il datore di lavoro proceda, nei sei mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto.  
 
Sgravio contributivo nella misura del 100% - casi particolari
L'esonero contributivo spetta nella misura del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, sino ad un massimo di 3.000,00 euro annui per 36 mesi, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola - lavoro ovvero periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. primo livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. terzo livello).
 
Esclusioni
L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previst

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