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Lavoro e previdenza

Cigs - Esonero dal versamento della contribuzione addizionale nei casi di procedure concorsuali

Con l’allegata circolare n. 4/18, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esonero dal versamento della contribuzione addizionale riconosciuti in favore delle imprese, sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, che si avvalgono della Cassa integrazione salariale straordinaria.
 
A tal riguardo, si ricorda che dal 1°gennaio 2016, non potendosi più ricorrere alla Cigs a seguito dell’ammissione a procedure concorsuali in virtù dell’abrogazione dell’art. 3 della L. n. 223/91, la fattispecie in esame, riguardante le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, è compatibile con le altre causali di intervento della Cigs previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15.
 
In merito, il dicastero ha, altresì, precisato che, nelle ipotesi di aziende ammesse a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, in pendenza della Cassa integrazione salariale straordinaria, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi delle procedure inoltrino una richiesta di subentro nella titolarità del programma di Cassa Integrazione Straordinaria inizialmente presentato.
 
Premesso quanto sopra, fermo restando il principio generale che impone l’obbligo del versamento della contribuzione addizionale a tutte le imprese che presentino istanza di cassa integrazione salariale, relativamente ai casi di esonero da tale obbligo, tra cui quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il Ministero del Lavoro ha individuato, per singola procedura concorsuale, l’esatto memento da cui decorrono i termini che dispensano dall’effettuare tale adempimento.  
 
In particolare, nel caso di fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento decorre dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa ex art. 16 della Legge Fallimentare, ossia dalla data di deposito della sentenza presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
 
Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento decorre dal giorno in cui è emesso il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 della Legge Fallimentare. Analoga decorrenza vale per i casi di concordato in bianco ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare.
 
Nel caso di accordi di ristrutturazione del debito, l’esonero dal versamento decorre dal giorno di pubblicazione dei relativi accordi presso il registro delle imprese, ex art. 182 bis della Legge Fallimentare.
 
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento decorre, ferma restando l’autorizzazione alla continuità di impresa, dal giorno di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 195 del regio decreto n. 267/42.  
 
Infine, nel caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa, l’esonero dal versamento decorre dal giorno in cui è dichiarato lo stato di insolvenza.
 

Incentivo Occupazione Mezzogiorno – Decreto ANPAL n. 2/2018

E' stato emanato dall’ANPAL l’allegato decreto n. 2/2018 che, nell’istituire l’ “Incentivo Occupazione Mezzogiorno”, prevede un rafforzamento del bonus per l’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
 
Lo stesso è, infatti, cumulabile con il “bonus giovani” ed è fruibile, per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nei limiti previsti. Non è, però, cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.
 
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche part-time e a scopo di somministrazione, nonché con contratto di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio 2018 fino al 31 gennaio 2018, le seguenti categorie di lavoratori disoccupati 1 :
 
• lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
• lavoratori con 35 anni di età e oltre, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi .
 
Ai fini del riconoscimento del beneficio, il lavoratore non dovrà aver avuto un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 6 mesi.
 
L’incentivo, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), per un periodo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.060€, riparametrati su base mensile, per ogni lavoratore assunto (da riproporzionare in caso di part-time), sarà riconosciuto anche in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.
 
Lo sgravio deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
 
La procedura predisposta dall’ANPAL, la cui attuazione è demandata all’Inps, prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps, a carico dei datori di lavoro con sede di lavoro in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Regioni meno “sviluppate”) e Abruzzo, Molise e Sardegna (Regioni in “transizione”).
 

Per quanto non riportato nella presente si rimanda al Decreto allegato. 

_________________________________
 
1  Art. 19, D.Lgs n. 150/2015
Cfr. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013
 

 

Inps - Modifica del saggio di interesse legale per il 2018

Con l’allegata circolare n. 23/18, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, così come stabilito dal D.M. 13 dicembre 2017, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,3% in ragione d’anno.
Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenuta nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata.
 

Periodo di validità                                                    Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990                                                                      5%
16.12.1990 - 31.12.1996                                                          10%
01.01.1997 - 31.12.1998                                                            5%
01.01.1999 - 31.12.2000                                                         2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001                                                         3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003                                                            3 %
01.01.2004 - 31.12.2007                                                         2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009                                                            3 %
01.01.2010 - 31.12.2010                                                            1 %
01.01.2011 - 31.12.2011                                                         1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013                                                         2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014                                                            1 %
01.01.2015 - 31.12.2015                                                         0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016                                                         0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017                                                         0,1 %
01.01.2018 -                                                                            0,3%
 

  

Misure di sostegno agli accomodamenti per l’assunzione dei disabili – Nota Inail

A seguito delle ultime novità in merito alla normativa sui disabili, con riferimento all’obbligo di assunzione per le imprese dai 15 ai 35 dipendenti di almeno un disabile al di là dell’avvenuta nuova assunzione, l’Inail, con l’allegata nota, ha rappresentato la disponibilità dell’istituto ad intervenire per l’adozione di accomodamenti ragionevoli e necessari ad assicurare al disabile assunto parità di diritti con gli altri lavoratori.
Per le modalità operative, l’Istituto rimanda alle circolari Inail n. 51/2016 e n. 30/2017.
Le tipologie di intervento previste, con i relativi tetti di spesa, riguardano:

  • interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
  • interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
  • interventi di formazione.

Quanto ai primi due interventi, sono previsti rimborsi pari al 100% delle spese sostenute dal datore di lavoro; per il terzo, i rimborsi saranno riconosciuti nella misura massima del 60%.
Sono previsti inoltre rimborsi e/o anticipi nel caso di realizzazione di progetti personalizzati.

1 allegato

Nota Inail 60045.24/01/2018

Inps - Determinazione dell’importo per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali

In relazione alle norme che hanno parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 8/16, attuativo della L. n. 67/14, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 437/18, ha fornito i chiarimenti ai fini della corretta identificazione dell’arco temporale per il calcolo della soglia minima di omissione, pari a 10.000,00 euro, che consente di determinare l’applicazione delle sanzioni penali.

A tal riguardo, si ricorda che: per le ipotesi di omessi versamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia, nei confronti del datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione del suddetto importo, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata oggetto dell’allegata informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, emanata dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che hanno chiarito che: “nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso)”.

2 allegati

Inps Messaggio 437 del 31-01-2018
Corte Suprema Cassazione_Informazione Provvisoria


 

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