Per quanto non riportato nella presente si rimanda al Decreto allegato.
A seguito delle ultime novità in merito alla normativa sui disabili, con riferimento all’obbligo di assunzione per le imprese dai 15 ai 35 dipendenti di almeno un disabile al di là dell’avvenuta nuova assunzione, l’Inail, con l’allegata nota, ha rappresentato la disponibilità dell’istituto ad intervenire per l’adozione di accomodamenti ragionevoli e necessari ad assicurare al disabile assunto parità di diritti con gli altri lavoratori.
Per le modalità operative, l’Istituto rimanda alle circolari Inail n. 51/2016 e n. 30/2017.
Le tipologie di intervento previste, con i relativi tetti di spesa, riguardano:
Quanto ai primi due interventi, sono previsti rimborsi pari al 100% delle spese sostenute dal datore di lavoro; per il terzo, i rimborsi saranno riconosciuti nella misura massima del 60%.
Sono previsti inoltre rimborsi e/o anticipi nel caso di realizzazione di progetti personalizzati.
1 allegato
In relazione alle norme che hanno parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 8/16, attuativo della L. n. 67/14, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 437/18, ha fornito i chiarimenti ai fini della corretta identificazione dell’arco temporale per il calcolo della soglia minima di omissione, pari a 10.000,00 euro, che consente di determinare l’applicazione delle sanzioni penali.
A tal riguardo, si ricorda che: per le ipotesi di omessi versamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia, nei confronti del datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
La questione interpretativa afferente la corretta determinazione del suddetto importo, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata oggetto dell’allegata informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, emanata dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che hanno chiarito che: “nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso)”.
2 allegati
Inps Messaggio 437 del 31-01-2018
Corte Suprema Cassazione_Informazione Provvisoria