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Tabelle costo manodopera: Precisazione del Ministero

Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito Ance dei giorni scorsi in merito alla esatta decorrenza delle Tabelle ministeriali del costo del lavoro sulla manodopera in edilizia di cui al Decreto Direttoriale n. 23/2017 (cfr. ns. news del 6 aprile 2017), ha precisato che queste entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale medesimo (3 aprile 2017) e non hanno efficacia retroattiva.

 
Il quesito, infatti, era sorto proprio per chiarire la locuzione “decorrenza maggio 2016” che si legge nel decreto direttoriale e che il Ministero ha spiegato essere riferito alla contrattazione di secondo livello presa in considerazione per l’elaborazione delle tabelle stesse.
 
Le tabelle di cui in oggetto, come noto, sono state elaborate in applicazione della previsione contenuta nel Codice degli appalti (art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2017), per fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti necessari per valutare l’adeguatezza del valore economico del costo del lavoro proposto in sede di gara.
 

“Decreto Fiscale”: al via la pubblicazione in Gazzetta

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282, del 2-12-2016 - S.O n. 53, la legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» (cd. “Decreto Fiscale”). 
Tra le misure più importanti per il settore, oltre a quelle di natura prettamente fiscale, si segnala la norma di interpretazione autentica sul trattamento di trasferta.

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Lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 7-quinquies)
Come fortemente auspicato dall’ANCE, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica volta a chiarire le condizioni necessarie che devono sussistere per qualificare un lavoratore dipendente come “trasfertista”.
In particolare, interpretando l’art. 51, co. 6, del TUIR[1],  (trasferta abituale), viene chiarito che la disciplina dei trasfertisti si applica esclusivamente qualora sussistono, contestualmente, le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità ovvero una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. 
In mancanza delle tre suddette condizioni, ai lavoratori si applicherà il trattamento previsto per le indennità di trasferta previste dall’art. 51, co. 5, del TUIR[2],  (trasferta occasionale).

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L’introduzione di tale disposizione, di grande interesse per le imprese del settore edile, consentirà il superamento delle difformità interpretative sulla normativa da applicare all’istituto della trasferta, per i settori industriali caratterizzati da prestazioni lavorative svolte al di fuori della sede di lavoro, o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell’attività esercitata.

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La materia è stata, infatti, nel corso degli anni, oggetto di numerosi interventi sia di natura amministrativa che giurisprudenziale (cfr. Comunicazione Ance del 18/11/2016 e Comunicazione Ance del 25/11/2016).

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Al riguardo si rammentano, in particolare, i chiarimenti del Ministero del Lavoro (Risoluzione n. 25/1/0008281 del 20/06/2008), dell’INPS (Messaggio n. 27271 del 5/12/2008) e dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 326 del 23/12/1997), poi disattesi da un orientamento della Corte di Cassazione di senso opposto che, con la sentenza n. 396/2012, seguita nel 2012 e nel 2013 da altre dello stesso tenore, ha negato quanto chiarito dagli Istituti, ampliando la nozione di trasfertista.
L’Ance è, pertanto, più volte intervenuta nelle diverse sedi, tramite la presentazione di proposte emendative, anche attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro ad hoc con il coinvolgimento di numerose categorie nonché tramite il coinvolgimento di tutte le parti sociali (v.d. Lettera congiunta al Ministro Poletti del 15 luglio 2015 da parte delle parti sociali del settore edile e metalmeccanico) per definire inequivocabilmente la corretta applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 51 del TUIR.
Con l’introduzione, pertanto, della norma di interpretazione autentica in materia di trasferta (art. 7 – quinquies del D.L. n. 193/2016), è stato accolto quanto auspicato dall’Ance, nei numerosi e reiterati interventi al livello parlamentare e governativo, per tutelare le imprese il cui operato, conforme alle disposizioni amministrative emanate in materia, era stato invece più volte messo in discussione da un orientamento giurisprudenziale di diverso avviso.
Sul punto si rammenta, inoltre che, trattandosi di una norma di interpretazione autentica e, quindi, con efficacia retroattiva, la stessa potrà essere invocata, laddove ne ricorrano i presupposti, negli eventuali giudizi ancora in corso. Ciò consentirà, pertanto, di sanare eventuali conflitti in via amministrativa ed alleggerire ogni eventuale ipotesi di contenzioso giudiziario, ovviamente, non definitivo.

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Di seguito una breve sintesi delle altre principali misure fiscali contenute nella legge 225/2016.

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 Soppressione di Equitalia e misure in tema di riscossione (artt.1, 2, 3)

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Confermato lo scioglimento, a partire dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, le cui funzioni vengono riattribuite all’Agenzia delle Entrate, mediante l’istituzione di un Ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” (art.1).

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Tale Ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentrerà nei rapporti attivi, passivi e processuali delle società di Equitalia ed assumerà la qualifica di “agente della riscossione”.

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L’istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse, ivi compreso il personale dipendente, provengono dalle società soppresse, attraverso un riassetto partecipativo che verrà interamente attribuito all’Agenzia delle Entrate (attualmente, Equitalia è partecipata per il 51% dall’Agenzia delle Entrate e, per il 49% dall’INPS).

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Inoltre, gli Enti locali che, sinora, si sono avvalsi dell’attività di riscossione di Equitalia potranno decidere, con propria delibera da adottare a partire dal 1°luglio 2017[3], di avvalersi del nuovo Ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione” per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie di loro competenza (art.2).

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Confermata, altresì, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni utili all’esercizio delle nuove funzioni di riscossione (art.3).

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Comunicazioni dei dati ai fini IVA (art.4)

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L’art. 4, del DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge n. 225/2016 ha introdotto nuovi adempimenti comunicativi in ambito IVA, al fine di combattere l’evasione in tale settore impositivo.

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In particolare, dal 1° gennaio 2017:

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· al posto della comunicazione dell’elenco “clienti-fornitori”, viene prevista una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento (cd. “spesometro trimestrale)[4].

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Viene stabilito che, in via ordinaria, la suddetta comunicazione, relativa al secondo trimestre, dovrebbe essere inviata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre, dovrebbe essere inviata entro il mese di febbraio;

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· introdotta una nuova comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ivi compresa l’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito[5].

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Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse in via telematica, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzai delle Entrate.

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A fronte di tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti dell’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i medesimi dati e le comunicazioni inerenti alle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza con i versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

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Qualora, dai controlli dell’Agenzia, risulti un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e potrà fornire, in merito, i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto richiesto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/1997).

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Visto che tali adempimenti comporteranno un necessario adeguamento tecnologico delle procedure interne, viene riconosciuto una tantum un credito d’imposta pari a 100 euro, a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, abbiano conseguito un volume d’affari non superiore a 50.000 euro[6].

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Per ciò che concerne il regime sanzionatorio legato ai nuovi adempimenti, viene prevista:

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· per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, l’applicazione di una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ridurre della metà tale sanzione (entro il limite massimo di 500 euro) se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dall’ordinaria scadenza;

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· per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’applicazione di una sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro.

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Anche in tale ipotesi, le sanzioni verranno ridotte alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.

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Infine, viene ridefinito il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene fissato nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ciascun anno (per l’IVA dovuta nel 2016, il termine rimane confermato al mese di febbraio 2017).

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Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (art.6)

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Estesa anche ai ruoli relativi al periodo d’imposta 2016, la possibilità di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni interessi moratori, originariamente prevista per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.

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Come noto, la definizione agevolata introdotta dall’art. 6 del DL n. 193/2016, permette di chiudere le pendenze con Equitalia con uno sconto sulle sanzioni dovute e sugli interessi di mora.

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In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate[7] con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.

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La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, entro il 31 marzo 2017, mediante l’utilizzo del modello pubblicato sul sito internet di Equitalia[8], ed entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione dovrà rispondere a tale istanza, comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.

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Inoltre, tra le novità approvate dalla Camera al Provvedimento, viene previsto che il pagamento rateizzato (massimo 5 rate) dovrà essere versato per il 70% dell’importo dovuto nell’anno 2017, mentre il restante 30% nell’anno 2018.

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A tal riguardo, viene previsto che le singole rate, tutte di pari importo, dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate:

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· nell’anno 2017: nei mesi di luglio, settembre e novembre;

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· nell’anno 2018:nei mesi di aprile e settembre.

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Il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

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Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a:

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· somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,

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· multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna.

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Viene, invece, estesa la possibilità di utilizzare la nuova tipologia di definizione agevolata anche per le somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazione degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.

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Riapertura dei termini della procedura di “collaborazione volontaria (cd. “voluntary disclosure” – art. 7)

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Confermata la riapertura dei termini della cd. “voluntary disclosure”, ossia della “collaborazione volontaria”[9], che consente l’emersione delle attività finanziarie patrimoniali costituite o detenute all’estero, mediante la loro dichiarazione spontanea all’Agenzia delle Entrate ed il pagamento degli importi dovuti.

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L’emersione esclude la punibilità di alcuni reati penali-tributari (quali, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta o infedele, omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA[10]), nonché del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[11].

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In particolare, la procedura sarà utilizzabile dal 24 ottobre 2016[12] al 31 luglio 2017 e riguarda le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016.

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Con riferimento ai profili soggettivi, la cd "voluntary disclosure-bis" sarà accessibile solo per coloro che non abbiano già usufruito della precedente procedura nel 2015 (ossia, ex art. 5-quater e ss. del DL 167/90).

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Tuttavia, il testo approvato con voto di fiducia alla Camera prevede che i contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria (limitatamente ai profili internazioni) potranno far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati.

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Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), in un’unica soluzione e senza compensazione, entro il 30 settembre 2017, ovvero in tre rate mensili di pari importo (la prima delle quali da versare entro la medesima data).

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La collaborazione volontaria può avere ad oggetto anche contanti o valori al portatore. In tali casi, il contribuente deve:

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· rilasciare una dichiarazione, unitamente all’istanza di sanatoria, che attesta l’origine lecita di tali valori,

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· provvedere all’apertura e all’inventario del contenuto di eventuali cassette di sicurezza, in presenza di un notaio,

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· versare i contati e depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

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Inoltre, il testo approvato dalla Camera introduce la previsione per la quale, si presume, salvo prova contraria, che i contanti e i valori al portatore derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (e, quindi, da tassare) nel corso dell'anno 2015 e nei quattro precedenti periodi di imposta[13].

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Progetto “Studi di Settore 2.0” – I nuovi indici di affidabilità (art. 7-bis)

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Previsti, dal 2017, i nuovi “indici di affidabilità/compliance” che sostituiranno gli Studi di Settore e consentiranno al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali.

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Tali indici verranno individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e, con la loro adozione, sostituiranno integralmente gli Studi di Settore, poiché perderà efficacia la disposizione istitutiva degli stessi, ossia l’art.62-bis del DL 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993.

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Viene quindi di fatto avviato, come preannunciato dall’Amministrazione finanziaria nei mesi scorsi[14], il processo di innovazione degli Studi di Settore, che, una volta implementato, consentirà di abbandonare l’utilizzo dello strumento d’accertamento presuntivo.

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In particolare, il nuovo “indice di compliance”, nelle intenzioni del MEF, sarà un indicatore che fornisce, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità di ogni contribuente e, a sua volta, sarà influenzato e sintetizzerà il valore dei seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza):

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· valore aggiunto per addetto,

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· reddito per addetto,

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· ricavi per addetto,

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· costi residuali di gestione sui ricavi,

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· durata delle scorte,

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· costo del venduto per addetto,

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· valore dei beni strumentali per addetto.

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Resta fermo, inoltre, che, così come avviene oggi per gli Studi di Settore, anche il nuovo “indice di affidabilità/compliance” sarà articolato e differenziato in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terrà conto delle peculiarità di svolgimento dell’attività produttiva, anche a livello territoriale.

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Il nuovo strumento verrà messo a punto con gradualità, con una fase di sperimentazione che coinvolgerà dapprima alcune professioni e piccole categorie produttive, per arrivare in futuro ad interessare tutti i settori economici, ivi compreso quello delle costruzioni (per il quale oggi opera lo Studio di Settore WG69U[15]).

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Cedolare secca – Mancata comunicazione e conseguenze (art. 7-quater)

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L’art. 7-quater, co. 24, del DL 193/2016, dopo l’iter di conversione nella legge 225/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca, relativamente alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione della risoluzione o proroga del contratto di locazione.

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Come noto, tale regime opzionale, introdotto dall’art.3 del D.Lgs. 23/2011, consente, alle persone fisiche, di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, comprensivo delle relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta “secca” del 21% (per i contratti a canone libero) o del 10%, fino al 2017, (in caso di contratti a canone “concordato”), sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo[16].

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In merito, la nuova disposizione contenuta nel DL 193/2016, ha previsto che:

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· in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata validamente espressa l’opzione per la cedolare, non si configura più la revoca dal regime alternativo di tassazione, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, ovvero abbia corrisposto l’imposta sostitutiva alle ordinarie scadenze e compilato l’apposito quadro nella dichiarazione dei redditi (UNICO PF);

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· la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione[17], oggetto di opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento, comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro.

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La sanzione è ridotta a 50 euro se la tale comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

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Disciplina dei rimborsi IVA – (art. 7-quater)

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Innalzamento 30.000 euro, rispetto agli attuali 15.000, del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale o trimestrale possono essere presentate in via “semplificata”.

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In sostanza, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, non sarà necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria.

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Questa la misura prevista dalla nuova formulazione dell’art 7-quater, co. 32, del DL n. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge m. 225/2016 che, con una modifica all’art. 38-bis, co. 3, del D.P.R. 633/1972, innalza a 30.000 euro la soglia, originariamente fissata a 15.000 euro, per accedere ai rimborsi IVA senza ulteriori adempimenti[18].

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Rimborsi fino a 30.000 euro

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In particolare, per i rimborsi IVA fino a 30.000 euro, il contribuente non deve presentare alcuna dichiarazione o garanzia fideiussoria.

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Rimborsi superiori a 30.000 euro

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Al fine di ottenere rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, si deve:

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- prestare una garanzia fideiussoria, in via obbligatoria per i cd. “contribuenti non virtuosi”[19], ovvero in via facoltativa per i cd. “contribuenti virtuosi” [20].

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La durata della garanzia è pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento[21];

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- presentare il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito.

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[1] Come noto, la norma in esame prevede che i dipendenti tenuti a svolgere la loro prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, beneficiano di un abbattimento pari al 50% del loro reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

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[2]D.P.R. 22-12-1986 n. 917

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omissis

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Art. 51- Determinazione del reddito di lavoro dipendente

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omissis

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5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 

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[3] Sul punto, si ricorda che nella versione originaria del DL 193/2016, veniva previsto che le medesime delibere dovevano essere adottate dai singoli enti locali entro il 1° giugno 2017.

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[4] In particolare, viene sostituito l’art.21 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010.

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Sul punto, viene altresì previsto che, solo per la prima comunicazione relativa alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre di vigenza della norma, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine del 25 luglio 2017, dopo di che dovrebbe essere ripristinata l’ordinaria scadenza trimestrale.

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[5]Al riguardo, viene inserito il nuovo art.21-bis al DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010.

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[6] Tale credito d’imposta viene disciplinato dal nuovo art.21-ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, così come inserito dall’art.4 del DL 193/2016.

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[7]Nel testo originario del DL 193/2016, il numero delle rate era fissato a quattro.

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[8] Cfr. ANCE “DL 193/2016 - Il modello per la rottamazione delle cartelle di pagamento”.

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[9]Di cui agli artt.5quater- 5septies, del DL 167/1990, convertito nella legge 227/1990. 

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[10] Si tratta dei delitti di cui agli artt.2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000.

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[11] Di cui all’art.648-ter del Codice Penale.

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[12] Data di entrata in vigore del DL 193/2016.

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[13] Si osserva, infine, che, in attesa delle nuove disposizioni attuative da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si applica il Provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2015 n. 13193.

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[14]Cfr. ANCE ““ Progetto “Studi di Settore 2.0”: l’indice di affidabilità sostituirà lo strumento d’accertamento.

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[15] Cfr., da ultimo, ANCE “Studi di Settore – I nuovi chiarimenti dell’AdE nella C.M. 24/E/2016”.

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[16] In merito, si ricorda che l’art. 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 prevede, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione (dal 15%) al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato. Si tratta delle locazioni relative ad abitazioni ubicate:

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- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988).

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- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

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- ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

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[17]A tal riguardo, si ricorda che l’art. 17 del D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal D.Lgs. 158/2015, impone l’obbligo di comunicare la cessione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione entro 30 giorni dall’evento.

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[18]Cfr. “Rimborsi IVA – Chiarimenti della C.M. 35/E/2015”.

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[19] In sostanza, ai sensi dell’art.38-bis, co.4, lett.b, del DPR 633/1972, devono prestare la garanzia i soggetti che:

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- esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. “start-up innovative”;

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- hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972.

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- hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

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- richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

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[20] Infatti, per i “contribuenti virtuosi” (ossia i soggetti che, tra l’altro, esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni e che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell’IVA per determinati importi), l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 32/E/2014 ha chiarito che il rimborso IVA superiore a 15.000 euro può essere chiesto anche presentando, in alternativa alla garanzia:

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- la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, corredata dal visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati;

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- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti determinati requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale, e regolarità nel versamento dei contributi.

\r\n

[21]Nell’ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata dal visto di conformità ovvero dalla sottoscrizione alternativa. 

Alternanza scuola-lavoro - Gestione del rischio - Circolare Inail n. 44/2016

L’Inail, con l’allegata circolare n. 44/2016, ha fornito chiarimenti in merito alle tutele applicate agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

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Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro – precisa l’Istituto - ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi connessi a tale esperienza, ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro, annoverate tra le specifiche attività di cui all’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965.

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Con riguardo agli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento in alternanza, agli studenti sono applicabili le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati ai lavoratori ed esposti ai medesimi rischi lavorativi. Pertanto, agli stessi deve essere erogata, in relazione allo specifico contesto produttivo, la formazione prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008. Nel merito, è in via di definizione da parte dell’Inail, in collaborazione con il Miur, un modello di riferimento per la progettazione dei relativi percorsi formativi.

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Tutti gli infortuni verificatisi in “ambiente di lavoro”, inteso non soltanto quale stabilimento aziendale, ma anche come cantiere all'aperto o luogo pubblico presso cui si svolge il progetto, sono quindi indennizzabili.

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Sono ammessi a tutela, inoltre, gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, poiché tale percorso rappresenta un prolungamento dell’esercitazione attuata nell’ambito dell’esperienza di alternanza.

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Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere verificatosi nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa, così come resta escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola in cui lo studente è iscritto.

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Agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono erogate le prestazioni previste dalla legge, ma l’indennità per inabilità temporanea assoluta è riconosciuta solo nel caso di studenti lavoratori.

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Viene, infine, evidenziato che lo studente in alternanza è tenuto a comunicare l’infortunio o la malattia professionale al dirigente scolastico, sul quale ricade l’obbligo di effettuare le relative denunce, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Qualora l’assicurato comunichi l’evento occorsogli esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà darne immediata notifica al dirigente scolastico, così da consentirgli di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

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 1 allegato

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Inail_Circolare_44_2016

Chiarimenti - Termini presentazione delle domande di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili

In relazione al messaggio Inps n. 4752/16, già oggetto della comunicazione precedente (Cigo - Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cigo per eventi meteo), l’Istituto previdenziale ha fornito, anche a seguito di un’apposita istanza dell’Ance, ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi termini per la presentazione delle domande di Cigo relative ad eventi oggettivamente non evitabili.
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In particolare, è stato confermato che, fino a diversa indicazione, che sarà oggetto di un nuovo messaggio di prossima emanazione, sarà possibile presentare una sola istanza, anche con riferimento a più settimane, solo nell’ipotesi di presenza, in ciascuna settimana contenuta nella domanda di Cigo, di almeno una giornata in cui si sia verificato uno dei suddetti eventi.
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Sarà, invece, necessario presentare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.
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Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori indicazioni al riguardo.  
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Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di ottobre

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di ottobre 2016 è risultato pari a 100,0 (base 2015 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01320093.

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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10/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,25

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75% di 0,09345794 [indice ottobre su indice dicembre 2015 x 100 - 100] = 0,070093.

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TOTALE = 1,320093

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2016 ed il 14 novembre 2016.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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alltfrottobre2016

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