Istallazione impianti audiovisivi – INL, Circ. n.5/2018
Published on Tuesday, 27 February 2018 11:26
Hits: 902
Con l’allegata Circolare n. 5 del 19 febbraio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ha fornito indicazioni operative in merito all’istallazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.
Con riferimento all’istruttoria da avviare per il rilascio del provvedimento autorizzativo, è stato precisato che tale attività non richiede l’intervento di personale tecnico e, pertanto, sarà demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo, che dovrà rilevare la sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento.
Sarà valutata, pertanto, la presenza, in ogni singola richiesta di autorizzazione, delle ragioni organizzative e produttive, nonché di quelle legate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale.
In particolare, in merito all’utilizzo di telecamere, è stato chiarito quanto segue:
- l’eventuale ripresa dei lavoratori dovrebbe avvenire in via accidentale, con carattere di occasionalità;
- in presenza di ragioni giustificatrici di controllo, è possibile inquadrare direttamente l’operatore senza necessità di oscurarne il volto;
- non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare (fermo restando la coerenza con le ragioni legittimanti il controllo inserite nell’istanza).
Infine, è stato chiarito che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base di quanto dichiarato dall’istante al momento della richiesta e, pertanto, il controllo è legittimo se funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato nella richiesta stessa, che non può essere modificata nel corso del tempo.
Con riferimento ad una delle ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, ossia la tutela del patrimonio aziendale, l’Istituto ha precisato che, nelle ipotesi di istallazione di dispositivi collegati ad impianti di antifurto che entrano in funzione solo in assenza dei lavoratori, senza alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale, l’istallazione degli stessi può essere autorizzata in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie, come indicato nella nota n. 299/2017 (Cfr. Comunicazione Ance del 31/11/2017).
Diversamente, se l’operatività dei dispositivi suddetti avviene in presenza dei lavoratori, nella richiesta sarà opportuno declinare, in maniera puntuale, il riferimento alla “tutela del patrimonio aziendale”.
Pertanto, il rispetto dei principi di cui al Regolamento Privacy (legittimità, determinatezza del fine perseguito, proporzionalità, correttezza e non eccedenza), richiedono una gradualità nell’ampiezza e nella tipologia del monitoraggio, e rendono, quindi, residuali i controlli più invasivi, che saranno necessari solo in presenza di anomalie.
Relativamente, poi, all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza che si basano su tecnologie digitali volte all’elaborazione su PC e alla trasmissione su rete dei dati (es. rete IP, cablata o wireless) e che consentono, pertanto, il passaggio di video e audio da un computer all’altro, è stato chiarito che, ove sussistano ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile la visione da postazione remota delle immagini sia in tempo reale che registrate.
Tuttavia, la visione in tempo reale delle immagini deve essere autorizzata solo in casi eccezionali.
L’accesso, invece, alle immagini registrate deve essere tracciato tramite sistemi che consentano la conservazione dei “log di accesso”, per un periodo non inferiore a 6 mesi.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale e, in particolare, la Sentenza n. 140/1986 della Corte di Cassazione Penale, dovrà essere preventivamente autorizzata da un accordo con le OO.SS. o da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro, l’installazione di telecamere dirette verso il luogo di lavoro dei lavoratori, nonché in spazi dove i lavoratori hanno accesso occasionalmente.
Con riferimento, infine, all’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento dei dati biometrici (impronta digitale, topografia della mano) è stato chiarito che, essendo tali sistemi utilizzati per assicurare elevati livelli di sicurezza o per consentire l’utilizzo di macchinari pericolosi, si può considerare l’utilizzo di tali sistemi come “funzionale a rendere la prestazione lavorativa” e, pertanto, non necessitano di accordo sindacale né di procedimento autorizzativo.