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Lavoro e previdenza

Legge di Bilancio 2018 - le principali novità in materia di lavoro

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, Supplemento Ordinario n. 62, la Legge 27/12/2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di Bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018.


Per quanto di interesse, si riportano, nello schema di sintesi allegato, alcune previsioni in materia di lavoro.

Con specifico riferimento agli “incentivi strutturali per l’occupazione giovanile stabile”, si precisa che le indicazioni contenute nella suddetta nota discendono da quanto chiarito dalla Dott.ssa Loretta Trapuzzano (Direzione Centrale Entrate recupero crediti dell’ Inps), in occasione dell’incontro, tenutosi lo scorso 16 gennaio, presso la Confindustria.

Fermo restando quanto verrà indicato, con specifiche circolari, dall’Inps e dal Ministero del Lavoro e nel far riserva di fornire gli eventuali aggiornamenti/chiarimenti sul tema, si trasmettono, unitamente al suddetto schema di sintesi, uno schema di raffronto tra gli incentivi alle assunzioni introdotte dalle ultime leggi di bilancio, nonché alcune prime FAQ redatte dal Dott. E. Massi e disponibili anche presso il portale Dottrina per il Lavoro.

CIGO - Anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Per opportuna informativa, si fornisce in allegato la nota protocollo n. 525 del 18 gennaio 2018, con la quale il Ministero del Lavoro, in riscontro ad una istanza congiunta dell’Ance e della ACI – Produzione e lavoro, in cui veniva contestato l’indirizzo interpretativo adottato da alcune Sedi Inps, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro ai fini del riconoscimento della cassa integrazione guadagni.
 
In particolare, il dicastero si è espresso su due aspetti riconducibili al requisito di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 148/15.
 
In relazione al primo quesito, con il quale è stata richiesta una conferma circa l’irrilevanza dei tempi e della modalità di maturazione del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro che, secondo l’Inps, dovrebbero maturare in un periodo continuativo ed immediatamente precedente all’evento, il Ministero del Lavoro rileva che “la disposizione normativa in esame non annovera tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva interessata dalla Cig”.
 
Tale chiarimento, pertanto, a titolo esemplificativo, non esclude dalla cassa integrazione guadagni, richiesta per la sede aziendale, quei lavoratori che, per dinamiche organizzative, pur avendo maturato diversi anni di anzianità sulla sede aziendale medesima, fossero stati anche dislocati su altri cantieri.
 
In riferimento al secondo quesito, la risposta ministeriale non è stata altrettanto positiva, in quanto il dicastero non ha ritenuto possibile estendere anche ai cantieri di durata superiore ai 30 giorni il principio applicato per quelli aventi una durata inferiore al suddetto limite e per i quali l’anzianità di effettivo lavoro può essere computata presso la sede dell’impresa.

In quest’ultima circostanza, infatti, i cantieri, identificati  unità produttive e non unità operative, essendo oggetto dell’intervento di Cig, sono il paramento di riferimento su cui dovrà essere verificata l’anzianità di effettivo lavoro, fermo restando che tale verifica non dovrà interessare le istanze di Cig per eventi oggettivamente non evitabili.   

1 allegato

nota prot. 525 del 18 gennaio 2018

Circolare n.1/2018 dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

La circolare è rivolta ai soggetti che svolgono l’attività ispettiva nei luoghi di lavoro.
In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l’INL precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, di cui all'art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).
Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.
Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compitilo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.
 
1 allegato

INLcir1-2018-Sicur

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di novembre  2017 è risultato pari a 100,8 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01748878
 
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375
 
75% di 0,49850449 [indice novembre su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 
0,373878
 
TOTALE =  1,748878
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre  2017 ed il 14 dicembre 2017.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 

  

Chiarimenti operativi sul collocamento obbligatorio

Si ricorda che a partire dal 1°gennaio 2018 sarà vigente l’obbligo di procedere all’assunzione di un soggetto disabile per le imprese, nonché per i partiti politici e per le organizzazioni sindacali che occupano da 15 a 35 dipendenti quale base di computo per il calcolo della quota di riserva, secondo la normativa sul collocamento obbligatorio.

Tale obbligo sorge in virtù dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 68/1999 il quale prevedeva che, per i suddetti soggetti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile sorgesse esclusivamente in caso di nuova assunzione.

A partire dal 1° gennaio 2018, pertanto, le aziende, i partiti politici e le organizzazioni sindacali, da 15 a 35 dipendenti, avranno 60 giorni di tempo per regolarizzarsi e assumere un soggetto disabile secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia).

Si rammenta che, ai sensi dell’attuale normativa, sono state inasprite le sanzioni in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti, alle quali si aggiunge l’impossibilità, per le imprese, di ottenere la certificazione di ottemperanza per la partecipazione agli appalti pubblici (prevista già dall’art.17 DLgs 68/1999).

Con riferimento, invece, all’obbligo di invio del prospetto informativo per i datori di lavoro che abbiano subito una variazione della base occupazionale al 31 dicembre 2017, attualmente la scadenza dell’adempimento sembrerebbe sempre fissata al 31 gennaio 2018, salvo proroghe.

Si fa riserva, in ogni caso, di fornire ulteriori indicazioni a seguito degli eventuali ulteriori approfondimenti da parte degli istituti competenti.
 

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