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Lavoro e previdenza

Operatori macchine complesse, chiarimenti sull’abilitazione

Il Formedil ha diramato la circolare n. 13/17 recante in allegato una nota congiunta Formedil-Aif, con la quale sono state precisate le modalità per il rilascio degli attestati di abilitazione per operatori di macchine complesse.


La nota, resasi necessaria a fronte delle numerose richieste di chiarimenti sulla materia e delle segnalazioni di attestazioni non conformi allo standard definito con il relativo protocollo di intesa Formedil-Aif, evidenzia, in particolare, che gli unici soggetti deputati al rilascio di tali patentini sono le Scuole Edili del sistema Formedil.

1 Allegato
Nota congiunta Formedil-Aif

Contratto di prestazione occasionale: i chiarimenti dell’INL sul calcolo delle sanzioni

Con nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione delle sanzioni pecuniarie legate alla gestione del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.

Si tratta delle sanzioni pecuniarie amministrative fissate dal comma 20 dell’art. 54 bis e consistenti “nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”, in particolare:
  • degli obblighi di comunicazione preventiva fissati dal comma 17 dell’art. 54 bis che impone all’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale di fornire le informazioni richieste – dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, data e ora di inizio e fine della stessa e compenso pattuito – almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma informatica INPS;
  • dei divieti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale fissati dal comma 14 dell’art. 54 bis tra cui rientra, si ricorda, quello in capo alle imprese dell’edilizia e settori affini, alle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
La nota precisa, a tal riguardo, che il parametro di quantificazione dell’importo della sanzione è il numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al contratto di prestazione occasionale indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata
 
 

Decreto direttoriale 5 luglio 2017 – Riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2017


In riferimento al beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, così come modificato dall’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, si segnala che, a seguito della registrazione della Corte dei Conti del 3 agosto scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, l’allegato Decreto direttoriale 5 luglio 2017 che conferma, per l’anno 2017, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell'11,50%.

Si fa riserva di fornire tempestivamente le indicazioni operative che gli enti previdenziali ed assistenziali forniranno al riguardo per i relativi adempimenti datoriali.

1 allegato

Decreto-Direttoriale-del-5-luglio-2017


 

INL circolare n. 3/2017benefici normativi e contributivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata circolare n. 3/2017, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai benefici normativi e contributivi di cui alla Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006 – art. 1, comma n. 1175).
 
Tale norma, infatti, ha subordinato il riconoscimento di detti benefici oltre che al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento, anche al possesso da parte dell’impresa di un Durc regolare.
 
La circolare in oggetto chiarisce, pertanto, le conseguenze rispetto al godimento dei benefici normativi e contributivi che reca in sé il mancato possesso di un Durc regolare, piuttosto che l’inosservanza di leggi e contratti collettivi.
 
Con riferimento al Durc, l’Ispettorato chiarisce che l’assenza del documento determina il mancato godimento dei benefici per l’intera compagine aziendale, fintanto che non intervienga la regolarizzazione dell’impresa, salvo quanto previsto per le violazioni di cui all’art. 8 del decreto sul Durc (decreto 30 gennaio 2015).
 
Tale articolo, infatti, prevede che ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono comunque ostative alla regolarità contributiva le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A del decreto stesso, accertate con   provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali definitivi.
 
In presenza delle suddette accertate violazioni, il godimento dei benefici normativi e contributivi sarà, pertanto, precluso all’intera compagine aziendale per l’intervallo di tempo indicato nell’allegato A stesso e, chiarisce l’INL, durante tale intervallo di tempo non sarà ovviamente possibile far valere il termini dei 15 giorni previsto dalla normativa sul Durc per la regolarizzazione da parte dell’impresa della propria situazione contributiva (cfr. art. 4 del Decreto sul Durc).
 
Con riguardo, invece, all’inosservanza degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la stessa incide esclusivamente con riferimento al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono e limitatamente alla durata pari al periodo in cui sia protratta la violazione (cfr. anche art. 6 D.L. n. 338/1989, commi 9 e 10).
 
Una diversa interpretazione, si legge nella circolare, improntata su una revoca totale dei benefici  in capo all’impresa nella sua totalità, determinerebbe un meccanismo  addirittura più gravoso di quanto previsto per le violazioni di cui all’allegato A del decreto sul Durc che, come precisato, inibiscono alla fruizione della totalità dei benefici in capo all’impresa.
 
 
 

Rottamazione cartelle - Art. 54 d.l. n. 50/2017 – Durc istruzioni operative Inps e Inail

Con le allegate circolari n. 18/2017 dell’Inail e n. 80/2017 dell’Inps, gli Istituti hanno emanato i primi chiarimenti operativi in merito all’art. 54 del D.L. n. 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” in materia di Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Con News Ance del 27 aprile u.s. si è, infatti, reso noto che la norma contenuta nell’art. 54 ha introdotto la previsione secondo la quale, a seguito della richiesta del debitore di volersi avvalere della “definizione agevolata” dei debiti contributivi di cui all’art. 6, co. 2 del D.L. n. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle), deve essere rilasciato, da parte degli Istituti deputati, un Durc regolare ricorrendo, al contempo, tutti gli altri requisiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Tale Durc potrà poi essere soggetto all’annullamento laddove vi sia un insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui il pagamento delle somme dovute, ai fini della definizione agevolata, è stato dilazionato.
Pertanto, gli Istituti (Inps e Inail), interessati per i propri crediti alla concessione della rottamazione delle cartelle, hanno fornito i primi dettagli operativi per il rilascio del documento stesso.
A tal proposito viene chiarito che, dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps e dell’Inail, affidati all’Agente della Riscossione, il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 (Decreto sul Durc), fornirà in automatico un esito di regolarità.
L’Inps, in particolare, ha aggiunto che, al fine di supportare l’istruttoria delle sedi territoriali, il servizio Durc on Line è stato fornito di una sezione “note azienda” con l’informazione relativa alla presenza, per singolo codice fiscale dell’impresa, di una dichiarazione ex art. 6, co 2 del D.L. n. 193/2016 (adesione alla definizione agevolata).
Con tale informazione, le sedi potranno operare in contraddittorio con il contribuente per la verifica della situazione. Infatti, prosegue l’Inps, pur in presenza di un debito contributivo del soggetto interessato, la procedura non inoltrerà un invito a regolarizzare laddove l’Agente della Riscossione abbia trasmesso la relativa informazione agli archivi Inps di domanda di ammissione alla c.d. rottamazione.
Laddove, invece, gli Istituti procedano, dopo aver constatato una irregolarità, all’invio della richiesta di regolarizzazione e il contribuente segnali l’avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6, relativamente alle esposizioni debitorie valorizzate nell’invio, l’operatore procederà all’aggiornamento manuale dell’informazione relativa all’azienda che ha presentato istanza di definizione agevolata, previa conferma da parte dell’Agenzia della Riscossione.
I Durc così emessi, sostiene l’Inps, saranno etichettati dalla procedura Durc on Line per consentire l’attuazione della previsione secondo la quale, laddove vi sia un insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui il pagamento è stato dilazionato in virtù della c.d. rottamazione, il documento sarà annullato e reso visibile in apposita sezione.
Su tale ultimo aspetto, gli Istituti provvederanno ad emanare prossimamente ulteriori istruzioni sulla costituenda Sezione Durc annullati dopo l’opportuno coordinamento anche con gli uffici informatici della Cnce.
 

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