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Lavoro e previdenza

Indice Istat febbraio 2018 - Rettifica indice Istat relativo al mese di gennaio 2018

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2018 è risultato pari a 101,5 (base 2015 = 100).

 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00546736
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
2/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25
 
75% di 0,39564787 [indice febbraio su indice dicembre 2017 x 100 - 100] = 
0,296736
 
TOTALE =  0,546736
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2018 ed il 14 marzo 2018.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 
Si segnala che nella news del 2 marzo scorso, per un refuso, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato indicato senza montante. Il valore corretto è 1,00421736. Sono confermati tutti gli altri dati, compreso il totale.
 
1 allegato

alltfrfebbraio2018

Criteri di computo dell’importo per omesso versamento delle ritenute previdenziali – Nota INL

Si fa seguito al messaggio Inps n. 437/18, già oggetto della comunicazione Ance del 5 febbraio 2018, per fornire in allegato la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2926/18 con la quale anche la Direzione centrale di vigilanza si è uniformata alla pronuncia della Corte di Cassazione, sez. unite, n. 10424 del 7 marzo 2018, ai fini della configurabilità del reato di illecito  per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
 

A tal fine, l’INL  ricorda che in tema di omesso versamento operato dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità penale, deve essere calcolato nell’ambito del periodo 16 gennaio 16 dicembre, ossia nell’ambito del periodo relativo alle retribuzioni effettuate, rispettivamente, nel mese di dicembre dell'anno precedente e nel mese di novembre dell'anno in corso. 

1 allegato

inl-nota-2926-del-29-03-2018

Incentivo occupazione NEET – Circolare Inps n. 48/2018

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che l’Inps ha diramato la  circolare n. 48/2018, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per la fruizione del Bonus Neet in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 giovani iscritti al Programma “Garanzia Giovani”.
 
L’Istituto precisa che il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito www.inps.it, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
 
  • i dati anagrafici del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
  • l’intenzione di fruire anche dell’incentivo all’occupazione stabile previsto dalla Legge di bilancio 2018.
 
L’Inps, consultati gli archivi informatici dell’ANPAL, provvede al calcolo dell’importo dell’incentivo spettante e ne comunica l’esito, sempre per via telematica. Il datore di lavoro, entro i successivi 10 giorni di calendario, deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma dell’importo prenotato in suo favore. 
 
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le istanze inoltrate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in esame, ossia il 19 marzo scorso, non saranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
 
Le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 18 marzo 2018, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
 
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
 
Si rammenta che l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per 12 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.
 
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è quindi pari a 671,66 euro (8.060/12). Tale soglia va riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
 
Il massimale dell’incentivo è poi proporzionalmente ridotto nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale.
 
Il bonus deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020. Tale termine è perentorio anche per i casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità in cui è consentita, in via esclusiva, la sospensione del periodo di godimento dell’agevolazione e il differimento temporale della fruizione del beneficio. Ciò implica – sottolinea l’Istituto – che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo sarà quello di competenza gennaio 2020.
 
Nel riportare specifici casi esemplificativi, l’Inps precisa inoltre che, nell’ipotesi di cumulo tra l’incentivo di cui all’art. 1, comma 100, della legge n. 207/2017 (legge di bilancio 2018) eil bonus NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per il bonus NEET è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
 
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo dovranno valorizzare gli elementi specifici riportati nella circolare, a partire dal flusso Uniemens di competenza Aprile 2018. In ogni caso, la valorizzazione dell’elemento che riguarda il recupero dell’incentivo arretrato può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
 
1 allegato

Lavoro intermittente senza valutazione dei rischi – INL, Circolare n.49/2018

Con l’allegata circolare n. 49 del 15 marzo scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune precisazioni in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 81/20151.

In particolare, l’Istituto ha ribadito, come già indicato nelle Circolari nn. 18 e 20 del 2012, che, in caso di violazione della disposizione suddetta, il contratto intermittente si considera nullo e pertanto si convertirà in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Ciò anche in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, nel considerare la mancata valutazione dei rischi come elemento di contrarietà ad una norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico”, ne dichiara la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. e la sua trasformazione nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato, pur in assenza di una norma “sanzionatoria” espressa.


L’Istituto ha, altresì, precisato che i trattamenti, retributivi e contributivi dovranno essere corrisposti in base al lavoro realmente effettuato, in termini sia quantitativi che qualitativi, sino al momento della conversione e, pertanto, secondo il principio della “effettività delle prestazioni”, il contratto potrà essere riconosciuto anche a tempo parziale.
 

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1 E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

1 allegato

letCircINL 49_2018-precisazioni-intermittente

Guida per le imprese edili sul contratto a termine – Aggiornamento

Si trasmette in allegato la Guida Ance “Il contratto a tempo determinato nel settore delle costruzioni”, aggiornata, sulla base delle novità introdotte dal D.Lgs n. 81/2015, c.d. Jobs Act.
In particolare, la guida riporta, in sintesi:
  • le principali disposizioni contenute nel capo III (artt. da 19 a 29) del D.Lgs n. 81/2015 (c.d. Jobs Act);
  • le disposizioni contrattuali (art. 93 del CCNL delle imprese edili e affini);
  • i chiarimenti ottenuti, per le vie brevi, dal Ministero del Lavoro, in merito ad alcune criticità rilevate sul tema, nonché la risposta del Ministero del Lavoro al quesito avanzato dall’Ance per il computo dei contratti a tempo determinato nell’ipotesi di avvio di nuove attività, che si ritengono tutt’ora validi;
  • le risposte alle domande frequenti (FAQ) pervenute da alcune Associazioni territoriali, anche in materia di BLEN.it.

1 allegato

Vademecum sul contratto a tempo determinato

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