L’accordo riconosce alle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti il compito di rilasciare l’attestato di congruità, detto anche Durc di congruità, nell’ambito degli appalti di lavoro pubblici e privati (questi ultimi relativi a interventi che beneficiano di contributi superiori a € 50.000,00) del cratere. Tale Durc, che rimane comunque distinto dal DOL (Durc on Line), dovrà attestare la congruità dell’incidenza della manodopera complessiva impiegata dalle imprese nei lavori eseguiti nel cratere.
Per quanto le novità sono da ricondurre strettamente ai cantieri dell'area dei crateri post terremoto, le modalità sono utili anche per valutare la propria congruità in qualunque altro intervento.
Tutte le imprese affidatarie di lavori edili nelle zone della ricostruzione post sisma dovranno, quindi, essere in possesso sia della regolarità contributiva che della congruità della manodopera attestata dalla Cassa Edile/Edilcassa e risultante dalla somma della manodopera verificata dalla Cassa competente, per tutte le imprese edili, e di quella verificata dal Direttore dei lavori per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia e per i lavoratori autonomi.
L’incidenza della manodopera, specifica l’accordo, è il rapporto tra il costo della manodopera complessiva impiegata nei lavori e l’importo dei lavori eseguiti risultanti dall’Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. Tale elenco è aggiornato anche con l’indicazione del prezzo della manodopera per ciascuna lavorazione o gruppo omogeneo di lavorazioni (oggetto dell’approvazione previo confronto di cui sopra) e, poi, successivamente e periodicamente aggiornato.
L’incidenza della manodopera viene determinata, negli appalti pubblici, in sede di progetto e in occasione di ogni Sal e del Saldo Finale; negli appalti privati, invece, viene determinata in sede di progetto e nei Sal pari.
La Cassa Edile deve rilasciare l’attestato di congruità entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, salvo richieste di integrazione. In mancanza, scatterà il silenzio assenso della Cassa e l’impresa sarà considerata congrua sulla base dei dati fornito dal Direttore dei lavori.
Un’importante previsione contenuta nell’Accordo è quella relativa alla possibilità per il Direttore dei Lavori, stante la particolarità dei lavori e le condizioni del cantiere, di operare una riduzione dell’incidenza della manodopera del 15%. A questa si aggiunge l’ulteriore eventuale riduzione della Cassa Edile del 15%. Per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia e per i lavoratori autonomi il Direttore dei lavori può operare una riduzione fino ad un massimo del 20%.
È stato specificato che, ai fini della determinazione dell’incidenza della manodopera, concorrono anche, oltre alle lavorazioni eseguite dai lavoratori autonomi e dalle imprese non afferenti il comparto edile, anche la manodopera utilizzata per l’esecuzione di opere per la sicurezza.
La Cassa Edile competente, sancisce il punto 11 dell’accordo, provvede o meno al rilascio dell’attestato di congruità qualora la complessiva manodopera denunciata dal Direttore dei lavori nei Sal intermedi e finale (per gli interventi pubblici) o in occasione della richiesta di erogazione dei contributi nei Sal pari (per gli interventi privati), raggiunga l’incidenza prevista in sede di progetto, eventualmente corretta come sopra detto.
Sarà un’ulteriore ordinanza a definire le conseguenze del mancato rilascio della congruità e le procedure di regolarizzazione, che dovrà avvenire comunque entro 30 giorni.
Viene ribadito, poi, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori sin dal giorno precedente all’inizio degli stessi , oltre all’obbligo di applicazione del Ccnl per le imprese che eseguano lavorazioni edili.
Un ulteriore risultato importante, ottenuto dal costruttivo confronto tra le parti sedute al tavolo, è stata l’introduzione, nel passaggio dell’accordo relativo all’invio della notifica preliminare mediante le piattaforme informatiche regionali, dell’accesso alle stesse da parte non solo dell’Ispettorato del Lavoro, di Inps e Inail, ma anche delle Casse Edili.
L’accordo conclude con la previsione di un periodo di sperimentazione e di monitoraggio di due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di recepimento dell’accordo stesso, durante il quale potrà procedersi ad eventuali aggiustamenti del sistema anche mediante la creazione di appositi gruppi di lavoro.
Sul sito del Dipartimento Regionale Lavoro è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 6853/2018 del 08/05/2018 riguardante il varo di una misura a sostegno dell'occupazione (AVVISO 21) valida solo per la Regione Sicilia.
L'intervento oggetto dell'Avviso 21 è finanziato a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO FSE), Asse I "Occupazione" ed intende sostenere attraverso un contributo alle imprese denominato bonus per l'assunzione) per l'inserimento/reinserimento occupazionale con contratti stabili a tempo indeterminato di quei lavoratori in una condizione relativo maggior rischio di fuoriuscita dal mercato del lavoro conprticolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e ai disabili ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99.
Il contributo del bonus per l'assunzione ha un valore finanziario massimo di euro 8.000,00 annui, riparametrato e applicato su base mensile, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Il bonus è erogato per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di assunzione nel limite massimo di euro 14.000,00 nei due anni, così articolato: euro 6.000,00 per i primi 12 mesi ed euro 8.000,00 dal 13mo mese al 24mo mese.
Il bonus è riconosciuto per le assunzioni dei destinatari sopradetti e indicati all'art. 5 dell'Avviso che sono realizzate nel periodo compreso tra il 01/06/2017 e il 30/06/2019. I beneficiari del bonus sono tutte le imprese con sede legale e/o una unità operativa presso qualsiasi comune della Regione Sicilia aventi i requisiti pervisti all'art.6 dell'Avviso.
I termini per la presentazione delle domande decorreranno dalle ore 9:00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficale della Regione Siciliana, fino al 31/12/2018.
Per tutti i dettagli si invita a prendere visione della documentazione allegata.
7 allegati
All 2 Domanda bonusAll 2 Domanda bonus
All 3 Dichiarazione De minimis
All 4 Dichiarazione lavoratore
All 5 Clausola Antipantouflage BONUS
Ai sensi dell’articolo 77 del vigente Ccnl edile, dal 1° settembre 2010 i lavoratori che utilizzano macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere muniti di un apposito patentino, rilasciato dalle Scuole Edili, conforme alle normative vigenti negli Stati della Ue.
La progettazione dei relativi percorsi formativi e delle procedure di rilascio di tale documento è stata demandata dalle parti sociali al Formedil nazionale.
A fronte di diverse casistiche nelle quali il patentino in questione è stato rilasciato da enti bilaterali non costituiti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile, l’Ance ha richiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) un suo pronunciamento nel merito.
Con il parere riportato in allegato, l’INL, in linea con quanto sostenuto dall’Ance, ha evidenziato che la previsione di cui al citato art. 77 costituisce una fonte regolatoria di carattere pattizio introduttiva di una disposizione normativa di miglior favore che - pur in assenza di una previsione di rango primario che preveda l’utilizzo di macchine operatrici complesse esclusivamente da parte di personale munito di una specifica abilitazione - contempla un attestato di qualificazione professionale conseguito al termine di uno specifico percorso formativo, la cui progettazione è stata demandata al Formedil Nazionale, Ente bilaterale derivante dal CCNL comparativamente più rappresentativo nel settore edile e che, pertanto, è vincolante per tutte le imprese che operano nel campo di applicazione del Codice degli appalti.
In ordine alla legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio del patentino di cui trattasi, l‘Ispettorato ha sottolineato che lo stesso può essere rilasciato solo dalle Scuole Edili al termine, appunto, dei percorsi formativi specifici definiti dal Formedil, perché solo le Scuole Edili possono definirsi enti bilaterali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 276/2003 in quanto “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” del settore edile.
1 allegato
L’Inail, con l’allegata circolare n. 20/18, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile giornaliera da adottarsi per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2018.