Inps: c'è tempo sino al 15 giugno 2015 per presentare le istanze di richiesta di riduzione contributiva dell'11,50% in edilizia relativa all'anno 2014. A chiarirlo è una nota dell'Istituto previdenziale che fornisce le indicazioni operative per il recupero della riduzione contributiva riferita al periodo gennaio-dicembre 2014. Si rimanda alla lettura della circolare n.44, pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari.
Per opportuna informazione, si comunica che l'Inail ha reso disponibile, nella sezione modulistica del proprio portale informatico, una nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.), accompagnato dalle relative istruzioni per la corretta compilazione (allegate).
Le novità introdotte dal nuovo modello, di cui si allega copia, interessano la sezione dedicata al lavoratore, dove è possibile inserire i dati relativi ai contratti a tempo parziale; la sezione dedicata al datore di lavoro, dove è stata aggiunta la modalità vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 1124/65 ed, infine, la sezione dati retributivi, dove, tra gli altri, sono stati adattati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
Al riguardo, si ricorda che la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico all'Inail, esclusivamente in via telematica, e che la sede competente a trattare l'infortunio è quella del territorio in cui l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Dal punto di vista sanzionatorio, il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 25,82, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 251/82.
Per i casi di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia è prevista, invece, una sanzione amministrativa da euro 9.296,22 a euro 18.592,44, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n.1124/65 e s.m.i..
2 allegati
\r\nModello denuncia/comunicazione infortunio
Istruzioni compilazione
In Gazzetta Ufficiale il DPCM sul trattamento di fine rapporto in busta paga. Si rimanda alla lettura della circ.n.38, pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari.
Si trasmette, per opportuna informativa, la circolare n. 2/E 2015 dell'Agenzia delle Entrate recante "Disposizioni in materia di previdenza complementare. Art.1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)".
\r\nVengono forniti alcuni chiarimenti in relazione a quanto introdotto dalla legge citata, in materia di tassazione dei fondi pensione.
\r\nNel rinviare alla circolare per le specifiche operative, si evidenzia che:
\r\n• la legge ha portato dall'11,50% al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva, da applicare sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014 (art.1 comma 621);
\r\n• sono state modificate le regole per determinare la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva, al fine di tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata nella misura del 12,50% (art.1 comma 622);
\r\n• per ciò che riguarda le "posizioni fuoriuscite 2014", viene previsto che la nuova misura di imposizione si applica dal periodo di imposta 2014, con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l'imposizione nella previgente misura dell'11,50%, relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014.
\r\n1 allegato
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