Forniti dal Ministero chiarimenti in merito alla durata del durc in relazione ai lavori edili per i soggetti privati che, dal 1° gennaio 2015 è ridotta a 90 giorni, in quanto l'estensione a 120 giorni ha operato solo fino al 31 dicembre 2014. Si rimanda alla lettura della circ.n.34, pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari.
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Con la circolare n. 4 del 2 marzo scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, co. 1 della L. n. 223/91 e s.m.i. confermando, in particolare, che le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione anche parziale dell'attività possono far ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria anche in un periodo successivo rispetto alla data di ammissione o sottoposizione alle procedure stesse.
Nello specifico, si tratta delle procedure di:
- dichiarazione di fallimento;
- emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
Per le suddette tre ipotesi, ai fini del riconoscimento della Cigs, è necessaria la sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base ai parametri oggettivi di cui al decreto 4 dicembre 2012 n. 70750.
Come ormai noto, non è condizionata dalla sussistenza dei citati parametri oggettivi l'autorizzazione alla Cigs per ammissione al concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, consistente nella cessione di beni.
La ragione di consentire una diversa data di decorrenza, successiva rispetto a quella di ammissione o sottoposizione alla procedura - chiarisce il dicastero - risiede nel fatto che molte aziende, trovandosi nella condizione di dover completare commesse o evadere ordini precedentemente acquisiti, subirebbero un pregiudizio nel caso di sospensione immediate delle prestazioni lavorative dei dipendenti.
Proprio per questo motivo, pertanto, le aziende potrebbero optare, in tale lasso di tempo, per un ammortizzatore sociale diverso e coerente con l'attuale contesto produttivo, ricorrendo alla Cigs per procedura concorsuale solo in un momento successivo rispetto alla data di ammissione o sottoposizione alla stessa.
Il Ministero, oltre a ricordare che il trattamento di Cigs viene concesso su domanda presentata dal curatore, liquidatore e commissario, conferma, infine, che nell'ambito delle procedure concorsuali rientra anche l'ipotesi di sottoscrizione di accordi di Ristrutturazione del debito di cui all'art. 182 bis della legge fallimentare.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che, sul sito del Ministero del lavoro, è stato pubblicato l'allegato Decreto direttoriale 23 gennaio 2015, che adotta la metodologia di definizione del sistema per la profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it.
\r\nIl sistema è finalizzato ad attribuire a ciascun utente preso in carico dal Piano Garanzia Giovani un coefficiente di svantaggio - calcolato sulla base di alcune caratteristiche dell'individuo e del territorio di residenza - indice della probabilità di non essere occupato e di trovarsi nella condizione di Neet, al fine di assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali dell'utente.
Il coefficiente di svantaggio assegnato a ciascun soggetto determina la sua inclusione in una delle 4 fasce di svantaggio previste e riportate negli artt. 2 e 3 del provvedimento, rispettivamente per il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 gennaio 2015 e con decorrenza dal 1° febbraio 2015.
1 allegato
\r\nFornite dall'Inps le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Si rimanda alla lettura della circ. n.30, pubblicata nella sezione circolari, dell'area risevata.