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Lavoro e previdenza

Risorse per l’apprendistato – Decreto direttoriale 22 dicembre 2014

Il 20 febbraio scorso è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale 22 dicembre 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183/11, sono state stanziate le risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato per l'anno 2014.
I fondi, pari complessivamente a 100 milioni di euro, di cui il 50% destinato in via prioritaria all'apprendistato professionalizzante, sono stati ripartiti tra le Regioni secondo la tabella allegata al provvedimento, con un limite minimo di 516 mila euro per ciascuna Amministrazione.
Una quota fino al 10% del totale delle risorse potrà essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

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1 allegato
Decreto direttoriale 22 dicembre 2014

Legge n. 297/82 - Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2015

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2015 è risultato pari a 106,5 base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00125000.

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125

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75% di -0,46728972 [indice dicembre su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,000000.

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TOTALE = 1,125000

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2015 ed il 14 febbraio 2015.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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Tabella gennaio 2015

Jobs Act – Decreto attuativo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

La circ.n.29-2015 pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari, commenta le modifiche apportate ai contratti di lavoro a tempo indeterminato dal decreto attuativo del Jobs Act. Il provvedimento, definendo un percorso a tutele crescenti per questa categoria di contratti, favorirà il graduale superamento dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

Garanzia Giovani - Decreto Direttoriale n. 11/2015 – Estensione del bonus occupazionale

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che sul sito del Ministero del lavoro e su quello Garanzia Giovani è stato pubblicato l’allegato Decreto Direttoriale n. 11/2015, con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 relativo al “bonus occupazionale” previsto dal programma “Garanzia Giovani”.

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In particolare, con modifica degli artt. 4, 5 e 7, è stato disciplinato quanto segue:

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  •  l’incentivo è riconosciuto anche alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro intermittente e a scopo di somministrazione, qualora l’agenzia per il lavoro fruisca, per la stessa assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento;
  • \r\n
  • il bonus è esteso anche al contratto di apprendistato professionalizzante (rimane esclusa la fruizione per le altre due tipologie di apprendistato), nell’importo stabilito per il rapporto a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
  • \r\n
  • fermo restando che non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, è invece possibile fruire del beneficio in caso di proroga del contratto se la durata complessiva dello stesso sia pari o superiore a 6 mesi; qualora la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi;
  • \r\n
  • il bonus è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva – anche a carattere regionale - non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
  • \r\n
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Sul punto, nel far riserva di ulteriori comunicazioni a seguito delle istruzioni Inps che dovrebbero essere diramate a breve, si evidenzia, in particolare, che il bonus è cumulabile con l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015), con esclusione dell’apprendistato, con le previsioni di cui agli artt. 1 del decreto-legge n. 76/2013 e 2, comma 30, della legge n. 92/12 (Riforma Fornero), con lo sgravio contributivo di cui all’art. 22 della legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012), nonché con le agevolazioni previste dal d.lgs. n. 167/11.

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 In allegato si riporta, altresì, una scheda riepilogativa sull’incentivo, nonché la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/2014, così come innovato dal Decreto Direttoriale in esame e dal Decreto Direttoriale n. 63/2014, che ha reso retroattivo il “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014, data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni del provvedimento in oggetto.

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 Al riguardo, si segnala, per l’appunto, che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 1316/2015, ha reso noto che sono state aggiornate le procedure informatiche per consentire l’inoltro delle istanze di ammissione al beneficio per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.

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4 allegati

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Decreto Direttoriale_11_2015 
Decreto Direttoriale_1709_2014 
Garanzia_giovani_bonus_occupazionale 
Inps_messaggio 1316 del 20_02_2015 

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