Con l'allegata nota n. 51/15, l'Inail ha comunicato che, a seguito della emanazione del Decreto interministeriale 3 marzo 2015, già oggetto della Comunicazione Ance del 30 aprile scorso, le nuove percentuali di sconto legate alla c.d. oscillazione per prevenzione di cui all'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, saranno applicate alle istanze presentate con riferimento all'anno in corso.
\r\nPertanto, fermo restando che la riduzione verrà riconosciuta in sede di regolazione del premio dovuto nel 2015, l'Istituto assistenziale conferma che, tramite PEC, invierà alle imprese già destinatarie di un provvedimento di accoglimento delle istanze OT 24, un messaggio di rettifica contenente le nuove ed effettive aliquote di sconto che verranno applicate.
\r\n1 allegato
\r\nCon l'allegato messaggio n. 2971/15, l'Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alla nuova indennità di disoccupazione introdotta dall'art. 1 del D.Lgs n. 22/15, denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che, dallo scorso 1° maggio, ha sostituito, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi da tale data, i trattamenti di ASpI e mini ASpI previsti dall'art. 2 della L. n. 92/12, la cui disciplina, invece, continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.
\r\nCome noto la nuova indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, che:
\r\nA decorrere dallo scorso 1° maggio, pertanto, è possibile utilizzare i consueti canali telematici per l'inoltro delle domande che, si ricorda, devono essere presentate entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
\r\nL'Istituto conclude confermando che è in corso di pubblicazione un'apposita circolare contenente alcuni approfondimenti circa la disciplina della nuova prestazione assistenziale, che sarà tempestivamente oggetto di comunicazione ANCE.
\r\n1 allegato
\r\nCon l'allegato Decreto del 3 marzo 2015, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha modificato l'art. 24 del decreto interministeriale 12 dicembre 2000, relativo all'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo il primo biennio di attività, già oggetto di modifica del Decreto ministeriale 3 dicembre 2010.
\r\nIn particolare, la riduzione in parola, per la quale sarà necessario presentare all'Inail apposita istanza entro il 28 febbraio dell'anno per cui la stessa è richiesta, sarà riconosciuta, sulla base del numero dei lavoratori – anno, secondo le nuove percentuali di seguito rappresentate ed espressamente richiamate dall'art. 1, co. 1, del decreto in oggetto.
\r\nLavoratori – anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%
\r\nCome noto, la riduzione, autorizzata con provvedimento motivato dall'Inail, previa verifica dell'attuazione da parte del datore di lavoro di interventi migliorativi in materia di sicurezza, viene riconosciuta con effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda e si applica in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.
\r\n1 allegato
\r\nCon risposta ad stanza di Interpello n. 13 del 24 aprile scorso, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni richiamate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 22/15 in materia di NASpI, ossia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
\r\nIn particolare, il dicastero, a cui è stato chiesto se tale trattamento possa essere riconosciuto ai lavoratori nei casi di licenziamento per motivi disciplinari e nei casi di "conciliazione agevolata" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 23/15, ha confermato che le suddette fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione della NASpI, in quanto vanno considerate ipotesi di "disoccupazione involontaria" conseguenti ad un atto unilaterale di licenziamento .
\r\nNel caso di licenziamento disciplinare, infatti, l'adozione di tale provvedimento costituisce esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro così come, nell'ambito della conciliazione agevolata di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 23/15, in caso di accettazione del lavoratore dell'offerta economica fatta dal datore di lavoro, il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro resta comunque il licenziamento.
\r\nPer completezza, il Ministero ricorda che La NASpI compete, oltre ai casi di perdita involontaria del lavoro, nei casi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come da procedura introdotta dall'art. 1, co. 40 della L. n. 92/12.
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