È entrata in vigore da oggi la disciplina relativa al nuovo Durc on Line di cui al DM 30 gennaio 2015 sulla "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" e di cui alla successiva circolare n. 19/2015, pubblicata lo scorso 8 giugno dallo stesso Ministero del Lavoro.
\r\nNei giorni scorsi, come già comunicato, sono state emanate anche le circolari esplicative della CNCE, dell'Inps e dell'Inail. Si fa comunque riserva di ulteriori eventuali chiarimenti nel corso dell'attuazione della nuova procedura.
\r\nSi ritiene utile nel frattempo fornire una breve sintesi del flusso operativo della procedura Durc on Line contenuta anche nei documenti Inps e Inail, attraverso i cui portali è possibile accedere alla nuova funzionalità.
\r\nSi rammenta che per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia (csc edile) l'Inps invierà direttamente la richiesta anche alle Casse Edili.
\r\nLa procedura:
\r\n1) l'utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o INAIL e seleziona il servizio Durc on Line;
\r\n2) l'utente potrà scegliere tra le seguenti tre funzionalità:
CONSULTAZIONE REGOLARITÀ
LISTA RICHIESTE
RICHIESTE REGOLARITÀ
3) la prima funzionalità permette a chiunque ne abbia interesse, con l'inserimento del solo CF del soggetto da verificare, di intercettare un DURC già in corso di validità (non si effettua alcun controllo sulla eventuale delega). Il documento, se presente, è liberamente scaricabile in formato pdf; in caso contrario il sistema comunicherà che non è disponibile un Durc on Line in corso di validità e che pertanto è necessario accedere alla sezione RICHIESTA REGOLARITA';
\r\n4) accedendo alla sezione RICHIESTA REGOLARITÀ dovrà essere inserito, oltre al CF del soggetto, anche l'indirizzo PEC di colui che effettua la verifica e in presenza di un soggetto delegato (tranne i consulenti del lavoro abilitati per legge) la ricerca deve essere effettuata tramite il portale INPS, l'unico che gestisce tali tipologie di richieste;
\r\n5) qualora esista già un'altra richiesta per lo stesso CF, la prima si accoderà a questa e verrà fornito al richiedente il relativo protocollo; contrariamente, la richiesta sarà presa in carico attribuendo il relativo protocollo e si attiveranno i controlli degli istituti per la verifica della regolarità;
\r\n6) se il CF riguarda un soggetto con csc edile la richiesta viene inoltrata anche alle Casse Edili;
\r\n7) l'utente, a questo punto, riceve la comunicazione che l'elaborazione della richiesta è in corso e durante questa fase può rimanere in attesa o controllare l'eventuale esito in un momento successivo attraverso la funzione LISTA RICERCHE;
\r\n8) se è possibile per gli Istituti attestare la regolarità, verrà creato il documento (Durc on Line) in pdf, con durata di 120 giorni dalla richiesta, che sarà immediatamente scaricabile; altrimenti il sistema comunicherà che è in corso la verifica da parte degli Enti stessi;
\r\n9) attraverso la PEC il richiedente verrà avvisato che è possibile acquisire l'esito della richiesta accedendo al sistema e selezionando la funzione LISTA RICHIESTE;
\r\n10) l'accesso attraverso la funzione LISTA RICHIESTE permette di visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della stesse nei confronti di ciascun ente e può riportare:
a) Regolare
b) In verifica (punto 8)
c) Non regolare
d) Elaborazione in corso (punto 7);
11) acquisiti gli esiti di tutti gli Enti, il portale sarà in grado di fornire l'esito della richiesta che sarà "regolare" o "non regolare" e, in ogni caso, l'utente riceverà un avviso tramite PEC.
\r\nSi rinvia ad ogni approfondimento del caso sulla base degli esiti della messa a punto della nuova procedura.
\r\n
L'Inps, con l'allegata circolare n. 129/2015, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al bonus occupazionale riconosciuto dal Programma "Garanzia Giovani".
\r\nL'Istituto interviene alla luce della pubblicazione nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro del decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che assieme al decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 (cfr.comunicazione Ance del 25 febbraio 2015), ha innovato ulteriormente il decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014, recante la disciplina sull'incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto "Programma Garanzia Giovani".
\r\nNel merito, l'Inps ha precisato che i moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati tenendo conto delle novità contenute nei citati decreti, riportate in sintesi qui di seguito.
\r\nRiconoscimento del bonus occupazionale per nuove tipologie contrattuali
\r\nCon il decreto direttoriale n. 11/2015, sono state ampliate le tipologie di rapporti incentivabili, estendendo il bonus occupazionale anche all'apprendistato professionalizzante, nonché alle proroghe di precedenti contratti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
\r\nResta esclusa la fruizione del bonus per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
\r\nLe modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma "Garanzia Giovani".
\r\nAi fini del riconoscimento del bonus occupazionale, di cui la circolare riporta alcuni casi esemplificativi è, in ogni caso, necessario che l'assunzione sia preceduta dall'iscrizione del giovane al programma.
\r\nContratti di apprendistato professionalizzante
\r\nIl bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i contratti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.
\r\nNelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.
\r\nProroghe di rapporti a tempo determinato
\r\nNelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
\r\nInoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi.
\r\nNel caso in cui il rapporto raggiunga la durata minima necessaria al fine del riconoscimento del bonus occupazionale – pari a sei mesi - solo in seguito alla proroga, il datore di lavoro potrà richiedere l'incentivo per il rapporto complessivamente inteso.
\r\nNell'ipotesi in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l'incentivo, si ha diritto ad un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e l'importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso, si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.
\r\nContratti di somministrazione
\r\nIl decreto direttoriale n. 11/2015, con modifica dell'articolo 4, comma 5, del decreto originario, non prevede più l'esclusione dell'incentivo per le assunzioni a scopo di somministrazione, per le quali l'agenzia somministrante fruisce di una remunerazione per l'attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro nell'ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
\r\nL'agenzia di somministrazione può quindi godere della remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all'interno del programma Garanzia Giovani e, sulla base di quanto sancito dall'art. 21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003, nell'ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all'utilizzatore l'importo riconosciuto.
\r\nL'Istituto precisa, inoltre, che nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "de minimis" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.
\r\nNormativa in materia di aiuti di stato
\r\nIl recente decreto direttoriale n. 169/2015, con modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto direttoriale n. 1709/2014, ha disposto che il bonus occupazione può essere fruito anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
\r\nCumulabilità con altri incentivi
\r\nA fronte dell'art. 7, comma 3, innovato dal decreto direttoriale n. 11/15, il bonus occupazionale è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
\r\nL'incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. Per costi salariali, secondo l'articolo 2, § 31 del Regolamento CE 651/2014, devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.
\r\nIl predetto bonus occupazionale è quindi cumulabile, senza limitazioni, con l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge n. 190/2014.
\r\nIl bonus occupazionale è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui:
\r\na) l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
\r\nb) l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
\r\nc) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012;
\r\nd) l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all'art. 1, del d.l. n. 76/2013;
\r\ne) l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
\r\nf) l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 della legge n. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
\r\n\r\n\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di maggio 2015 è risultato pari a 107,2 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00765187.
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
5/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,625
75% di 0,18691589 [indice maggio su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,140187.
TOTALE = 0,765187
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2015ed il 14 giugno 2015.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
\r\nFacendo seguito alla nota Ance dell'8 giugno scorso, cui veniva allegata la circolare del Ministero del Lavoro pubblicata in pari data, contenente le prime indicazioni operative sul Durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (da ora in poi chiamato DM) si ritiene opportuno sottolineare alcuni passaggi della circolare che presentano rilessi importanti per i soggetti coinvolti nelle richieste di Durc.
\r\nSoggetti abilitati alla verifica
Con riferimento all'art. 1 del DM, contenente disposizione sui soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, si segnala che nelle ipotesi di richieste effettuate da parte di soggetti diversi dall'impresa o dal lavoratore autonomo, purché muniti di apposita delega, quest'ultima dovrà essere esibita agli Istituti o conservata a cura del soggetto delegato il quale, comunque, effettuerà la verifica sotto la propria responsabilità.
È stato, però, precisato che, in una prima fase applicativa, i soggetti delegati sono ancora esclusi dalla possibilità di effettuare la verifica, in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.
Resta fermo, in ogni caso, che i soggetti di cui alla L. n. 12/1979 (tra cui i consulenti del lavoro) potranno comunque accedere alla verifica, in quanto abilitati per legge.
Parimenti rimane ferma la possibilità per chiunque ne abbia interesse di accedere, tramite le applicazioni predisposte dagli Istituti e dalle Casse Edili e previa registrazione dei propri dati, alla consultazione dei Durc on line già prodotti (cfr. art. 7 del decreto cd "libera consultazione").
Casse Edili competenti
Per ciò che concerne, invece, le Casse Edili competenti ad attestare la verifica della regolarità contributiva, il Ministero del Lavoro, oltre a ribadire in circolare il requisito contenuto all'art. 2 del DM (esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), aggiunge che ad essere abilitate saranno quelle Casse Edili riconosciute dal Ministero del Lavoro che dovrebbe, all'uopo, redigere apposito elenco.
A tal fine l'Ance, unitamente alle altre parti sociali dell'edilizia, ha già inviato una lettera congiunta al Ministero per sollecitare uno specifico incontro, stante l'importanza che l'elenco riveste per la definizione delle Casse Edili cosiddette anomale.
Requisiti regolarità
Nell'ambito, poi, dei requisiti di regolarità di cui all'art. 3 del DM, nel rinviare alle Regole interne di ciascun Istituto e delle Casse Edili stesse, si precisa che la circolare ministeriale ha sottolineato che, nei casi in cui non sia possibile per gli Istituti e per le Casse accertare l'ammontare dell'irregolarità per mancanza della denuncia o per omissione nel comunicare tutti gli elementi necessari o in presenza di incongruenze, la verifica attesterà un esito di irregolarità con l'indicazione di un importo pari a zero.
Assenza di regolarità
Nei casi di assenza di regolarità di cui all'art. 4 del DM, come noto, si avvia il processo di regolarizzazione, mediante comunicazione a carico degli Istituti o delle Casse. La circolare mette in evidenza che l'invito a regolarizzare sarà inoltrato esclusivamente al soggetto interessato dalla verifica o un suo delegato ex L. n. 12/1979. Decorsi i termini previsti dal decreto senza alcuna avvenuta regolarizzazione, il risultato negativo della verifica stessa sarà comunicato al soggetto che ha effettuato la verifica.
Unicità del Durc on line
Aspetto rilevante trattato nella circolare ministeriale riguarda, poi, la novità in termini di semplificazione che sottende il nuovo impianto del Durc on line e che riguarda l'unicità di tale documento, nel senso che lo stesso, qualora in corso di validità, sarà utilizzato per tutte le finalità previste per legge e, in particolare, nelle diverse fasi degli appalti pubblici evidenziate nell'art. 31 del D.L. Fare (aggiudicazione, stipula del contratto, Sal, Saldo finale), senza necessità di acquisirne uno nuovo.
La criticità maggiore riguarda, però, la fase della verifica dell'autodichiarazione prevista dall'art. 38 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) da parte della stazione appaltante, essendo venuta meno la possibilità, con il Durc on line, di effettuare una verifica della regolarità contributiva ad una data anteriore a quella della richiesta.
Il Ministero, dopo un confronto con l'Anac, ha precisato che per il momento nulla muterà e che pertanto, in sede di partecipazione alle gare pubbliche, le imprese dovranno, comunque, presentare l'autodichiarazione che attesti l'assenza di violazioni in materia contributiva (art. 38, co. 1, lett. i). Successivamente, le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la procedura di verifica con le modalità attualmente previste dal DM compreso, quindi, l'invito alla regolarizzazione in caso di accertata irregolarità contributiva.
Tale aspetto, si presume, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli Istituti competenti, al fine di garantire una maggiore omogeneizzazione della normativa che si concili con la ratio delle norme attualmente in vigore.
Imprese soggette a procedure concorsuali
Un ulteriore elemento che merita attenzione sono i chiarimenti forniti dal dicastero in merito all'art. 5 del DM che, come noto, erano già stati oggetto di una nota ministeriale dell'aprile scorso che ne aveva anticipato i contenuti, con esclusivo riferimento alconcordato in continuità aziendale di cui all'art. 186bis della Legge Fallimentare.
Il Ministero, infatti, ha precisato i requisiti necessari per ottenere l'attestazione di regolarità contributiva nel caso di concordato ex art. 186bis della Legge Fallimentare: 1) iscrizione del ricorso nel registro delle imprese; 2) presentazione del piano ex art. 161 L.F. per il risanamento di tutti i debiti nei confronti degli Istituti e delle Casse Edili, rimanendo fermo che, ai medesimi fini, dovrà essere verificato comunque il regolare versamento dei contributi correnti, aventi scadenza legale successiva alla predetta data (quella di iscrizione nel registro delle imprese).
Tale possibilità non sussiste, ha specificato il Ministero, nei casi del c.d. concordato in bianco ex art. 161 L.F., co. 6, L.F., non essendo possibile verificare il soddisfacimento dei debiti contributivi dell'impresa. Per tale tipologia, pertanto, si seguirà il normale svolgimento della verifica di regolarità, con relativo invito alla regolarizzazione anche nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella fissata dal giudice di presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dal medesimo art. 161.
La proposta di cui sopra, infatti, ha specificato il dicastero, rappresenta una mera dichiarazione di intenti per la quale non può essere prodotto un documento di regolarità contributiva e che darà seguito, pertanto, all'applicazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Le medesime considerazioni svolte per il concordato preventivo in continuità aziendale sono fatte dal dicastero anche con riguardo ai casi di fallimento con esercizio provvisorio, di cui all'art. 104 della L.F., ai casi di amministrazione straordinaria, di cui al D.Lgs. n. 270/1999, così come riportato nel Decreto stesso, specificando che, ovviamente, per i peridi decorrenti dai diversi momenti presi quale dies a quo per considerare la regolarità dell'impresa, la verifica della regolarità medesima andrà svolta secondo le modalità vigenti nel DM.
Regolarità contributiva per la fruizione dei benefici normativi e contributivi
Ai fini, inoltre, della regolarità contributiva necessaria per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, di cui alla Legge Finanziaria 2007, l'art. 8 del DM rimanda, come noto, all'allegato A contenente le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità medesima, l'inesistenza delle quali deve essere attestata dall'interessato mediante l'autocertificazione da presentare alla competente Dtl. A tal fine, si legge nella circolare, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24/10/2007, essendo identiche le violazioni di cui all'allegato A.
Le cause ostative alla regolarità, si legge ancora in circolare, sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24/10/2007.
Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del DM
Da ultimo, il dicastero ha precisato che i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del DM 30/1/2015 (1° luglio 2015) e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.