Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota, in risposta ad un interpello della Federreti, in materia di collocamento obbligatorio e di esclusione dalla base di computo ex art. 5, co. 2 della L. n. 68/1999 del personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi, ha ribadito che tale esclusione riguarda i datori di lavoro del settore edile ed il relativo personale, non potendo pertanto essere applicato a personale non appartenente al settore dell'edilizia.
\r\nIl dicastero ha infatti ribadito che la disposizione contenuta della L. 68/1999 è espressamente riferita ai datori di lavoro del settore edile, con l'eccezione formulata dalla Legge Fornero per quanto attiene al personale direttamente operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
\r\nAnche con riferimento a quest'ultima ipotesi, però, il Ministero ha espresso parere negativo con riguardo al caso di specie, in quanto il personale citato nella richiesta di parere assolve funzioni di coordinamento, supervisione e controllo e non è direttamente operante nelle attività richieste dalla legge.
\r\nCiò non toglie ovviamente che nel settore dell'edilizia l'esclusione operi comunque con riferimento a tali figure in quanto personale del settore edile.
\r\n1 allegato
\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di marzo 2015 è risultato pari a 107,0 base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00375000.
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n3/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,375
\r\n75% di 0,00000000 [indice marzo su indice dicembre 2013 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,375000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 marzo 2015 ed il 14 aprile 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\n1 allegato
\r\nIl Ministero del Lavoro, con l'allegata nota inviata in data odierna, ha ripreso il tema della regolarità contributiva per le imprese in concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis della L.F., a seguito di una richiesta di parere avanzata dall'Inps.
\r\nL'Istituto previdenziale, infatti, sulla base delle precisazioni contenute nella risposta ad interpello n. 41/2012, nella quale veniva sancita la regolarità contributiva delle imprese ammesse al concordato (per i debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura) esclusivamente dopo l'omologa dello stesso, ha sollevato alcune questioni critiche circa le ricadute pratiche di una simile previsione per le imprese interessate.
\r\nStante, infatti, i lunghi lassi di tempo che spesso intercorrono prima che l'impresa possa ottenere l'omologa del concordato, gravose diventano le conseguenze che pesano sulla stessa, al fine del proseguimento dell'attività, in presenza di un Durc negativo in detto periodo.
\r\nCiò premesso, il Ministero del Lavoro ha rivisto quanto affermato nel 2012, stabilendo che, già con la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, può considerarsi integrata l'ipotesi contemplata nell'art. 5, co. 2 lett. b) dell'attuale decreto sul Durc secondo il quale la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative, con conseguente possibilità di rilascio del Durc, a condizione che, come già anticipato nella bozza del decreto sul Durc di prossima emanazione, la domanda di concordato sia corredata di un piano concordatario che contempli l'integrale soddisfacimento dei debiti Inps, Inail e Casse Edili pregressi.
\r\nIl Ministero del Lavoro ha, infatti, argomentato partendo dal divieto sancito nell'art. 168 L.F. di porre in essere azioni esecutive da parte dei creditori a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (art. 168 L.F.), divieto dal quale discenderebbe, continua il Ministero, l'impossibilità di provvedere ad un adempimento spontaneo da parte del debitore rispetto ai debiti pregressi, che troverebbe riscontro anche nella norma che prevede l'autorizzazione da parte del Tribunale a pagare i crediti anteriori per beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa (art. 182quinques), escludendo pertanto implicitamente che il pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di crediti.
\r\nTale soluzione, conclude il Ministero del Lavoro, risulta essere in linea con la ratio della norma sul concordato preventivo in continuità aziendale.
\r\n1 allegato
\r\nPer opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la circolare Inps n. 72/15 che detta, anche alla luce dei recenti provvedimenti dalla Corte di Cassazione, i criteri generali per la corretta individuazione dell'Ente previdenziale competente (Gestione separata Inps o Inarcassa) per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.
\r\nAl riguardo, l'Istituto previdenziale, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha preliminarmente ricordato che, in base alla normativa richiamata dall'art. 21, comma 5 della Legge n. 6/81 e dall'art. 7 dello Statuto Inarcassa, sono tenuti ad iscriversi alla Cassa di previdenza professionale autonoma gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:
\r\n1) iscritti all'Albo professionale;
2) titolari della partita I.V.A.;
3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Per quanto sopra, pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato, non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.
\r\nNel merito, come anticipato, l'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 14684/12, 5827/13 e 9076/13) ha consentito di chiarire il regime previdenziale applicabile "all'esercizio delle attività professionali" anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.
\r\nIn particolare, la Corte Suprema ha stabilito che nel concetto di "esercizio della professione" deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche "l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione".
\r\nLa oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, comporta l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo obbligatorio ed integrativo dovuto alla Cassa previdenziale di categoria.
\r\nLa circolare in oggetto riporta, infine, una tabella nella quale sono individuate le tipologie di attività svolte da ingeneri ed architetti, anche in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di un contratto a progetto, ed il riferimento al relativo Ente previdenziale.
\r\nTra queste, si segnala che l'attività di Amministratori e componenti del Consiglio di Amministrazione di società, come quelle dell'edilizia, all'interno della quale il professionista svolge attività di natura tecnica connessa alla propria cultura e formazione, è riconducibile all'inquadramento previdenziale ad Inarcassa e, pertanto, gli adempimenti contributivi devono essere assolti nei confronti di tale Ente.
\r\nAd ogni modo, conclude l'Inps, per entrambe le forme assicurative vige il principio dell'esclusività, secondo cui per la stessa attività l'iscrizione ad Inarcassa esclude l'iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa.
\r\n1 allegato
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