La CNCE ha pubblicato in data odierna la circolare n. 30 avente ad oggetto i contenuti della riunione tenutasi oggi con Inps e Inail per la risoluzione dei problemi connessi alla nuova procedura di Durc on Line.
\r\nCome già anticipato, è stato ribadito dall'Inps che gli uffici stanno procedendo all'annullamento di tutti i Durc anomali per le imprese edili (emessi senza la verifica del sistema Casse Edili) in base all'elenco dei numeri di protocollo prontamente forniti dalla Cnce medesima.
\r\nL'Inps ha comunicato che, comunque, seguirà a breve l'annullamento di tutti i Durc emessi sino al 2 luglio alle h. 18 (termine in cui è stato effettuata la correzione del sistema) per imprese con Csc edile ma privi della risultanza delle Casse Edili.
\r\nSono stati chiariti, inoltre, da parte dell'istituto, i casi in cui sono state veicolate alle Casse Edili richieste di Durc afferenti soggetti con Csc edile ma comunque estranei allo svolgimento dell'attività edile medesima (sono stati segnalati casi di Farmacie, Istituti religiosi).
\r\nPer tali casi è necessario che il sistema Casse Edili faccia gli approfondimenti del caso e, laddove si accerti l'estraneità all'attività edilizia, il sistema informatico sarà implementato con la possibilità di indicare la "non competenza" delle Casse Edili.
\r\nAlcune indicazioni sono state date anche in merito ai lavoratori autonomi che, attualmente, con il nuovo sistema, laddove siano in possesso di Csc edile, possono essere monitorati anche dal sistema Casse Edili, circostanza questa che renderà possibile evitare eventuali evasioni in presenza di lavoratori dipendenti.
\r\nSu espressa sollecitazione anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal territorio, l'Inail ha assicurato che nella serata di oggi sarà riattivato lo Sportello Unico previdenziale per le richieste specifiche previste dal Decreto sul Durc (compensazione debiti e crediti p.a. – ricostruzione sisma Abruzzo – regolarizzazione lavoratori extracomunitari – pagamenti debiti scaduti), che permetterà pertanto di inoltrare ancora con il vecchio sistema (non oltre il 1° gennaio 2017) le suddette richieste.
\r\n1 allegato
\r\nPer opportuna immediata informativa, si allega la nota che la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha inviato a tutte le Casse Edili.
\r\nIn oggetto, le richieste di Durc effettuate dal 1° luglio 2015 allo Sportello unico.
\r\nIn sostanza, in concomitanza con l'avvio del nuovo servizio del Durc On Line, è stato necessario operare un adeguamento a www.sportellounicoprevidenziale.it.
\r\nCome noto, infatti, dalla data sopra indicata, la richiesta di verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata tramite il nuovo servizio "Durc On Line", accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it .
\r\nLe richieste pervenute erroneamente sullo Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie disciplinate dall'art. 9, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 (per le quali la richiesta può essere inoltrata allo sportello unico fino al 1 gennaio 2017), non saranno oggetto di definizione e dovranno essere riproposte con le modalità indicate nelle circolari Inail n. 61/2015 e Inps n. 126/2015.
\r\nTali indicazioni sono state opportunamente evidenziate nella home page dell'applicativo.
\r\nLa Cnce ha rilevato che, nonostante tale avviso, sono state effettuate richieste anomale. Di conseguenza, si è reso necessario inibire per il momento l'applicativo che rimane ora disponibile agli utenti esterni per la sola consultazione.
\r\nLa Cnce descrive altresì gli adeguamenti apportati all'applicativo con la nuova versione 4.0.1.34 per le richieste di Durc, comunque temporaneamente inibite, previste dall'art. 9, comma 1 del decreto e accessibili attraverso la dicitura "Altre tipologie" e "Altri usi consentiti dalla legge".
\r\nPer quanto concerne poi le richieste inoltrate prima del 1° luglio presso lo Sportello Unico e ancora in istruttoria, la nota di Cnce ha specificato che devono definirsi con l'emissione presso lo Sportello Unico stesso, secondo le necessità previste nel nuovo decreto.
\r\nCon riferimento, invece, alle richieste di regolarità per le verifiche di autodichiarazioni, effettuate prima del 1° luglio, è chiarito che la verifica andrà effettuata sulla base dell'esistenza dei requisiti richiesti dal nuovo decreto alla data indicata nella richiesta e comunque sarà pur sempre ammissibile la regolarizzazione del soggetto.
\r\nL'intervenuta regolarizzazione, conclude la circolare, permetterà l'attestazione della regolarità.
\r\nSi fa riserva di eventuali ulteriori chiarimenti.
\r\n1 allegato
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Con l'allegato messaggio n. 4441/15, l'Inps ha fornito un approfondimento in merito ai profili contributivi connessi al finanziamento della nuova prestazione di sostegno al reddito Naspi, introdotta dal D.Lgs. n. 22/15 che, riguardo alla contribuzione, si è limitato, attraverso l'art. 14, a fare un semplice rinvio alle disposizioni previste per l'ASpI "in quanto compatibili".
In particolare, la nota in oggetto ricorda che per il finanziamento della Naspi concorrono tre diversi contributi, ossia: il contributo ordinario, il contributo addizionale e il contributo per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il relazione al contributo ordinario, resta confermata la misura complessiva pari a 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978).
Il contributo addizionale è stabilito nella misura pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ed è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
L'Istituto, al riguardo, ricorda che il contributo addizionale non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ex art. 8, c. 2 della legge n. 223/1991 e che ne è prevista la restituzione nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto di lavoro, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato.
Con effetto dal 1° gennaio 2014, e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la restituzione potrà avvenire nei limiti delle ultime sei mensilità e quindi in misura piena.
In caso di stabilizzazioni, il comma 30 dell'art. 2 della L. n. 92/12 prevede che la restituzione avvenga detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
L'Istituto ricorda, inoltre, che con riferimento alle trasformazioni e/o stabilizzazioni intervenute nel corso del 2015, la restituzione del contributo addizionale non esclude, in quanto compatibile, la fruizione dell'incentivo previsto dall'art. 1, commi 118 e seguenti, della L. n. 190/14 che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nei limiti di 8.060 euro l'anno e 36 mesi per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In relazione al contributo per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rinviando alla nota in oggetto per ciò che concerne i valori minimi e massimi di detto contributo, l'Inps ricorda i casi in cui non opera tale obbligo contributivo sino al 31 dicembre 2015, ossia per:
a. I licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
b. le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
\r\nL'esonero in questione interessa anche, con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'art. 4 della L. n. 92/12, le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
La nota conclude ricordando che, essendo compatibili con le disposizioni in materia di Aspi, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative al beneficio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari della NASpI.
Si tratta, in particolare, del beneficio di cui all'art. 7, c. 5, lettera b) del D.L. n. 76/13 che prevede, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile in favore del datore di lavoro pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore stesso.
1 allegato
\r\nCon riferimento a quanto stabilito con l'accordo 1° luglio 2014, si unisce la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati da applicare dal 1° luglio 2015.
\r\nSi uniscono, inoltre, i minimi di retribuzione per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti.
\r\n1 allegato
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