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Congedo parentale – D.lgs. n. 80/2015 - Istruzioni Inps

A fronte della nuova normativa sul congedo parentale, contemplata dal T.U. sulla maternità/paternità, come modificato dal d.lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno scorso, l'Inps ha diramato istruzioni operative sulle relative domande di fruizione.
Secondo quanto indicato nei messaggi nn. 4576 e 4805/2015, nelle more dell'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, l'istanza per la fruizione del congedo parentale e per il prolungamento dello stesso per figli con disabilità in situazione di gravità, inerente i periodi dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (periodo transitorio di vigenza delle relative disposizioni), per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, doveva essere presentata in modalità cartacea.
Con il messaggio n. 4899 del 21 luglio scorso, l'Istituto ha quindi comunicato che l'applicazione per l'invio telematico delle domande di maternità è stata modificata in modo tale da recepire l'elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale in base al citato decreto legislativo n. 80/15 e che è, altresì, disponibile l'applicazione per l'invio telematico delle domande di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, per ogni bambino, fino ai dodici anni di vita, mentre in caso di adozione o affidamento, qualunque sia l'età del bambino, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L'invio delle domande di congedo parentale su base oraria è possibile tramite Web, Contact center (numero verde 803164 da rete fissa, o 06/164164 da cellulare) o Patronati.
Con la circolare n. 139/2015, l'Istituto ha inoltre precisato, in particolare, che:
- i periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera, nel limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
- gli ulteriori periodi di congedo rispetto al predetto limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni del bambino (o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago (pari, per il 2015, ad euro 6.531,07);
- la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino, ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

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Messaggio numero 4576 del 06-07-2015
Messaggio numero 4805 del 16-07-2015

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Procedura sperimentale - Acquisizione istanze sgravio contributivo contrattazione II livello - 2014

Con il messaggio n. 4974/15, di cui si allega copia, l'Inps ha reso noto che, a decorrere dallo scorso 24 luglio e fino alle ore 23 del 31 luglio 2015, è disponibile sul portale informatico dell'Istituto la versione sperimentale dell'applicazione "Sgravi contrattazione II livello 2014" per l'acquisizione e l'invio delle domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014.

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La nota, nel chiarire che tale applicazione rappresenta solo una versione sperimentale e, pertanto, i dati acquisiti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini dell'ammissione allo sgravio, conferma che, con un successivo messaggio, saranno rese note le informazione circa i tempi di acquisizione e trasmissione delle domande relative all'anno 2014.

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Per eventuali richieste di chiarimento in merito è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

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Messaggio Inps n. 4974 del 24-07-2015

Annullamento Durc On Line anomali

La Cnce, con circolare n. 31 pubblicata nella giornata di ieri, comunica l'avvenuto annullamento dei Durc anomali (emessi senza l'indicazione della Cassa Edile), assicurato dall'Inps dopo una riunione tenutasi specificatamente sul problema.

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Rimane fermo sia l'invito alle Casse Edili, sia alle imprese, di segnalare ulteriori eventuali anomalie, in maniera tale che possano essere riportate con sollecitudine all'Istituto.

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Con l'annullamento dei Durc anomali, i soggetti interessati potranno procedere immediatamente alla richiesta di un nuovo Durc, contenente tutti i requisiti previsti.

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La Commissione si sofferma, poi, nuovamente, su un altro aspetto, oggetto di confronto con gli Istituti e in merito al quale erano già state date indicazioni con la circolare CNCE n. 30 del 14 luglio scorso, attinente quelle imprese che, pur avendo il Csc edile, non risultano iscritte al sistema Casse Edili.

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In tali casi le Casse Edili, dopo gli opportuni accertamenti (anche con visura camerale), laddove rilevino l'appartenenza dell'impresa al sistema, inviteranno la stessa ad effettuare l'iscrizione al fine di poterne emettere la regolarità.

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In caso contrario, la Cassa Edile, solo in via provvisoria e nelle more delle modifiche in atto nei sistemi informatici Inps e Inail, dopo aver svolto l'istruttoria senza poter accertare l'effettiva attività dell'impresa e in mancanza di dipendenti edili, invierà l'anagrafica di tale impresa (comunque con Csc edile) alla BNI e la segnalerà alla CNCE come impresa con CF non edile, concludendo l'iter con esito di regolarità.

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A breve, poste in essere le suddette modifiche, verrà avviata una procedura, già concordata con l'Inps, in virtù della quale le Casse Edili potranno, in questi casi di manifesta incompetenza delle Casse Edili, chiudere l'istruttoria dichiarando il non obbligo di iscrizione del soggetto, comunicandone agli Istituti la non competenza, ragione per cui sarà elaborato un documento pdf esclusivamente Inps e Inail.

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Cnce_ n. 31-2015 annullamento durc online

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2015

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2015 è risultato pari a 107,3 (base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00960280.

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75

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75% di 0,28037383 [indice giugno su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,210280.

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TOTALE = 0,960280

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2015 ed il 14 luglio 2015.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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