Con l'allegato messaggio n. 5336/15, l'Inps ha ricordato che, relativamente alla riduzione dell'11,50% di cui all'art. 29 della L. n. 341/95 e smi, non essendo stato emanato, entro il 31 luglio scorso, il decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia attuativo dell'agevolazione in parola, le imprese edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2014, pari all'11,50%, con decorrenza 1° settembre 2015.
\r\nCome ormai noto, l'art. 1 co. 51 della L. n. 247/07, ha infatti previsto che "decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".
\r\nCon riferimento alle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, la nota in oggetto fa esplicito rinvio alla circolare Inps n. 75/15, già oggetto della comunicazione Ance del 13 aprile 2015.
\r\nHanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305, caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
\r\nNon hanno diritto alla riduzione contributiva in oggetto i datori di lavoro che svolgono attività di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto.
\r\nFermo restando che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, per poter fruire del beneficio sarà necessario inoltrare dal 1° settembre 2015 apposita istanza telematica, utilizzando il modulo "Rid-Edil", presente nella sezione "comunicazioni on line", funzionalità "invio nuova comunicazione" disponibile nel cassetto previdenziale aziende del portale informatico dell'Istituto.
\r\nI sistemi informativi centrali, entro il giorno successivo all'inoltro delle istanze, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo; in caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice autorizzazione "7N", che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2015.
\r\nNelle ipotesi di matricole sospese o cessate, l'azienda potrà recuperare lo sgravio relativo ai mesi precedenti la sospensione o cessazione attraverso la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in oggetto. La sede Inps competente, in caso di esito positivo dell'istanza, attribuirà il suddetto codice relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.
\r\nI datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio relativo al beneficio corrente nel flusso UniEmens con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi"; il recupero degli arretrati, invece, dovrà essere esposto con il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".
\r\nPer gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio inserendo nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, valorizzando l'elemento con il codice "NFOR", che contraddistingue, appunto, gli operai non più in carico presso l'azienda.
\r\nLa nota in oggetto conclude ricordando che nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale o di modifica della misura agevolativa, l'Inps provvederà al recupero degli importi non spettanti, o a fornire le istruzioni operative per il conguaglio delle differenze a credito.
\r\n2 allegati
\r\nTerminata la fase di sperimentazione, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 5302/15, ha reso noto che, dalle ore 15.00 del 26 agosto p.v. alle ore 23.00 del 24 settembre 2015, potranno essere trasmesse, in modalità telematica, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello relativo all'anno 2014.
\r\nPer la verifica e l'eventuale aggiornamento delle domande inviate sarà, comunque, possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 del 25 settembre 2015.
\r\nPer ciò che concerne le modalità di accesso allo sgravio, si fa rinvio alle indicazioni contenute nelle note Inps n. 128/15 e 4974/15, già oggetto delle comunicazioni Ance rispettivamente del 30 giugno e 28 luglio scorsi.
\r\nPer eventuali chiarimenti, al riguardo, potranno essere inoltrate apposite domande all'indirizzo di posta elettronica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
\r\n1 allegato
\r\nPubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 80/15 recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Si rimanda alla lettura della circ.n.59, pubblicata nell'area riservata.
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Nell'ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, il medesimo lavoratore potrà mantenere comunque l'iscrizione nella lista di mobilità.
\r\nE' quanto chiarito dal Ministero del lavoro con l'allegato interpello n. 15/2015.
\r\nIl dicastero evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato. Pertanto, la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a), legge n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.
\r\nViene quindi precisato che, secondo le previsioni della citata legge n. 223/91, si determina solo una mera sospensione dell'indennità, nell'ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o a termine, oppure nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.
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