Con l'allegata nota n. 25 del 5 novembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza di interpello avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A) in merito alla corretta applicazione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014 (L. di Stabilità 2015).
\r\nCon specifico riferimento al caso in esame, riferito alla fruizione dell'esonero suddetto da parte della società incorporante, nell'ipotesi di fusione per incorporazione posta in essere nell'anno 2016, il Ministero ha chiarito che "in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso".
\r\nPertanto, ferme restando le condizioni previste dalla norma, il cessionario incorporante mantiene il diritto a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, ma solo con riferimento alla parte residua e sino alla scadenza del termine dei 36 mesi, ciò anche in quanto, ai sensi dell'art. 2112 c.c. comma 5, "i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi".
\r\n1 allegato
\r\nConfindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno lanciato la IV edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.
Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l'impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l'opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di miglioramento).
La scadenza è prevista per il prossimo 11 dicembre, vi invitiamo a consultare il sito di Confindustria al seguente link per maggiori informazioni.
Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risulteranno finaliste, potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL compilando il modello OT24, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it
Si informa che sul sito istituzionale dell'Inail è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2015, nell'ambito del quale è stata individuata quale area prioritaria di intervento quella relativa allo sviluppo della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento, tra gli altri, al settore dell'edilizia.
\r\nNel merito, la Cncpt e il Formedil intendono presentare un progetto nazionale per le figure dei RLS e RLST, denominato ARLES "Attività del rappresentante del lavoro per un'edilizia in sicurezza", al quale possono partecipare tutti gli Organismi bilaterali che invieranno, entro il 10 novembre p.v., la manifestazione di interesse tramite la scheda riportata in allegato alla circolare congiunta sull'argomento.
\r\n3 allegati
\r\nFormedil_prot 695-15_bando INAIL_ARLES
allegato Formedil
Avviso Inail
Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro introdotte nel Disegno di Legge n. 2111/S recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), si riportano di seguito le misure di maggior interesse per il settore.
\r\nProroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 11)
\r\nViene confermato per l'anno 2016 l'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma la manovra prevede una riduzione in termini di misura e durata degli sgravi contributivi rispetto agli attuali 8.060 euro per 36 mesi.
\r\nIn particolare, il nuovo incentivo prevede che, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016 è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero contributivo è ridotto del 40% per i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
\r\nL'esonero, come in passato, spetta ai datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro o in relazione a quelli per il quale il presente o il precedente beneficio sia già stato fruito, nonché con esclusione dei contratti di apprendistato.
\r\nL'esonero non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'attuale normativa.
\r\nRegime fiscale dei premi di produttività (art. 12)
\r\nAl fine di sostenere la contrattazione di secondo livello, per il 2016 viene ripristinata la detassazione dei premi di produttività.
\r\nI premi oggetto dell'agevolazione sono quelli di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri contenuti in un emanando decreto (del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità) ed erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
\r\nE' prevista, quindi, la parziale detassazione, con aliquota del 10%, dei premi di produttività, per un ammontare massimo di 2.000 euro, a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 50.000 euro lordi annui.
\r\nIl limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
\r\nI criteri di misurazione degli incrementi di produttività, nonché le modalità applicative dell'agevolazione, vengono demandati ad un Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità.
La previsione di cui al presente articolo rappresenta un'importante innovazione introducendo l'agevolazione fiscale per i premi di produttività in maniera strutturale, come più volte richiesto dall'Ance.
La norma fa, inoltre, riferimento espressamente ai premi erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui alla nuova formulazione fornita dal Jobs Act, D.Lgs. n. 81/2015.
\r\nDecontribuzione (art. 12)
\r\nIl medesimo articolo prevede, però, l'azzeramento degli stanziamenti residui del Fondo di cui all'art. 1, co. 68 della L. n. 247/2007 destinati alla decontribuzione previdenziale sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Risulta, pertanto, in edilizia, neutralizzato l'incentivo contributivo riconosciuto per le erogazioni dell'EVR (elemento variabile retribuzione).
\r\nPrepensionamento – "Opzione donna" (art. 19)
\r\nConfermata la c.d. "opzione donna" che consente una maggiore flessibilità per l'accesso al pensionamento (calcolato interamente con il sistema contributivo per le donne con 57 anni di età e 35 di contributi).
\r\nViene introdotta una novità che consente ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, entro il 31 dicembre 2018, maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre, previo accordo tra le parti, l'orario di lavoro in una misura tra il 40 e il 60%.
\r\nIn tal caso, il datore di lavoro dovrà versare direttamente al lavoratore, e non più all'Inps, con cadenza mensile, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici in misura pari alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorrerà alla formazione dell'imponibile previdenziale e fiscale.
\r\nPer i periodi relativi alla riduzione dell'orario di lavoro sarà, inoltre, riconosciuta in favore del lavoratore la contribuzione figurativa commisurata alla perdita della retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
\r\nTale misura prevede un limite di spesa annuale di 60 milioni di euro per l'anno 2016, di 120 milioni per l'anno 2017 e di 60 milioni per l'anno 2018.
\r\nRifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (art.20)
\r\nImplementata la dotazione del Fondo sociale per l'occupazione, con ulteriori 250 milioni di euro destinati alla cassa integrazione in deroga, che potrà essere concessa nei limiti di tre mesi, per l'anno 2016.