Si fa seguito alla news precedente per aggiornare i dati relativi al Fondo Prevedi e per fornire alcune informazioni.
\r\nIscritti
\r\nAlla data del 15 ottobre 2015, Prevedi conta 38.092 iscritti tradizionali, 468.766 iscritti per "adesione contrattuale", per un totale di 506.858 unità.
\r\nSi riportano, in allegato, alcune tabelle con l'analisi delle iscrizioni al Prevedi, alla data sopra indicata, suddivise per tipologie (contrattuali, esplicite, tacite, ecc); per qualifica e livello di inquadramento contrattuale; per contratto applicato; per Cassa Edile e per Regione.
\r\nUna nota del Fondo, ripresa anche da Il Sole 24 ore Radiocor, rappresenta questi numeri come un traguardo storico: mezzo milione di iscritti permettono, infatti, al Prevedi, di essere il primo Fondo negoziale in Italia per adesioni.
\r\nQuesto record è frutto, essenzialmente, della innovazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia, sottoscritto nel luglio 2014, che prevede, come noto, l'"iscrizione contrattuale" dei lavoratori.
\r\n"Iscrizione Contrattuale"
\r\nSull'argomento, oltre a ricordare che tale iscrizione è stata oggetto di articoli di stampa e di illustrazione da parte della Covip nella Relazione annuale (cfr news del 23 giugno scorso), si allegano alcuni articoli pubblicati sul web, in cui viene positivamente posto l'accento sulle scelte operate dalla contrattazione collettiva dell'edilizia.
\r\nPer completezza, sull'"iscrizione contrattuale" si rimarca che sono stati definiti dal Fondo Prevedi costi ridotti di esercizio per le posizioni degli aderenti contrattuali, realizzando così la volontà delle parti sociali firmatarie dei ccnl dell'edilizia di ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti su tale tipologia di adesione.
\r\nIn relazione ad alcune situazioni locali, si coglie l'occasione per rammentare che, con la contrattazione collettiva, le parti sociali nazionali firmatarie del ccnl industria e del ccnl artigianato hanno istituito il suddetto contributo contrattuale da versare, in via esclusiva, al Prevedi.
\r\nLe stesse parti hanno tutte sottoscritto appositi accordi attuativi che espressamente prevedono che il contributo contrattuale maturando non sia portabile a forme pensionistiche complementari diverse dal Prevedi.
\r\nContributo "a fondo perduto" Non imponibilità ai fini IRES e IVA
\r\nSi coglie l'occasione, altresì, di informare che il Fondo ha acquisito un parere pro veritate relativo al "contributo a fondo perduto" che il Prevedi intende erogare alle Casse Edili per sostenere l'attività di promozione delle adesioni dei lavoratori iscritti verso il Fondo.
\r\nIn sostanza, è stato richiesto se tale contributo sia imponibile agli effetti dell'IRES e dell'IVA.
\r\nSull'IRES, il parere legale, dopo aver sottolineato che le Casse Edili sono configurabili come enti non commerciali, ha proceduto a verificare se il contributo in esame sia riconducibile nelle categorie dei redditi fondiari di capitale, di impresa e "diversi". L'art. 143 del TUIR considera, infatti, imponibili nei confronti degli enti non commerciali esclusivamente i redditi rientranti in una di tali categorie.
\r\nLa verifica porta alla conclusione della non imponibilità di detto contributo agli effetti dell'IRES in quanto, appunto, risulta non compreso nelle categorie indicate.
\r\nNe viene poi esclusa anche l'imponibilità agli effetti dell'Iva in quanto tale contributo a fondo perduto non costituisce corrispettivo di una prestazione. E' evidenziato, infatti, che le Casse Edili non assumono l'obbligo di fornire alcuna prestazione di servizi a favore del Prevedi in quanto sono state le parti sociali a porre a loro carico l'obbligo di favorire la sottoscrizione da parte degli iscritti verso il Fondo, per garantire loro un maggior livello di copertura previdenziale.
\r\nIl Prevedi, a sua volta, non assume nei confronti delle Casse Edili l'obbligo di riconoscere alcun corrispettivo per le attività di promozione delle adesioni al Fondo medesimo, da loro svolte. Ed infatti il Fondo intende concedere alle predette Casse un contributo a fondo perduto e, quindi, senza collegarne la concessione, né l'importo, allo svolgimento di specifiche attività. Pertanto, tale contributo sarà configurabile come mera erogazione gratuita, non assoggettabile, appunto, ad Iva.
\r\nNuovo sito
\r\nSi segnala anche che è on line all'indirizzo www.prevedi.it il nuovo sito web del Fondo.
\r\n2 allegati
\r\nAnalisi e Iscrizioni a Prevedi CCNL 15-10-15
Articolo Il Punto su Fondo Prevedi
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 26/2015 del 26 ottobre scorso, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla modifica delle disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro, di cui all'art. 22 del D.Lgs n. 151/2015 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità " (Jobs Act).
\r\nIn particolare, sono state riepilogate, al fine di assicurare un'uniformità di comportamento per il personale ispettivo, le modifiche introdotte al regime delle sanzioni riferite ad illeciti in materia di lavoro nero, di libro unico del lavoro, di prospetti paga e di assegni per nucleo familiare (Cfr. Comunicazione Ance del 5 ottobre 2015).
\r\nFacendo riserva di fornire i relativi approfondimenti, si trasmette, per opportuna informativa, la circolare ministeriale in parola.
\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2015 è risultato pari a 107,0 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01125000
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
\r\n75% di 0,00000000 [indice settembre su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,000000.
\r\nTOTALE = 1,125000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2015 ed il 14 ottobre 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nPubblicata sul portale del Ministero del lavoro la circolare che rende operativo lo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà sottoscritti o in corso dalla data del 15 settembre 2015. Si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata-sezione circolari..