Emanati i primi chiarimenti dell'Inps in materia di integrazione salariale ordinaria. Non richiesto, negli eventi meteo, il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro per i dipendenti edili.
\r\nSi rimanda alla lettura della circ.n.76-2015, pubblicata nell'area riservata.
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Forniti dall'Inps con circolare n. 178/2015, ulteriori chiarimenti per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2015 (L. di stabilità 2015). S rimanda alla lettura della circ.n.72-2015, pubblicata nell'area riservata.
Si comunica che, il 27 novembre scorso, nell'ambito della manifestazione "Job&Orienta", il Miur e Confindustria, alla luce della legge n.107/2015, hanno siglato uno specifico Protocollo sull'alternanza scuola-lavoro, disponibile in allegato.
L'intesa ha la finalità di rafforzare il raccordo tra le istituzioni formative e le imprese, attraverso la co-progettazione dei percorsi didattici, la diffusione delle best practices, il monitoraggio delle attività di alternanza.
Si preannuncia, nel merito, che, al fine di implementare lo strumento dell'alternanza anche in edilizia, l'Ance è in procinto di sottoscrivere, con il medesimo dicastero, un apposito Protocollo per il settore.
1 allegato
\r\nCon l'allegata nota prot. n. 19570 del 16 novembre scorso, il Ministero del Lavoro, con specifico riferimento al settore edile, ha fornito un approfondimento in ordine ai criteri di revoca del provvedimento sospensivo dell'attività imprenditoriale, già oggetto della precedente circolare n. 33/09 e lettera circolare del 22 agosto 2007.
\r\nIn particolare, in relazione agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, il dicastero ha confermato che rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, ad oggi pari a 3.200 euro, la regolarizzazione delle violazioni accertate.
\r\nPertanto, nel settore edile, il personale ispettivo è tenuto ad adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.
\r\nPer quanto riguarda le modalità e la tempistica, fermo restando l'adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento in caso di omessa sorveglianza sanitaria sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica.
\r\nNel caso di mancata formazione e informazione, invece, il provvedimento di sospensione sarà oggetto di revoca a condizione che l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.
\r\n1 allegato
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