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Lavoro e previdenza

Proroga di ulteriori 4 settimane della cassa integrazione: varato dal CdM un nuovo decreto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di ieri, un decreto-legge che prevede ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale. 

In particolare, il testo dispone che:

  • i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020;
  • i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Inoltre, sono stati prorogati alcuni termini del Dl 34/2020 (Misure urgenti per l'emergenza COVID-19) concernenti, in particolare, la presentazione delle istanze di regolarizzazione dei lavoratori stranieri sono prorogate dal 15 luglio al 15 agosto, ai sensi dell’ art. 103 del suddetto decreto, nonchè dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di maggio 2020

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di maggio 2020 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a  1,00625000.

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

5/12  x 1,5  (tasso fisso) =  0,625

75% di -0,19512195 [indice maggio 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] =  0,000000

TOTALE  =  0,625000

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2020 ed il 14 giugno 2020.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

Tabella TFR maggio 2020

INAIL - Riduzione tasso medio tariffa per prevenzione anno 2021 - Nuovo modulo di domanda

Al fine della più ampia diffusione presso le Aziende, l’INAIL ha fornito le seguenti informazioni relative alla fruizione del beneficio della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

L’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (Decreto interministeriale 27.02.2019) riconosce una riduzione del tasso medio di tariffa alle Aziende che hanno attuato interventi volti al miglioramento della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.

Tali interventi e la relativa documentazione che ne comprova l’attuazione sono predeterminati dall’Istituto.

Per accedere al beneficio l’Azienda, di regola entro il 28 febbraio, deve presentare tramite i servizi online la domanda e la documentazione probante l’intervento o gli interventi attuati nel corso dell’anno precedente.

Interventi prevenzionali

In allegato è disponibile la comunicazione n. 6094 del 13.05.2020, disponibile sul sito www.inail.it, che include il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021 (da presentare entro il 28 febbraio 2021), relativo agli interventi migliorativi, adottati dalle aziende nel corso del corrente anno 2020, ed un documento di sintesi.

Nel modulo sono indicati gli interventi prevenzionali predeterminati e la documentazione ritenuta probante che dovrà essere trasmessa insieme alla domanda. È in corso di emanazione anche la Guida alla compilazione.

Rispetto all’anno precedente, gli interventi sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni:

A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

B: Prevenzione del rischio stradale

C: Prevenzione delle malattie professionali

D: Formazione, addestramento, informazione

E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

F: Gestione delle emergenze e DPI.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 100 ed in presenza dei requisiti, il richiedente accede al beneficio in argomento.

Requisiti

La domanda di riduzione è accolta in presenza dei seguenti requisiti.

1. Osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè in caso di inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30.01.2015.

L’azienda può dichiarare il possesso del requisito tramite dell’autocertificazione prevista dall’art.8 del D.M. 30.01.2015 che va presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (L’autocertificazione potrà essere predisposta sulla base del modello allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 marzo 2016, prot. 37/5081).

2. Regolarità contributiva.

3. Attuazione di interventi migliorativi della prevenzione. La presenza del requisito è verificata tramite la documentazione probante inviata secondo quanto stabilito dall’Istituto e specificato nel Modulo di domanda e nella Guida alla compilazione in corso di pubblicazione.

Misura della riduzione

A partire dall’anno 2019, la riduzione del tasso medio per prevenzione si applica anche allePAT di nuova costituzione (ossia anche per ditte/PAT attive per un periodo inferiore ad un biennio).

L’anzianità della PAT rileva esclusivamente per la determinazione della percentuale di riduzione applicabile, che è la seguente:

- nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%;

- dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno della medesima PAT, secondo la seguente tabella:

Lavoratori - anno         Riduzione %

Fino a 10,00                          28

Da 10,01 a 50                        18

Da 50,01 a 200                      10

Oltre 200                                 5

Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito INAIL o contattare la Sede Inail competente per territorio.

3 allegati

1. Nuovo Modello - Riduzione Tasso per prevenzione
2. Mod 2021
3. SCHEDA SINTESI

Conversione in legge del DL Liquidità – norma su responsabilità da covid-19

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge n. 40/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 23/2020, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

Tra le modifiche apportate in fase di conversione, si segnala, per quanto di interesse, la previsione inserita all’art. 29-bis recante “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”.

In particolare, all’articolo suddetto, è stato previsto, in linea con quanto richiesto dall’ANCE, che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087[1] del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto previsto dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ossia che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

La suddetta previsione di cui all’art. 42, come noto, aveva destato notevoli preoccupazioni,  non solo in ordine alla qualificazione del COVID come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico, ma soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze ai fini della responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.

Con la previsione introdotta in fase di conversione del DL c.d. liquidità, all’art. 29-bis, invece, vengono meglio circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

Sul tema si allega altresì la circolare della Confindustria:

https://www.confindustria.it/private/dashboard/temi/tema/blog/post?commID=e6db9d0d-b6ce-4113-94ec-2891fc89986c&postID=04923abb-712d-4818-8c48-2536b1a0e7ac

Tra le ulteriori disposizioni di interesse, si segnala che l’art. 30, recante “Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”, è stato abrogato e sostituito dall’articolo 125, comma 5, del D.L. n. 34//2020.

Resta, invece, confermata la disposizione di cui all’articolo 41, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, relativa all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 


[1] “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

1 allegato

Circ Responsabilità delle imprese per il COVID19

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