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Bonus alberghi: dal 28 febbraio le domande on line per accedere al beneficio

Disponibile sul sito internet di Invitalia il fac-simile di domanda per accedere al tax credit alberghi, in vista del click day fissato a partire dal 28 febbraio 2022 mediante l’apposita piattaforma, gestita sempre da Invitalia. Pubblicate anche numerose FAQ relative alle modalità applicative dei benefici.

Queste le ultime novità relative all’accesso ai benefici (credito d’imposta e contributo), riconosciuti per il recupero edilizio delle strutture ricettive in chiave energetica, antisismica e per la digitalizzazione dall’art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021 (cd. D.L. attuazione del PNRR).

In particolare, sin da ora, mediante il sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), è possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo, comprensiva della modulistica, e scaricare il fac simile della domanda, e gli allegati alla stessa, ivi inclusa la scheda di progetto, relativa all’investimento.

Dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo 2022, invece, sarà possibile accedere alla piattaforma web di Invitalia per compilare il format di domanda online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio.

Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al termine della verifica, verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.

Sul tema, il Ministero del turismo ha pubblicato diverse faq relative alle modalità applicative dei benefici, a supporto degli operatori, con le quali è stato chiarito, tra l’altro, che:

  • per “struttura d’impresa” oggetto dell’intervento si intende il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa (ivi comprese dependance, campi sportivi o altri siti annessi (quesito n.2);
  • per attestare l’avvio degli interventi, per i quali non è prevista una specifica comunicazione alle autorità competenti, occorre il rilascio di un’autodichiarazione con effetti legali. Per gli acquisti, invece, fanno fede la fattura, la bolla di accompagnamento o altri documenti analoghi (quesito n.7);
  • nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il raggiungimento di un numero di imprese compreso tra 3.500 e 3.700, gli incentivi vengono ridotti in misura proporzionale (quesito n.11);
  • l’impresa può presentare una domanda relativa ad interventi che riguardino una sola parte di un immobile. Le porzioni di immobile su cui sono eseguiti gli interventi devono avere la caratteristica di “lotti funzionali” (quesito n.12).

In tan senso, per gli interventi di tipo energetico, sono ammissibili ai benefici anche quelli riferiti solo ad una parte della struttura o degli impianti (ad esempio, l’installazione o la sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione e/o di produzione di acqua calda sanitaria, di finestre ed infissi, l’installazione di sistemi di building automation) purché sia certificato l’incremento della efficienza energetica (quesito n.13);

  • per le spese relative all’adozione di misure antisismiche, in virtù del richiamo generale alla detrazione delle (cfr. art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR), è ammessa ai benefici anche l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, senza specifica esclusione delle zone sismiche a bassa pericolosità, come invece avviene ai fini del Sismabonus (art.16, co.1-bis e 1-terL. 63/2013), la cui disciplina specifica non viene richiamata ai fini del tax credit alberghi (quesito n.14);
  • per “interventi funzionali” di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi edilizi ulteriorieseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di aumento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche (quesito n.15);
  • gli incentivi possono essere richiesti per una struttura nella quale viene regolarmente svolta un’attività turistica alla data della presentazione della domanda.

Al riguardo, viene confermato che, a pena di decadenza dagli incentivi, gli interventi edilizi devono riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività (quesito n.16);

  • non è possibile modificare la domanda ed ai fini dell’ordine cronologico si considera la data e l’orario di invio, come attestato dal sistema, ovvero quello dell’ultimo documento inserito o modificato (se trattasi di documento la cui produzione è obbligatoria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti – quesito n.17);
  • per gli interventiavviati negli anni successivi al 2022, tenuto conto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni amministrative, tale documentazione potrà essere prodotta anche dopo la presentazione della domanda, nel rispetto dei termini previsti dall’avviso per l’inizio dei lavori (quesito n.18);
  • qualora venga presentato un numero di domande insufficiente a esaurire le risorse disponibili, la piattaforma web sarà riaperta a seguito della pubblicazione di un nuovo avviso del Ministero del turismo (quesito n.18);
  • la data di fine lavorinon può essere successiva alla data dell’ultima fattura emessa in relazione al progetto (quesito n.21).

4 allegati

sezione_informativa_dell'incentivo pdf
fac_simile_della_domanda pdf
scheda_di_progetto pdf
diverse_faq_relative_alle_modalità_applicative

Nuove modifiche al TU sicurezza

Sono entrati in vigore, il 14 febbraio scorso, due decreti che modificano rispettivamente l’allegato VIII “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari “ e gli allegati XLIV, XLVI e XLVII (in tema di agenti biologici) del D. Lgs. n. 81/08.

Si rimanda alla nota allegata per un approfondimento.

3 allegati

Nuove_modif_T.U.sicurezza_-Nota_approfondimento pdf

Decreto_Ministero_lavoro_e_Sviluppo_Economico pdf

DL_recepimento_direttiva_con_allegati pdf 

Salute e sicurezza sul lavoro: le indicazioni dell’INL sui nuovi obblighi di formazione

L’INL, ha pubblicato la circolare n.1/2022, avente ad oggetto l’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la circolare l’INL fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Tra le novità di maggiore interesse: l’individuazione del datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi e l’obbligo di formazione esclusivamente in presenza con cadenza almeno biennale per il preposto.

Inoltre, l’INL ricorda che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione saranno individuate tramite apposito Accordo da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022.

1 allegato

Circolare_INL_1_-_Nota_di_approfondimento pdf

Ammortizzatori sociali: l'Inps illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali di cui al d. lgs. n. 148/2015 (cfr. Legge bilancio 2022 – Riordino normativa ammortizzatori sociali – Circ. Ministero Lavoro n. 1/2022), sulle quali fornisce linee di indirizzo e prime indicazioni. 

La suddetta circolare tiene conto anche delle ulteriori modifiche al d. lgs. n. 148/2015, successivamente introdotte dal D.L. n. 4/2022 (cfr. Decreto Sostegni Ter: le novità per il settore in materia di ammortizzatori sociali).

Nella nota allegata sono illustrati i contenuti della circolare stessa, per quanto di interesse per le imprese del settore edile.

nota_approfondimento_circolare_Inps_n_18_22_su_ammortizzatori_sociali.pdf

Indici di affidabilità fiscale 2022: approvato il modello Isa per il settore delle costruzioni

Approvati i 175 Modelli per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2021, tra cui il Modello ISA CG69U per il settore delle costruzioni.

Con il Provvedimento n.29368 del 31 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato 175 nuovi Modelli ISA 2022, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, ivi compreso l’ISA CG69U, relativo al settore edile, corredato dalle relative Istruzioni.

Il Modello è rintracciabile sul sito dell’Agenzia e fa parte integrante della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2022) delle imprese che nel 2021 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA.

Per la trasmissione telematica dei Modelli i contribuenti, o un loro intermediario, possono avvalersi dei canali Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In merito alle novità contenute nelle Istruzioni – Parte Generale, comune a tutti gli ISA, si segnala la conferma, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’esclusione dell’applicazione di tali strumenti per gli operatori che, nel 2021, hanno subito una diminuzione dei ricavi pari almeno al 33% rispetto al periodo d’imposta 2019, in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

I contribuenti che si trovano in una di queste situazioni sono esclusi dall’applicazione degli ISA, ma saranno tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del Modello ISA 2022.

Circa le novità del Modello ISA CG69U, anche a seguito del recepimento delle istanze dell’ANCE, espresse nel parere trasmesso all’Agenzia delle Entrate dopo la riunione presso la Commissione degli esperti dello scorso 17 dicembre, nel Quadro E, relativo ai dati per la revisione dell’ISA:

  • è stato confermato il mantenimento delle informazioni relative all’ “Ammontare dei crediti verso le pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d’imposta”, a scopo ricognitivo al fine della prossima ulteriore revisione dell’ISA (rigo E01);
  • sono state inserite nuove informazioni relative all’attività prestata come General Contractor (rigo E02 General Contractor; rigo E03 Ricavi derivanti dai lavori realizzati come General Contractor; rigo E04 Costi sostenuti come General Contractor per lavori realizzati da altre imprese).

Inoltre, nelle istruzioni del rigo E02, è stata fornita la definizione della figura del General Contractor, con la quale è stato precisato che:

“Per General Contractor si intende l’impresa che assume il ruolo di coordinamento delle attività legate all’esecuzione dell’intervento, nonché delle prestazioni professionali ad esso collegate, in virtù di un mandato, con o senza rappresentanza, conferitole dal committente ai sensi dell’art.1703 C.c.”.

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