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Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate

Data l’importanza nonché la frequenza delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in tema di Bonus edilizia, Ecobonus, Sismabonus, e Detrazione cumulata Eco+Sismabonus, si è ritenuto utile compilare un Dossier che facesse il punto sui principali documenti di prassi prodotti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali per la casa.
Si tratta di una raccolta sintetica delle principali pronunce (Provvedimenti, Risoluzioni, Circolari, e Risposte ad Interpello) emesse dall’Agenzia delle Entrate, sulle agevolazioni sopra indicate, in particolare nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
Con questo Dossier di riepilogo, che verrà aggiornato periodicamente, si intende fornire uno strumento analitico di consultazione degli orientamenti e delle interpretazioni normative forniti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali, che per alcuni aspetti, come ad esempio quello legato alla cessione del credito delle detrazioni cd. Ecobonus e Sismabonus, hanno inciso sulla disciplina e l’ambito di applicazione delle agevolazioni stesse.

Emerge, inoltre, da una lettura complessiva dei vari documenti anche un quadro delle questioni ancora aperte, quale ad esempio l’assenza, ad oggi, di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità da seguire per rendere “operativa” la cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

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Dossier

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Consorzio costituito a valle di ATI – Ribaltamento di costi e ricavi

Regime IVA, IRES ed IRAP del ribaltamento dei costi e dei ricavi da parte di un Consorzio costituito a valle di un'ATI appaltatrice di lavori pubblici, in base ad un mandato senza rappresentanza.
Questo il contenuto della Risposta 12 giugno 2019, n.188 con la quale l'Agenzia delle Entrate risponde ad un'istanza d'interpello formulata da un Consorzio costituito per l'esecuzione di un contratto d'appalto di lavori pubblici.
In particolare, nella fattispecie oggetto di esame da parte dell'Agenzia, le imprese aggiudicatarie di un appalto pubblico di lavori nel settore edile si sono, dapprima, raggruppate in associazione temporanea di imprese – ATI, ed in seguito hanno costituito, in virtù di un mandato senza rappresentanza[1], un Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni di servizi oggetto del contratto.
Quest'ultimo organismo, dotato di autonomia soggettiva rispetto alle singole imprese consorziate, proprio sulla base della tipologia di mandato ad esso conferito, in virtù della quale agisce in nome proprio e per conto delle stesse, procede direttamente alla fatturazione delle lavorazioni alla Stazione appaltante e ribalta alle medesime imprese i relativi costi e ricavi[2].
Al riguardo, viene chiesto di conoscere il regime fiscale IVA e delle imposte dirette (IRES ed IRAP), relativo alla fase di ribaltamento, alle singole imprese consorziate, dei costi e dei ricavi relativi all'esecuzione del contratto d'appalto.
In merito, sulla base delle indicazioni fornite nello Statuto del Consorzio circa la propria soggettività passiva dal punto di vista fiscale, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che il rapporto giuridico instauratosi tra il Consorzio e le imprese associate è effettivamente configurabile come un "mandato senza rappresentanza".
Ciò comporta che gli effetti giuridici delle operazioni eseguite si producono direttamente in capo al Consorzio, con la conseguenza che:
- ai fini IVA:
- nelle fatture emesse dalle imprese consorziate, relative al ribaltamento dei corrispettivi percepiti dal Consorzio, deve essere esposta l'IVA con l'aliquota propria delle prestazioni effettuate dal Consorzio alla Stazione appaltante (cd. "doppia fatturazione");
- i costi sostenuti dal Consorzio, relativi alle prestazioni da questo eseguite, e ribaltati «analiticamente e per natura» alle imprese consorziate, devono essere assoggettati ad IVA, in base al regime specifico previsto per le singole operazioni eseguite a favore del Consorzio[3];
- ai fini IRES ed IRAP:
- costituiscono costi, per il Consorzio, sia quelli sostenuti direttamente per l'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto, sia quelli derivanti dalle fatture emesse pro-quota nei suoi confronti dalle imprese consorziate, per i lavori da queste eseguiti.
Sul piano contabile e fiscale, tali costi devono essere indicati nel conto economico in base al principio di competenza[4] e risultano deducibili per il Consorzio, come componenti negative di reddito, ai fini IRES ed IRAP;
- costituiscono ricavi, per il Consorzio, sia gli importi da questo fatturati alla Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sia quelli fatturati alle imprese consorziate a titolo di ribaltamento dei costi sostenuti direttamente.
Come tali, quindi, tali componenti devono essere indicati nel conto economico e concorrono, sul piano fiscale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP.
In ogni caso, specifica l'Agenzia delle Entrate, la citata ripartizione dei costi e ricavi ai fini IRES/IRAP deve essere, poi, rettificata dal Consorzio in virtù della fase di ribaltamento degli stessi alle consorziate, in modo da riportare "a zero" sia le scritture contabili che l'imponibile fiscale.
Tale operazione consente, infatti, di far emergere, in capo alle consorziate medesime, il margine relativo alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, in base alla propria quota di partecipazione.
Viene, così, garantita la condizione di neutralità economica che caratterizza organismi come i Consorzi, nelle ipotesi in cui la causa del contratto societario è costituita da una «mera necessità organizzativa, di miglioramento dell'utilizzo delle risorse appartenenti a più imprenditori» (cfr. anche le C.M. 10/1988 e R.M. 52/E/20

[1] Ai sensi dell'art.3, co.3, del D.P.R. 633/1972 (cd. "Decreto IVA"). Cfr. anche l'art.1703 del codice civile.
[2]In particolare, le imprese consorziate emettono fattura nei confronti del Consorzio secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale per un ammontare globale pari ai corrispettivi fatturati da quest'ultimo alla Stazione Appaltante.
Si tratta di un consorzio diverso dalla cd. "società consortile operativa", costituita a valle di un'ATI, ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 207/2010 (cfr. anche l'art.216, co.14, del D.Lgs. 50/2016), per la quale l'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la fatturazione avviene, in sede di ribaltamento, a costi tra la "società consortile operativa" e le consorziate, le quali fatturano a corrispettivi alla Stazione appaltante.
[3] Circa la corretta aliquota IVA da esporre nelle fatture di ribaltamento, l'Agenzia delle Entrate nella R.M. 188/2019 specifica che, nel caso di specie, si tratta di lavorazioni (di "rifunzionalizzazione e adeguamento") su impianti di depurazione, la cui definitiva qualificazione, come "opera di urbanizzazione primaria", spetta al Comune. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, nella sola ipotesi di "costruzione" dell'opera viene riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 10% (n.127-septies, Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972). La semplice manutenzione o adeguamento di un'opera già esistente sconta, invece, l'aliquota IVA ordinaria (cfr. R.M. 202/E/2008). Invece, le prestazioni di progettazione dell'impianto non sono autonomamente agevolabili con l'aliquota IVA del 10%, salvo che siano rese in dipendenza di un unico contratto d'appalto (cfr. R.M. 52/E/2008). Infine, conferma l'Agenzia, le prestazioni di gestione dell'impianto di depurazione sono assoggettate all'aliquota IVA del 10% (n.127-sexiesdecies, Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).
[4]Cfr. art.109 del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

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Risposta 12 giugno 2019 n.188

IVA e fideiussione negli appalti pubblici – L’ANCE ribadisce il proprio orientamento

L'importo della fideiussione relativa alla rata di saldo, richiesta negli appalti pubblici, deve essere commisurato al solo corrispettivo, con esclusione dell'IVA.

Il medesimo principio vale anche nell'ipotesi di fideiussione in presenza di fatture emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. "split payment" - ter, del D.P.R. 633/1972).

Così ribadisce l'ANCE, confermando il proprio orientamento già espresso in passato[1] in risposta ad istanze specifiche pervenute dalle rete associativa, sulle modalità di determinazione dell'importo relativo alla fideiussione dovuta dall'appaltatore per la corretta esecuzione dei lavori, a garanzia della rata di saldo che questi deve ricevere dal committente in fase di collaudo provvisorio dell'opera.

L'ANCE giunge a tali conclusioni alla luce della normativa in tema di appalti pubblici, riferita alle garanzie correlate all'esatto adempimento contrattuale, cui è tenuto l'appaltatore ai fini dell'ottenimento del corrispettivo da parte della Stazione appaltante.

In tal senso, l'art.103 co.6, del D.lgs. n. 50/2016[2] stabilisce che, ai fini del pagamento a saldo per i lavori eseguiti in fase di collaudo provvisorio, l'appaltatore deve prestare un'idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

L'ammontare della predetta garanzia si assume pari alla rata di saldo, aumentata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e la data nella quale il collaudo diviene definitivo.

Tenuto conto che il saldo viene anticipato già al collaudo provvisorio dell'opera, la garanzia tutela la Stazione appaltante per gli eventuali vizi della stessa che dovessero presentarsi fino al collaudo definitivo (ossia, in linea generale, decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, come previsto dall'art.102 co.3 del "Codice dei contratti pubblici").

Sotto il profilo fiscale, la norma sopracitata non specifica se nella garanzia debba essere incluso anche l'importo dell'IVA.

In assenza di chiarimenti specifici sul punto, si ritiene mutuabile quanto stabilito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ex AVCP, ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC), con riferimento all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (ora art.103 del D.Lgs. 50/2016) che disciplina la cd. "cauzione definitiva", ossia la garanzia fideiussoria che l'esecutore del contratto deve prestare, al momento dell'aggiudicazione, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale.

Sul tema, con la Determinazione 11 settembre 2007, n.7, il predetto organismo ha chiarito che l'IVA deve essere esclusa dal computo dell'importo relativo alla fideiussione, sul presupposto che l'imposta non è parte dell'importo contrattuale, avendo questa un carattere accessorio e variabile rispetto al corrispettivo.

Il suddetto orientamento appare condivisibile, in considerazione del fatto che, da un punto di vista esclusivamente contrattuale, è il solo corrispettivo, e non anche l'IVA, che remunera l'esecutore dei lavori per la prestazione eseguita, tenuto conto che l'imposta sul valore aggiunto indicata in fattura costituisce, per l'appaltatore, una mera movimentazione finanziaria (cd. "principio di neutralità dell'IVA").

Infatti, l'ammontare dell'imposta versata dal committente insieme al corrispettivo perviene solo temporaneamente nella disponibilità dell'appaltatore, dovendo da questi essere versata all'Erario.

Al riguardo, si ritiene che quanto espresso dall'ex AVCP relativamente alla cauzione definitiva possa assurgere a principio di carattere generale, applicabile, quindi, anche alla fideiussione commisurata alla rata di saldo, sul presupposto che entrambe le citate garanzie sottendono alla medesima finalità di tutelare la Stazione appaltante da eventuali difformità e vizi delle opere rispetto a quanto stabilito nel contratto.

Tale circostanza risulta ancor più evidente per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 in regime di scissione dei pagamenti (cd. "split payment")[3].

E', quindi, palese che l'importo della fideiussione non possa comprendere un ammontare che, di fatto, non viene più corrisposto all'esecutore dei lavori, ma versato direttamente dalla Stazione appaltante all'Erario.

Peraltro, tale principio può essere desunto anche dai chiarimenti forniti, dapprima dell'Agenzia delle Entrate con la CM n.15/E del 13 aprile 2015 e, da ultimo, dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare , nelle quale sono state prese in considerazione alcune delle fattispecie relative alla disciplina dei pagamenti delle P.A. sulle quali il nuovo meccanismo dello "split payment" produce effetti[4].

A titolo esemplificativo, si fa riferimento a quanto espresso nell'ambito della disciplina dei pagamenti superiori a 5.000 euro (ex 10.000 euro), ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/1973[5], nonché per quel che riguarda il DURC negativo[6].

In entrambi i casi, è stato precisato che l'importo su cui devono essere effettuate le verifiche (sia ai fini dell'art.48-bis, che del DURC negativo) coincide con il corrispettivo risultante in fattura, al netto dell'IVA, proprio in virtù del fatto che l'imposta non viene più corrisposta all'appaltatore.

Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, si è dell'avviso che, in assenza di chiarimenti specifici, le citate precisazioni possano essere mutuate anche per gli importi da determinare ai fini della fideiussione sulla rata di saldo, con la conseguenza che questi debbano essere commisurati al solo corrispettivo, con esclusione dell'IVA.

[1] Cfr. ANCE "IVA e fideiussione per la rata di saldo negli appalti pubblici – Orientamento ANCE" - ID n. 21663 del 07 agosto 2015.
[2] Si tratta del cd. "Codice dei contratti pubblici".
[3]Di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).
[4] Cfr. ANCE "Pagamenti delle PA e verifiche fiscali: nuovi chiarimenti dalla Ragioneria dello Stato"-ID n. 32020 del 22 marzo 2018 e ANCE "Split Payment – CM 15/E/2015 e il punto sui chiarimenti dell'AdE" - ID n.20122 del 15 aprile 2015.
[5] In base a tale disposizione, le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, per importi superiori a 5.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
[6] Come noto, l'art. 30 comma 5 del Codice dei contratti prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC le PA, prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori, attivino il c.d. "intervento sostitutivo" che consiste nel pagare l'importo dovuto direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo creditore.

Ecobonus – Nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate

Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici spettano anche per gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione del fabbricato con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, sempre nel rispetto dei limiti di efficienza e trasmittanza energetica posti normativamente a vincolo per l'accesso del beneficio.
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui uno solo dei condòmini sostenga integralmente a titolo personale le spese per il rifacimento del tetto dell'edificio condominiale, lo stesso beneficio spetta anche con riferimento alle spese eccedenti la quota parte a lui riferibile in base alla tabella millesimale.

Questi gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di applicabilità delle detrazioni per la riqualificazione energetica (cd. Ecobonus[1]), contenuti rispettivamente nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate n.210 e n.213 del 27 giugno 2019.

Demolizione e ricostruzione con riduzione volumetrica
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti risulta applicabile anche nell'ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione da cui risulti una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.
Come già affermato in tema di detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie[2], l'Amministrazione finanziaria argomenta la propria posizione rinviando a quanto specificato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 16 luglio 2015, che ha sciolto alcuni nodi interpretativi circa l'esatta individuazione degli interventi di "ristrutturazione edilizia", di cui all'art.3, co.1, lett. d, del D.P.R. 380/2001[3].
Secondo tale Organismo, in particolare, gli «interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (...) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia».
L'Agenzia, tuttavia, ribadisce che tale conclusione può ritenersi valida soltanto nel caso in cui l'intervento di riqualificazione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004 (cd. "Codice beni culturali e paesaggio").
Infatti, per tale tipologia di immobili, cd. immobili sottoposti "a vincolo", tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia", di cui all'art.3, co.1, lett. d, del D.P.R. 380/2001, sono ricompresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione e nel ripristino di edifici crollati o demoliti, solo se viene rispettata la sagoma dell'edificio preesistente, requisito che non può essere rispettato in caso di variazione volumetrica (anche in diminuzione).

Spese su "parti comuni" sostenute da un unico condomino
Nell'ipotesi di rifacimento del tetto di un condominio, in presenza di spese sostenute da uno solo dei condòmini, l'Ecobonus è riconosciuto, nella misura del 65% e nel rispetto di un unico limite massimo di spesa pari a 60.000 euro, per l'intero ammontare delle stesse, e non solo sulle spese a lui riferibili in base alla tabella millesimale.
In tal caso, per i pagamenti eseguiti (in acconto e a saldo) nel periodo d'imposta 2018, viene ammessa la cessione del credito, ma resta fermo che, trattandosi di lavori condominiali, i relativi adempimenti devono essere eseguiti dall'amministratore.
L'Agenzia delle Entrate, nella citata risposta n.213 ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'Ecobonus in caso di lavori di rifacimento del tetto di un condominio, effettuati da un solo condòmino, che ne ha sostenuto interamente la spesa[4].
Al riguardo, viene precisato che:
- l'applicabilità del beneficio viene ammessa per l'intero ammontare delle spese sostenute dal condòmino, e non solo sull'importo a lui riferibile in base alla tabella millesimale, nella misura del 65% ed entro un unico limite massimo pari a 60.000 euro[5].
Tale importo, specifica l'Amministrazione finanziaria, deve riferirsi unicamente all'unità immobiliare posseduta dal condòmino, non essendo applicabili, nel caso di specie, gli ulteriori limiti di spesa attribuibili alle altre unità che compongono l'edificio[6];
- viene ammessa la cessione del credito[7] per l'intero ammontare della detrazione spettante al condòmino.
Nel caso di specie, il pagamento delle spese era avvenuto in momenti diversi (acconti e saldo), anche successivamente alla fine dei lavori, ma sempre entro la fine del medesimo periodo d'imposta (2018);
- trattandosi di lavori condominiali, l'amministratore del condominio deve effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa.
[1]Di cui all'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come prorogato dall'art.1, co.67, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019). Il beneficio è applicabile per le spese sostenute su singole unità immobiliari fino al 31 dicembre 2019, e per gli interventi condominiali fino al 31 dicembre 2021.

[2]Sullo stesso tema, cfr. ANCE "Ristrutturazioni ed Ecobonus – L'Agenzia delle Entrate risponde alla stampa" -ID n.36178 del 3 giugno 2019.
[3] Come noto, l'art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. n.380/2001-Testo Unico dell'Edilizia) annovera tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
[4] Nel caso di specie, si tratta del proprietario della mansarda abitabile, il cui soffitto viene coperto interamente dal tetto dell'edificio, che è stato autorizzato dall'assemblea all'esecuzione dei lavori, nonché al sostenimento per intero della relativa spesa.
[5] Ai sensi dell'art.1, co.345, della legge 296/2006 – cfr. anche, da ultimo, l'art.1, co.67, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che ha prorogato l'Ecobonus fino al 31 dicembre 2019. Resta confermata l'applicabilità sino al 31 dicembre 2021 del beneficio per quel che riguarda i lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali.
[6] In deroga alla regola generale secondo la quale, in presenza di lavori condominiali, l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, fatta eccezione per gli interventi di "riqualificazione energetica globale".
[7]Secondo le regole di cui al Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017.

2 allegati

Risp AdE 210 All1
Risp AdE 213 All2

DL crescita: dal Senato l’approvazione definitiva

 
Approvato definitivamente con la seconda fiducia, il testo di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
 
Tra le norme di maggior interesse, si evidenziano in particolare, le seguenti:
 
FISCALITA’
 
-viene ripristinata, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (il cd. superammortamento al 130%) che consente di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi. La maggiorazione si applica solo per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro;
 
-vengono previste forme di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici. L’ agevolazione riguarda: i casi di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita nonchè gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione (interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001); le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; i casi di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato (inserimento classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati);
 
-viene prevista l’estensione anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), sinora applicabile solo per le zone 1;
 
-viene modificata la disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, prevedendo, in particolare, che l'avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Viene prevista, altresì, la facoltà, per l’impresa che ha effettuato i lavori, di poter cedere il credito d’imposta, corrispondente allo sconto applicato al committente, ai propri fornitori di beni e servizi con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Anche per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co.1, lett. h), del DPR 917/1986 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), viene prevista la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
 
-viene prevista l’esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
 
-viene disposta la riduzione dell’aliquota IRES nella misura del 20% a partire dall’anno d’imposta 2023 sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili;
 
-viene incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilitàdell'imposta a decorrere dal 2023;
 
-viene disposta l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga del regime di cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'art.3 del Dlgs 23/2011;
 
-viene spostato il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
 
-viene modificata la disciplina dell’imputazione dei redditi fondiari percepiti ai sensi dell’art. 26 del T.U. 917/1986 prevedendo, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento (anziché dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore);
 
-viene previsto nell’ambito dell’accertamento fiscale di cui al D.Lgs 218/97, l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di avviare, salvo specifiche esclusioni, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria;
 
-viene modificata la disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, introducendo una norma di interpretazione autentica (che recepisce alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa) sul versamento frazionatoo versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale);
 
-viene previsto l’obbligo per le imprese con regime forfettario dal 2020 con aliquota al 20 per cento, di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati. E’ altresì prevista l’efficacia retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole (L.205/2017 (legge di bilancio 2018), nel caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. La sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si applicano quindi anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018;
 
-vengono prorogati al 30 settembre i termini per per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
 
-viene consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, comma 4-ter, del DL 70/1988;
 
-viene previsto, al fine di sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività possono disporre che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;
 
-vengono riaperti al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
·        alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
·        al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
 
 
OPERE PUBBLICHE
 
-viene previsto, per stabilizzare i contributi in conto capitale ai Comuni, l’implementazione - a decorrere dal 2020- del programma pluriennale per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonchè per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e abbattimento barriere architettoniche.
Vengono, altresì, definite le modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie con rinvio ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e la tempistica per l’esecuzione dei lavori.
Viene, altresì, prevista la nomina di un Commissario straordinario che dovrà sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria con particolare riferimento alla tratta Lecco-Sondrio;
 
-viene riconosciuta la facoltà per gli enti locali di fare ricorso alla procedura negoziata - con consultazione di almeno 15 operatori e nel rispetto del criterio di rotazione - per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria (5,5 milioni di euro);
 
-viene prevista, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture del « Fondo salva-opere », alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto nelle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
viene demandato ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo.
Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.
Viene, altresì, modificato l’articolo 159 del Dlgs 50/2016 prevedendo, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, che l’importo dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, sia calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e sia corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni;
 
-viene autorizzato il Ministero delle infrastrutture ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
 
-vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di 25 milioni per l'anno 2025 le risorse previste dall'art. 20 della L 67/1988 che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico
 
 
ECONOMIA E IMPRESA
 
-viene esteso l'ambito soggettivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 del DL 135/2018 alle imprese edili, prevedendo in particolare che per le PMI operanti nel settore, di cui ai codici Ateco F41 e F42, l’accesso alla garanzia della sezione speciale è consentito anche qualora le imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « inadempienze probabili » (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019.
La predetta garanzia è concessa nella misura non superiore all’80% dell’esposizione e fino al importo massimo di euro 2.500.000;
 
-viene istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60 percento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per il 2019. L’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è altresì consentito sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "mini bond", di cui al comma 6-bis dell'art. 12 del D.L. n. 145/2013, con importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario finale.
Abrogata la previsione – di cui comma 2 dell'art. 14 D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
 
-viene abrogata la disposizione che limitava l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva e viene introdotta la possibilità di accesso al Fondo in relazione a finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding. Tra i possibili finanziatori sono annoverati anche gli investitori istituzionali;
 
-viene modificata la misura beni strumentali-Nuova Sabatini (art.2, DL 69/2013, convertito dalla L.96/2013), prevedendo, in particolare, l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e la possibilità  di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro;
 
-viene esteso e precisato l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo di rotazione, gestito da SIMEST, (art. 2 del D.L. n. 251/81, convertito dalla L. 394/81). In particolare le iniziative potranno riguardare anche mercati diversi da quelli dall’Unione europea;
 
-viene prevista l’istituzione presso il Mise di una piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese, cui le amministrazioni devono comunicare le misure di sostengo destinate al tessuto produttivo.
Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita un’apposita struttura di cooperazione interorganica ;
 
-viene esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della L 296/2006 a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi.
Vengono, altresì, previste misure finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione;
 
-viene modificato l’art. 1 della L 208/2015 sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, cui possono accedere le PMI  anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti, che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di aziende loro debitrici che risultino imputate in un procedimento penale per specifici reati tra cui estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. Possono, altresì, accedere al Fondo anche le PMI e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati ivi previsti ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi;
 
-viene modificato il D.Lgs. n. 231/2002, recante disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento;
 
-viene previsto che per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro;
 
-viene modificata la L.130/99 sulla cartolarizzazione dei crediti, prevedendo, in particolare, che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Anche per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto nel relativo atto. La misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d’impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale.
 
 
LAVORO
 
 -vengono stanziate specifiche risorse per la messa a regime, dall’anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, co. 1121, della L 145/2018 al fine di garantirne la vigenza per il periodo successivo al 31 dicembre 2021 con esclusione dell’anno 2022;
 
-viene introdotto in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione nell’ambito dei contratti di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con più di 1000 unità lavorative. Con tale contratto è possibile, tra l'altro, programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale è indicato il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere e il numero dei lavoratori che possono accedere a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato;
 
-viene ampliata l’applicabilità della misura per l’autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 01 del D.Lgs 185/2000  (c.d. Nuove imprese a tasso zero). In particolare,  viene innalzato da 12 mesi a 60 mesi il limite temporale relativo alla costituzione dell’impresa ai fini della presentazione della domanda e la durata del mutuo agevolato viene aumentata da 8 anni a 10 anni. Inoltre, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, viene disposto l’aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili.
Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, viene, altresì, demandata a un decreto del MISE, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. Gli incentivi riguardano, in particolare, i progetti di trasformazione tecnologica e digitale con importo dispesa pari a 50.000 di imprese che abbiano conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000;
 
-vengono stanziate risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, nelle regioni del Mezzogiorno, di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi di cui art. 1, comma 247, della L 145/2018;
 
-viene esteso l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori esposti all'amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
 
-viene riconosciuto, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.
 
 
ENTI TERRITORIALI E PROGRAMMAZIONE
 
-viene prevista l’istituzione presso il ministero dell’Economia di un Fondo per il rientro del debito di Roma Capitale con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048 (art.38);
 
-viene modificata la disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle P.A. di cui all’art. 1 comma 859 della L. 145/2018 con la previsione, tra l’altro, che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui al sopracitato comma 859.
Viene, altresì, esclusa l'applicazione di penalizzazioni alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute;
 
-viene prevista la riclassificazione, a cura dell’Agenzia per la coesione, dei documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al fine di predisporre un unico Piano operativo (Piano sviluppo e coesione) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori. La riclassificazione è effettuata dall’Agenzia d’intesa con le Amministrazioni interessate. Le risorse del FSC, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione che vengono riprogrammate, contribuiscono al finanziamento dei Piano sviluppo e coesione delle Amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo Piano in sede di prima attuazione;
 
-viene previsto che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture temporanee d’emergenza nelle zone del centro Italia colpite dal sisma compete ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
 
 
ULTERIORI MISURE
 
-viene introdotta una norma d'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 5, quarto periodo, della L 431/1998 in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato. La stessa dispone che in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio;
 
-viene rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’art. 1, comma 48, lettera c), della L.147/2013 (legge di stabilità 2014), con controgaranzia dello Stato, per un importo di 100 milioni di euro nell’anno 2019;
 
-vengono previste misure agevolative(crediti di imposta e abbuoni sui prezzi) volte ad incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo e sono, altresì, introdotti benefici finanziari e fiscali, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di prodotti da riuso e riciclo.
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi 

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