Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso disponibile il Vademecum per la corretta presentazione delle richieste di accesso agli incentivi del Conto Termico, partendo dall’esame delle criticità più diffuse riscontrate in fase di istruttoria.
Nel seguito si riportano le difformità più diffuse nelle domande d’incentivo e le corrette prassi da seguire, rinviando al documento allegato le indicazioni per le ulteriori applicazioni del Conto Termico.
Il GSE ha rilevato tre cause principali che portano al respingimento delle domande di incentivo: carenza documentale, difformità nel bonifico ed errata progettazione degli impianti.
Per quanto riguarda le carenze documentali, il GSE ha rilevato che spesso gli interventi non sono opportunamente documentati tramite fotografie e presentano difformità nel certificato allegato e nell’identificazione dei soggetti coinvolti. Nel caso di interventi di isolamento termico di superfici opache o trasparenti le difformità in merito alla documentazione allegata sono principalmente di natura tecnica: assenza di diagnosi energetica, assenza stratigrafie ed analisi dei ponti termici ed assenza o incongruenza del calcolo della trasmittanza.
Nel caso dei bonifici, invece, spesso si fa erroneamente riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.
In merito all’errata progettazione degli impianti, il GSE ha riscontrato che la difformità può essere dovuta alla variazione delle utenze del nuovo impianto rispetto a quello sostituito o al sovradimensionamento ingiustificato dello stesso.
Come compilare correttamente la pratica
Il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve essere il Soggetto Responsabile, cioè colui che ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi, che presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e stipula il contratto.
Quindi non sono incentivabili interventi per i quali sono stati presentati al GSE:
1) fatture attestanti il costo sostenuto non intestate al Soggetto Responsabile;
2) pagamenti delle fatture non sostenuti dal Soggetto Responsabile;
3) ricevute di bonifici non recanti esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento.
Ne deriva che bonifici da conti correnti non intestati al Soggetto Responsabile non sono idonei ai fini dell'accesso agli incentivi; sono invece idonei i bonifici provenienti da conti cointestati dei quali uno degli intestatari è proprio il Soggetto Responsabile. Nel documento, il GSE ricorda le condizioni per le quali un soggetto diverso dal soggetto Responsabile può procedere al pagamento per conto dello stesso.
Sempre per quanto concerne i bonifici, il GSE ha ricordato che “l'indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l'improcedibilità della richiesta". Pertanto, è necessario non utilizzare modelli di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, né indicare nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).
Nel caso degli impianti, il GSE ha precisato che, ai fini dell'ammissione all'incentivo, per sostituzione di generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di uno nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. L'effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato.
Ne deriva che, ad esempio, una sostituzione di una stufa che risulti asservire una sola stanza con una pompa di calore che, invece, va a climatizzare più stanze non rientra negli interventi ammissibili nell'ambito del Conto Termico.
Si ricorda che i Soggetti Ammessi che beneficiano degli incentivi sono le Pubbliche Amministrazioni (di seguito PA) ed i Soggetti privati, come ad esempio le persone fisiche, i condomini e i Soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
Le PA possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto D.M. 16 febbraio 2016 mentre i Soggetti privati possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto.
Gli interventi incentivabili sono quelli di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 1), nonché gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 2).
Di seguito si riportano due tabelle riepilogative con le tipologie degli interventi incentivabili.
Tabella 1: interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (art.4, comma 1) ai quali possono accedere solo le PA
Categoria |
Sigla ([1]) |
Tipologia di intervento |
1 - interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti |
1.A |
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (Art. 4, comma 1, lettera a) |
1.B |
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (Art. 4, comma 1, lettera b) |
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1.C |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione (Art. 4, comma 1, lettera c) |
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1.D |
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili (Art. 4, comma 1, lettera d) |
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1.E |
Trasformazione in “edifici a energia quasi zero” (Art. 4, comma 1, lettera e) |
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1.F |
Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti (Art. 4, comma 1, lettera f) |
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1.G |
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (Art. 4, comma 1, lettera g) |
Tabella 2 – Categoria 2: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (art.4, comma 2) ai quali possono accedere le PA ed i Soggetti privati
Categoria |
Sigla |
Tipologia di intervento |
2 - interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti |
2.A |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW) (Art. 4, comma 2, lettera a) |
2.B |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt ) (Art. 4, comma 2, lettera b) |
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2.C |
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m 2 ) (Art. 4, comma 2, lettera c) |
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2.D |
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (Art. 4, comma 2, lettera d) |
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2.E |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (Art. 4, comma 2, lettera e) |
Per approfondimenti vedi documenti Ance precedenti su Conto Termico.
[1] La sigla identifica la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile
1 allegato
L’Ance ha predisposto un commento dettagliato al Dl Cura Italia, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il documento contiene una valutazione di tutte le misure approvate che impattano sul settore delle costruzioni.
L'art. 56 del DL Cura Italia consente alle micro e piccole e medie imprese di poter ricorrere ad una vera e propria moratoria per far fronte alle difficoltà connesse all'epidemia di COVID-19. Possono ricorrere alla moratoria le imprese in bonis, anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.
La misura dispone che:
La richiesta di sospensione deve essere effettuata dall'impresa compilando il modulo allegato e inviandolo tramite PEC o raccomandata alla banca.
Il Decreto prevede che la banca aderisca automaticamente alla sospensione e prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti.
Inoltre la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratori, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo gli intermediari devono, quindi, fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento.
Al seguente link, il MEF ha pubblicato una serie di FAQ per fare chiarezza sulle modalità di accesso alla moratoria.
In allegato il fac-simile del modulo per la richiesta di adesione alla moratoria
1 allegato
A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il MIT ha elaborato un protocollo ad hoc per il settore edile.
Il documento è stato condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.
Il documento, che ricalca il Protocollo di Confindustria, è stato integrato con aspetti caratteristici del settore.
Alleghiamo anche il commento che analizza più dettagliatamente tutti gli aspetti del protocollo.
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