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Costruzioni in zona sismica: modifiche al Testo unico dell’edilizia

È stata introdotta una modifica all’art. 94-bis del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) che elimina la preventiva autorizzazione scritta per le opere strutturali eseguite nelle zone classificate a bassa sismicità.

La modifica esclude le zone 3 e 4 dagli interventi cd. “rilevanti”, ridefinisce gli interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità ed interviene sul parametro del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo.

La principale conseguenza della modifica è che si riducono le situazioni in cui sarà obbligatorio richiedere la preventiva autorizzazione scritta all’ufficio tecnico della regione.

Nello specifico l’art. 9 quater del DL 123/2019 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito con Legge 12 dicembre 2019, n. 156, apporta delle modifiche all'articolo 94-bis del DPR 380/2001, configurandolo come di seguito riportato.

Art. 94-bis (L)  Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

1.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a)  interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:

1)  gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

2)   le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

3)   gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

b)   interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1)   gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e zona 3);

2)   le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3)   le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis)   le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c)   interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1)  gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2.   Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3.   Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4.   Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5.  Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6.  Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

1 allegato

Legge conversione Decreto Sisma 

Ritenute Appalti-Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti

Al superamento del limite dei 200.000 euro, i nuovi obblighi di controllo sulle ritenute operate negli appalti scattano in relazione a tutti i contratti affidati alla stessa impresa e ancora in essere al momento del sorpasso della soglia.

In ordine ai requisiti di esonero dalla nuova disciplina, inoltre, ai fini della determinazione della soglia del 10% dei ricavi e compensi dichiarati, si devono considerare tutte le imposte versate tramite modello F24, quindi non solo le imposte sul reddito ma anche altro, compresa l’IVA.

Così indica l’Agenzia delle Entrate, tra le Risposte ai quesiti formulati in occasione del Terzo Forum dei dottori commercialisti ed Esperti contabili, tenutosi a Milano lo scorso 13 gennaio.

Questa è stata, in sostanza, la prima occasione utile a chiarire i numerosissimi dubbi emersi dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art.4 del Dl 124/2019 (convertito con modifiche nella legge 157/2019), in tema di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti[1].

A decorrere dal 1° gennaio 2020[2], infatti, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominaticaratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate precisa che il limite dei 200.000 euro è da intendersi «riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti» affidati alla singola impresa, alla quale il controllo va applicato nel momento in cui avviene il superamento di detta soglia con riferimento a tutti i contratti in essere in quel momento.

A titolo esemplificativo, quindi, se un committente affida nel corso dell’anno 5 appalti d’importo pari a 50.000 euro l’uno, la norma opera con riferimento a tutti i contratti in essere al momento del superamento della soglia dei 200.000 euro, e  non solo al contratto che l’ha determinato.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committentesenza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

In merito alle deleghe di pagamento, l’Agenzia delle Entrate integra quanto già chiarito nelle precedenti pronunce sul tema (la Risoluzione n.108 del 23 dicembre 2019 e la successiva n.109/E del 24 dicembre 2019), in accordo alle quali l’impresa esecutrice non deve compilare singoli F24 riferiti a ciascun lavoratore impiegato presso lo stesso committente, quanto piuttosto la stessa potrà compilare un solo modello F24 per ciascun committente, indicandone il codice fiscale unitamente al codice identificativo “09”[3].

A valle del versamento delle ritenute, quindi, le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al committente nei 5 giorni lavorativi successivi:

  • le copie delle deleghe di pagamento
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati  mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
      • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio
      • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
      • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente[4] 

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’operaovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono irrogate le medesime sanzioni inflitte all’impresa esecutrice, pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

È, inoltre, previsto che alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici a cui si applicano i nuovi obblighi sia altresì preclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (di cui all’art.17 del medesimo D.Lg. 241/1997) quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della durata del contratto, in relazione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Gli obblighi sin qui delineati non trovano tuttavia applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite apposita certificazione (messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio), la sussistenza  nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) di tutti i seguenti requisiti (congiuntamente, come ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria):

  1. essere in attività da almeno 3 anni.

Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la verifica del triennio minimo di svolgimento dell’attività si deve basare sui criteri indicati nel Provvedimento del Direttore AdE n.110418/2017[5];

  1. essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

In particolare, l’Amministrazione precisa che per “versamento in conto fiscale”, rilevante ai fini della determinazione della soglia del 10% dei ricavi e compensi dichiarati, deve intendersi «qualsiasi somma sia versata con il modello F24 (e quindi, a titolo esemplificativo, anche l’Iva e le stesse ritenute fiscali, contributi previdenziali ed altro»;

  1. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Con la suddetta certificazione di affidabilità, quindi,  le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.

Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.17-bis e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è ammessa.

Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.17-bis, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).

 

[1] Cfr. ANCE  “Manovra 2020: Pubblicato in GU il DL Fiscale” - ID N. 37489 del 29 ottobre 2019; “Decreto fiscale - Norma riscritta in tema di ritenute fiscali sul lavoro dipendente” - ID N. 37899 del 3 dicembre 2019; “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta “ID N. 38135 dell’8 gennaio 2020.

In tal ambito, si ricorda che il testo iniziale del Decreto Legge aveva introdotto, sempre a decorrere dalla medesima data, un meccanismo oneroso di sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati, mentre nel corso dell’iter di conversione questo meccanismo è stato eliminato, anche se sono stati introdotti nuovi onerosi obblighi sia in capo agli appaltatori/subappaltatori, che in capo ai committenti.

[2] Si ricorda in proposito che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, i nuovi obblighi decorrono con riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 (quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), e riguardano tutti i contratti di appalto, affidamento o subappalto in corso al 1° gennaio 2020, anche se stipulati in data antecedente.

[3] Sul punto, sotto il profilo meramente operativo, la Risoluzione n. 109/E/2019 precisa le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”, secondo le quali:

  • nel campo “codice fiscale”, deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. 

Tali modelli “F24”, sottolinea la stessa pronuncia, sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Va ricordato, inoltre, che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa (cfr. la Risoluzione n.108/2019).

[4] Con provvedimento del direttore dell’AdE potranno essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica di dette informazioni, che consentono modalità semplificate di riscontro dei dati richiesti (cfr. art.17-bis, co. 7 del D.Lgs. 241/1997).

[5] Provv. AdE n. 110418 del 12-6-2017 recante “Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Aggiornamento decreto sisma bonus

Il Ministero delle Infrastrutture ha aggiornato il Decreto 28 febbraio 2017, n. 58, che stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati, al fine dell’accesso alle agevolazioni fiscali del c.d. “Sisma Bonus”. Si tratta degli interventi su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, effettuati anche su parti comuni condominiali, da cui derivi una riduzione del rischio sismico e che determini il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore.

Tra le modifiche di maggiore rilevanza c’è quella che prevede che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio, riferita allo stato precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, debbano essere allegati alla segnalazione di inizio attività, o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo Sportello Unico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

La precisazione evidenziata in grassetto punta a superare le criticità riscontrate dagli operatori, in particolare in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione. In tali casi, infatti, dal punto di vista procedurale e, più in particolare, in termini di titolo abilitativo edilizio e di presentazione della documentazione, occorre rispettare le differenti normative e regolamentazioni regionali che non sempre sono in linea con quanto disposto, a livello nazionale, dal DM 58/2017.

Le altre modifiche riguardano il modello di asseverazione della classificazione sismica della costruzione (Allegato B) che considera ora anche gli interventi di demolizione e ricostruzione inizialmente non previsti, e la correzione di alcuni refusi nell’Allegato B e nell’Allegato A.

Il Ministero delle Infrastrutture ha proceduto all’aggiornamento delle disposizioni mediante il DM n. 24 del 9 gennaio 2020, pubblicato sul sito web del Ministero in data 15 gennaio 2020, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

4 allegati

DM n 24 del 09-01-2020
Testo coordinato del DM n 58 del 28-02-2017
Allegato A
Allegato B

Eliminazione barriere architettoniche: IVA al 4% solo se rispettati requisiti tecnici

La realizzazione di interventi volti a favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4%, solo se tali lavori rispondono alle peculiarità tecniche imposte dalla normativa di settore, senza possibilità di deroga.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 3 del 13 gennaio 2020.

Nel caso prospettato, la Società interpellante aveva stipulato un contratto di appalto per “manutenzione straordinaria” che prevedeva la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento di persone in vano scala condominiale. Tuttavia, tale impianto non rispettava le dimensioni minime prescritte dall’articolo 8.1.13 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e, per di più, risultava raggiungibile solo dopo aver percorso una rampa di scale.

Nonostante tali interventi non rispondessero ai limiti dimensionali stabiliti dalla normativa, il condominio cliente riteneva, in ogni caso, applicabile l’aliquota agevolata al 4%, sulla base del parere di un consulente tecnico di parte.

A tal proposito, il contribuente presentava istanza di interpello per chiarire i dubbi sulla portata applicativa dell’articolo 41-ter[1], della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633/1972, e, in particolare, sulla possibilità di derogare ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza prescritti per  i servoscala e le piattaforme elevatrici.

Tale questione traeva origine dal dettato dell’articolo 7 del medesimo D.M., che ammette deroghe alle peculiarità tecniche in presenza di particolari condizioni, ossia:

  • qualora “le soluzioni alternative alle specificazioni o alle soluzioni tecniche (…) rispondano alle esigenze sottointese dai criteri di progettazione”;
  • nell’ambito di interventi di ristrutturazione, qualora sia dimostrata “l’impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici” dell’edificio.

In merito a tale quesito, l’Amministrazione finanziaria afferma che, ai fini dell’applicabilità dell’IVA al 4%, è necessario che l’opera sia realizzata conformemente alle caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 8.1.13 del D.M. n. 236/1989, dovendo ritenere, di conseguenza, esclusa la possibilità di derogare ad esse.

In linea con quanto già precedentemente affermato nella risoluzione n. 70/E del 25 giugno 2012, l’Agenzia delle entrate sottolinea come il legislatore abbia voluto “oggettivizzare” la portata applicativa dell’agevolazione in esame, guardando alla natura del prodotto, piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.

Al riguardo, l’aliquota ridotta può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene (o della prestazione di servizi), anche nell’ipotesi in cui il cessionario (o il committente) sia un condominio, un ente, una scuola o simili. Ciò, purché risponda alla vigente normativa tecnica.

Pertanto, nel caso di speciepoiché l’appalto della manutenzione straordinaria, con fornitura e montaggio dell’impianto di sollevamento per persone, era realizzato in deroga alle dimensioni minime previste dal citato D.M., si applica l’aliquota ordinaria del 10%, e non l’aliquota ridotta del 4%.

Ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA del 4%, infatti, non è risultata condivisibile, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’interpretazione secondo cui la possibilità di deroga trovi fondamento nell’articolo 7 del D.M. n. 236/1989.

La tesi estensiva dell’agevolazione avrebbe avuto effetti di non poco conto: adottando tale interpretazione, i requisiti tecnici minimi sarebbero stati rispettati solo nelle ipotesi in cui l’intervento diretto all’abbattimento delle barriere architettoniche fosse stato eseguito su nuove costruzioni. Gran parte degli edifici preesistenti avrebbe, infatti, beneficiato dell’agevolazione, giustificando una progettazione in deroga alla suddetta normativa alla luce di una “impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici” degli edifici stessi.

Per completezza, si ricorda che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o dirette a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2020[2];
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021[3].

[1] Secondo cui, sono assoggettate all'aliquota del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”

[2] Come noto, l’articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) prevede la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno.

Per un approfondimento in materia, cfr. ANCE, “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” – ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.

[3] Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986).

1 allegato

Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020

Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre 2019 il decreto-legge n.124/2019 coordinato con la legge di conversione n. 157/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

Il testo, si ricorda, è vigente al 25 dicembre 2019 e contiene le seguenti misure fiscali di interesse per il settore:

  • Contrasto alle indebite compensazioni
  • Ritenute e compensazioni negli appalti
  • Precompilata IVA
  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Modifiche all’art. 96 del TUIR
  • Compensazione debiti/crediti verso la PA e “rottamazione ter”
  • Modifiche alla disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

In allegato un Dossier riepilogativo delle misure indicate alla luce delle novità contenute nelle recenti Risoluzioni n.108 del 23 dicembre 2019 e n.109 del 24 dicembre 2019.

Per quanto riguarda, inoltre, le modifiche introdotte dal decreto fiscale alla disciplina relativa ai reati tributari, si allega la Guida riepilogativa delle modifiche apportate dal decreto fiscale, messa a punto dall’ANCE.

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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