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Emergenza Coronavirus (COVID-19) – Pubblicazione in Gazzetta del DPCM 11 marzo 2020.

In allegato, il testo del DPCM 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020.

DPCM 11 MARZO 2020

Ritenute appalti – OK all’IVA da split e reverse charge “teoriche” nel conto fiscale

Ammessa l’ IVA derivante dalle operazioni in split payment e reverse charge nel calcolo della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale del triennio che consentono di disapplicare la disciplina relativa ai nuovi obblighi di controllo circa il versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, stabilita dall’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997.

Lo ha precisato, accogliendo le istanze dell’ANCE, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze Alessio Mattia Villarosa, in risposta ad un’interrogazione parlamentare a risposta scritta, fornita il 4 marzo scorso (n.5-03727 - primo firmatario On.le Fragomeli, gruppo parlamentare PD).

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

I nuovi obblighi restano esclusi se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della suddetta documentazione, vengono dichiarati, mediante il “Certificato di affidabilità fiscale” adottato dall’Agenzia delle Entrate, specifici requisiti (verificati congiuntamente), riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo.

In particolare, occorre:

  1. essere in attività da almeno 3 anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Con riferimento al settore delle costruzioni, il rispetto della condizione relativa all’ammontare dei versamenti delle imposte nel conto fiscale, superiore al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio, risulta particolarmente difficile, anche alla luce dell’esecuzione di operazioni con il meccanismo dello split payment (per le quelle eseguite nei confronti delle P.A.) e del reverse charge (per i subappalti e per ulteriori specifiche lavorazioni nel settore edile).

Per queste operazioni, infatti, l’IVA non viene versata dall’impresa esecutrice della prestazione (e non viene inclusa nel conto fiscale), ma viene trattenuta dalla P.A. (nel caso dello split-payment), ovvero viene versata dall’appaltatore (in luogo del subappaltatore) o dal committente (invece che dall’appaltatore) nell’ipotesi del reverse charge.

Alla luce di tali circostanze, e come sostenuto dall’ANCE, il Ministero delle finanze, nella citata risposta n.5-03727 riconosce, nel calcolo del plafond dei versamenti del conto fiscale anche gli importi corrispondenti all’IVA da “split payment” e da “reverse charge”, come “IVA teorica”.

Tale apertura appare particolarmente positiva, poiché facilita, per le imprese del settore, l’osservanza del requisito riferito all’ammontare dei versamenti in conto fiscale nell’ultimo triennio che, insieme alle altre condizioni, consente di evitare l’applicazione della nuova disciplina sulle ritenute.

L’orientamento espresso con tale interrogazione dovrebbe trovare riscontro a breve in un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate.

Diversamente, per quel che riguarda la richiesta, nella medesima interrogazione, di introdurre un F24 cumulativo per il pagamento delle ritenute, il Ministero, sentita l’Agenzia delle Entrate, ribadisce che occorrerebbe una specifica modifica normativa in tal senso, e che ciò si porrebbe in contrasto con l’esigenza di riscontro, effettuata dal committente, circa il corretto versamento delle ritenute.

In ogni caso, sul tema l’ANCE sta proseguendo nelle proprie iniziative presso le competenti sedi istituzionali, al fine di pervenire ad un ripensamento dell’intera disciplina.

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n.5-03727 - primo firmatario On.le Fragomeli

Coronavirus (COVID-19): nuove indicazioni operative a sostegno delle imprese.

Alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo negli ultimi giorni, in particolare con i dpcm 8 e 9 marzo 2020, l’Ance ha elaborato un nuovo aggiornamento delle istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata a supporto delle imprese.

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Aggiornamento indicazioni operative

Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE

Con la precedente News del 19 febbraio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti sull’ambito applicativo del cd. Bonus Facciate, con la circolare n. 2/E del 14 febbraio scorso.

È stato precisato che la detrazione si applica a tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito che producono, con riferimento a qualsiasi categoria di edificio, compresi gli edifici strumentali, sono stati individuati gli interventi agevolati, i soggetti beneficiari, e i principali adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione.

Alla luce della CM 2/E/20, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la Guida sul Bonus Facciate[1] che traccia i profili principali della nuova agevolazione per il recupero ed il restauro delle facciate esterne degli edifici, e indica tutti gli adempimenti necessari, anche sotto il profilo urbanistico, per accedere all’agevolazione.

 

[1] Cfr.  Bonus Facciate: Dossier ANCE del 12 febbraio 2020.

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Guida Bonus Facciate

 ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Pubblicato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, ha adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXII elenco adottato con decreto direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019.

Il Decreto direttoriale si compone di sette articoli:

  • articolo 1: rinnovo, per cinque anni, delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati di due società;
  • articolo 2: variazioni delle abilitazioni dei soggetti già iscritti nell’elenco del settembre 2019;
  • articolo 3: iscrizione di società nell’elenco dei soggetti abilitati sulla base delle istanze di iscrizione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011;
  • articolo 4: sospensione dell'iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • articolo 5: cancellazione di società dall’elenco dei soggetti abilitati;
  • articolo 6: adozione dell'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto 18 settembre 2019, n. 57;
  • articolo7: obblighi dei soggetti abilitati.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

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DD-6-XXIII-elenco-soggetti-abilitati

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