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Valorizzazione edilizia - Esclusi i fondi immobiliari.

Negata l’estensione la tassazione agevolata sugli acquisti di interi fabbricati da ristrutturare per la vendita ai fondi comuni di investimento immobiliari, che non possono essere equiparati alle imprese di costruzione a cui è riconosciuta l’agevolazione connessa alla valorizzazione edilizia. Questo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate.

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News ANCE - Valorizzazione edilizia – Esclusi i fondi immobiliari
Risposta n. 70 del 20 febbraio 2020

“Sismabonus sull’acquisto di unità immobiliari antisismiche”: l’ANCE aggiorna la guida

Aggiornata la guida Ance “Sismabonus sull’acquisto di unità immobiliari antisismiche” alla luce delle ultime modifiche alle modalità applicative della disciplina sulla detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche ed efficienti energeticamente. L’Ance sta intervenendo per ottenere la proroga del termine del 31/12/2021.

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News ANCE - Sismabonus acquisti 2020
Sismabonus acquisti 2020 pdf 16,7 Mb

 ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Bonus Facciate: Prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Bonus facciate per tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito che producono, con riferimento a qualsiasi categoria di edificio, compresi gli edifici strumentali.

Questa l’ampio ambito applicativo della detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020[1] ed analizzata per la prima volta dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.2/E del 14 febbraio 2020.

In tal ambito, va  ricordato che il Bonus Facciate è una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal contribuente per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.

Con la pronuncia in commento, quindi, l’Amministrazione finanziaria, ripercorrendo le caratteristiche principali dell’agevolazione, fornisce le prime indicazioni utili in ordine alla sua applicazione.

Tra tutte, l’Agenzia delle Entrate puntualizza che:

  • soggetti beneficiari (persone fisiche, enti pubblici e privati commerciali e non, società semplici, associazioni tra professionisti, società di persone e società di capitali) devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio;
  • la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti (anche strumentali) o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale;
  • tali fabbricati, a norma di legge, devono essere ubicati nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444, o “in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti;
  • l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sull’intero perimetro esterno dello stabile e non già sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • gli interventi agevolati riguardano non solo il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi ma anche la mera pulitura e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio, dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, nonché i lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • gli interventi di efficienza energetica  influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (di cui all’art.1, co.220 della legge 160/2019) devono soddisfare sia i requisiti di cui al Decreto MISE 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio, di cui all’Allegato B alla Tab.2 del Decreto MISE 11 marzo 2008;
  • ai fini dell’agevolazione, non operano né limiti di spesa massima né limiti di detrazione riconosciuta;
  • la detrazione rileva sia ai fini dell’IRPEF che dell’IRES, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e rimaste a carico del contribuente;
  • le spese sono imputate in base al “criterio di cassa (data dell’effettivo pagamento delle stesse a prescindere dall’avvio dei lavori) per le persone fisiche e gli enti non commerciali ed in base al “criterio di competenza (a prescindere dalla data dei pagamenti e dall’avvio dei lavori) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali;
  • per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (di cui all’art.1, co.220 della legge 160/2019) si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dall’Ecobonus, di cui all’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche in legge 90/2013;
  • in ordine agli adempimenti:
    • per i soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa si rinvia in generale alle disposizioni contenute nel DM 41/1998 che regola le procedure d’accesso alle detrazioni per le spere di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16bis del TUIR (a titolo esemplificativo, pagamento con bonifico parlante, indicazione dati catastali dell’immobile, comunicazione alla ASL, conservazione fatture e ricevute di pagamento, nonché preventiva acquisizione delle abilitazioni amministrative edilizie richieste, etc.).
      Laddove si realizzino interventi di cui al citato art.1, co.220 della legge 160/2019, ai precedenti adempimenti devono aggiungersi: l’asseverazione dell’intervento effettuato, nonché, a valle del lavoro eseguito, l’attestato di prestazione energetica APE per singola unità immobiliare per la quale si richiede la detrazione e l’invio all’ENEA (entro 90 giorni) della scheda descrittiva dell’intervento,
    • per i soggetti IRPEF/IRES titolari di reddito d’impresa sono previsti altresì gli stessi adempimenti, fatto salvo il pagamento con bonifico che non è necessario, non rilevando in alcun modo ai fini del criterio d’imputazione delle spese (“criterio di competenza”);
  • relativamente alla cumulabilità del Bonus facciate con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi, con particolare riferimento all’Ecobonus (di cui all’art.14 del DL 63/2013) e al Sismabonus (di cui all’art.16 dello stesso decreto), in generale il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
    Tuttavia, qualora l’intervento realizzato possa ricondursi a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione però che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, l’ANCE sta predisponendo un tempestivo aggiornamento del Dossier riepilogativo sul tema.

Nel frattempo, si segnala che alla CM 2/E/2020 l’Agenzia delle Entrate affianca la Guida “Bonus facciate , vademecum operativo consultabile sul sito internet delle Entrate, che prende in rassegna il beneficio in tutti i suoi profili.

 

[1]Cfr. Il Bonus Facciate è stato introdotto dalla Legge 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020) in particolare dai commi che vanno dal 219 al 223, vedi ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020 e “Bonus Facciate: il punto dell’ANCE”- ID N. 38495 del 12 febbraio 2020.

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Circolare n.2/E del 14 febbraio 2020
Guida "Bonus facciate"

Codice della crisi d’impresa – Nomina organi di controllo nelle s.r.l. – Riapertura del termine

Riaperto il termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., scaduto il 16 dicembre 2019, che viene spostato al 30 aprile 2020, coincidente con quello di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

Lo prevede, in accoglimento delle istanze dell’ANCE, un emendamento approvato durante la discussione del DdL di conversione del D.L. 162/2019 – cd. “Decreto Milleproroghe 2020” (atto 2325/C), che modifica quanto stabilito, in origine, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.379, co.3, del D.Lgs. 14/2019).

La disposizione, approvata nel corso dell’esame alla Camera del Provvedimento, dovrà essere confermata anche al Senato, in seconda lettura, e diventerà ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2020” (entro il 28 febbraio 2020).

La riapertura del temine per l’individuazione dell’organo di controllo si pone in linea con quanto auspicato dall’ANCE fin dall’introduzione della disposizione, che aveva suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.

Infatti, tenuto conto delle imprese di minori dimensioni, la scadenza originaria appariva insufficiente ai fini della predisposizione delle necessarie modifiche agli assetti organizzativi dell’impresa.

Si ricorda che a tale adempimento sono tenute le s.r.l. e le società cooperative[1] nell’ipotesi in cui, per due esercizi consecutiviabbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti (cfr. il nuovo art.2477 del codice civile):

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità[2].

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.

Sul tema, con l’approvazione dell’emendamento al DdL di conversione del D.L. 162/2019, per le s.r.l. che si trovino in presenza delle citate condizioni, viene riaperto il termine per la nomina dell’organo di controllo, scaduto il 16 dicembre scorso, che andrà effettuata «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile» (ossia entro il termine ordinario del 30 aprile 2020)[3].

In sostanza, nell’ipotesi in cui i citati limiti siano stati superati (si ritiene, nel 2018 e nel 2019)[4], nell’ipotesi di conferma dell’emendamento in sede di conversione in legge del “Decreto Milleproroghe 2020” (attesa entro il 28 febbraio p.v.), occorre convocare l’assemblea di nomina dei sindaci/revisori entro il 30 aprile 2020.

Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo Codice della crisi d’impresa).

 

[1] Cfr. ANCE “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.” - ID n.37097 del 17 settembre 2019, “Codice della crisi d’impresa – Modifica degli statuti con la nomina degli organi di controllo” - ID n.37951 del 9 dicembre 2019 e “Codice della crisi d’impresa – Nomina organi di controllo nelle s.r.l. – Linee guida CNDCEC” - ID n.37969 del 10 dicembre 2019.

[2] Come noto, come anche auspicato dall’ANCE, il “Decreto Sblocca cantieri” (DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019), ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto stabilito in origine nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Si ricorda che quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che avessero superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Cfr. ANCE “Codice della crisi d’impresa – Nomina degli organi di controllo - Nuovi requisiti” - ID n. 36279 del 10 giugno 2019 e DL 32/2019 – Decreto sblocca cantieri: Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.” - ID n.36354 del 18 giugno 2019.

[3] Infatti, il co.2 dell’art.2364 del codice civile si riferisce alla convocazione dell’assemblea ordinaria, da effettuare entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Codice civile - art. 2364 - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

(omissis)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

[4] Come prima applicazione della norma, ed alla luce della citata riapertura del termine per la nomina dell’organo di controllo, si ritiene che i due esercizi consecutivi da prendere in considerazione ai fini della verifica dei requisiti siano, ora, il 2018 e 2019.

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emendamento approvato

L’AdE risponde: IVA agevolata al 10% per costruzioni di interesse collettivo

Per la costruzione di edifici destinati a “case di cura” e, in generale, al perseguimento di finalità di interesse collettivo, si applica l’aliquota IVA del 10%. L'estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso è, infatti, ancora validamente applicabile.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 41 del 10 febbraio 2020.

Nel caso prospettato, la società ALFA e la fondazione ONLUS intendevano stipulare un contratto di appalto per la costruzione di una struttura destinata ad ospitare e ad assistere persone affette da autismo, nonché allo svolgimento di attività terapeutiche, riabilitative e socioassistenziali. In particolare, gli Istanti chiedevano se potesse applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 10% alle cessioni di beni finiti e alle prestazioni di servizi destinati alla costruzione della struttura residenziale extra-ospedaliera, da eseguirsi mediante contratto di appalto e subappalto.

Come noto, il n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l’applicazione dell’IVA nella misura del 10% agli “edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.”

A tal proposito, per l’applicazione delle agevolazioni fiscali e tributarie, l’art. 1 della l. 659/61 richiama gli edifici contemplati dall'art. 2, comma 2, del Regio Decreto 21 giugno 1938, n. 1094, ai sensi del quale “sono equiparate alle case di abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili[1].

In base alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, la struttura che intendevano realizzare rientrava tra gli edifici assimilati a civili abitazioni elencati nell’art. 2 del Regio Decreto 1094/38 e, in particolare, tra le “case di cura”. In merito a tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nonostante il R.D.L. n. 1094/1938 sia stato abrogato, il richiamo agli edifici appena visti deve considerarsi ancora validamente applicabile, posto che non si riferisce al precetto di legge, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte.

Conseguentemente, nel caso di costruzione di edifici quali case di cura o strutture similari è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10%, “fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell'intero complesso rispecchino effettivamente e in modo univoco le descritte finalità”.

L’Amministrazione finanziaria precisa, inoltre, che ove la struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l'intera prestazione sarà in ogni caso soggetta all'aliquota IVA più elevata. Ciò in virtù di un consolidato principio generale riguardante l'inscindibilità del contratto di appalto.

Secondariamente, con riferimento ai contratti di subappalto, la parte istante riteneva applicabile il meccanismo del reverse charge, designando l’appaltatore al versamento dell’imposta, previa integrazione della fattura emessa dal subappaltatore senza IVA. In assenza dei presupposti per l’applicazione di tale regime, riteneva applicabile anche ai contratti di subappalto “lo stesso trattamento di aliquota riservato all’appalto principale (10%)”. Sul punto, i tecnici dell’Agenzia chiariscono che il meccanismo dell’inversione contabile “nulla ha a che vedere  con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%”. Sotto questo profilo, dunque, l’interpello deve ritenersi inammissibile.

 

[1] Trattasi di edifici destinati al perseguimento di finalità di interesse collettivo.

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Risposta n. 41 del 10 febbraio 2020

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