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Taglio del cuneo fiscale: effetti sulle retribuzioni degli addetti del settore edile

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che dà attuazione alla Legge di Bilancio 2020, riducendo il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40mila euro.

Il decreto-legge n. 3/2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”[1], prevede un doppio binario, introducendo:

  • per i redditi fino a 28mila euro, un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 (1.200 euro per l’anno 2021);
  • per i redditi da 28mila euro a 40mila euro, una detrazione fiscale equivalente, di importo pari a 480 euro rimodulati, per i soli sei mesi del 2020 (luglio-dicembre).

Si tratta del primo provvedimento attuativo della Legge di Bilancio 2020[2], che ha stanziato, per l’intervento, tre miliardi di euro quest’anno e cinque miliardi a decorrere dall’anno 2021.

Il meccanismo messo a punto dai tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e illustrato nei cinque articoli del decreto, comporta, a partire dal 1° luglio 2020, una maggiorazione mensile pari a 20 euro per i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del Bonus “Renzi”.

Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus Irpef, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga. Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.

Reddito (euro)

Importo del trattamento integrativo (euro)

Fino a 28.000

600

Per i redditi superiori ai 28mila euro, viene, invece, riconosciuta una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro mensili in corrispondenza di un reddito di 35mila euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40mila euro.

In particolare, come chiarito dall’art. 2 del Dl, la detrazione fiscale è di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l’importo di 5.000 euro.

Reddito (euro)

Ulteriore detrazione (euro)

Fino a 28.000

0

Oltre 28.000 fino a 35.000

480+(600-480)*[1-(rdt-28.000)/(35.000-28.000)]

Oltre 35.000 fino a 40.000

480*[1-(rdt-35.000)/(40.000-35.000)]

Oltre 40.000

0

Saranno i sostituti d’imposta a riconoscere il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio e a verificare, poi, in sede di conguaglio, la spettanza o meno del bonus stesso.
Qualora, in sede di conguaglio, si accerti la non spettanza delle somme, si provvederà al recupero
[3].

Con l’adozione di questo provvedimento, viene, dunque, estesa la platea dei beneficiari del bonus Irpef, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (in primis operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40mila euro).

Di seguito si riporta una tabella illustrativa degli effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati del settore edile.

LAVORA-TORE DIPENDEN-TE

Retribuzione media annuale*

Irpef lorda

Bonus Renzi semestrale

Nuovo Bonus semestrale

Nuovo Bonus mensile

Aumento semestrale

Incremen-to netto mensile in busta paga

 

Operaio comune

19.032

4.566,70

480

600

100

120

20

Operaio qualificato

21.278

5.145,20

480

600

100

120

20

Operaio specializzato

22.942

5.594,45

480

600

100

120

20

Operaio IV livello

24.232

5.942,64

480

600

100

120

20

Impiegato di I Livello

22.112

5.370,35

480

600

100

120

20

Impiegato di II Livello

24.659

6.058,10

480

600

100

120

20

Impiegato di III Livello

26.560

6.571,25

480

600

100

120

20

Impiegato di IV Livello

28.158

7.020,30

0

597

99,5

597

99,5

Impiegato di V Livello

29.756

7.627,48

0

570

95

570

95

Impiegato di VI Livello

34.306

9.356,50

0

492

82

492

82

Impiegato di VII Livello

37.261

10.479,43

0

262,9

43,8

262,9

43,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*i dati riportati risalgono al mese di dicembre 2019 – CCNL Edilizia.

 

Il decreto, emanato con l’obiettivo di restituire potere d’acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie e la crescita del paese, è ora oggetto di discussione parlamentare ai fini della sua conversione in legge (Atto Senato n. 1698).

  


[1] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 29 del 5-2-2020.

[2] Cfr. articolo 1 comma 7 della l. 27 dicembre 2019, n. 160.

[3] Per importi superiori a 60 euro, il recupero in busta paga verrà effettuato in quattro rate di pari importo (a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

 1 allegato

decreto-legge n.3-2020

Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Ciascun “soggetto della catena” committente, appaltatore e subappaltatore può rivestire la qualifica di “committente” ed è tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Di conseguenza anche l’appaltatore può essere considerato “committente” del subappaltatore. Nessuna sanzione è, però, prevista per il committente sino al 30 aprile 2020, se l’appaltatore ha determinato ed effettuato correttamente le ritenute fiscali anche senza deleghe di pagamento distinte, purché abbia fornito i dati necessari al committente.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, sulla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti introdotta dall’art. 4 del DL 124/2019[1] convertito con modifiche dalla legge 157/2019.

La Circolare definisce l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, illustra gli adempimenti che devono essere effettuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

In particolare, viene chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Viene confermato che sono esclusi i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, non detenendo beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa.

Analogamente, sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali, come ad esempio le nostre Associazioni, limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale.

La Circolare chiarisce, inoltre, che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti che escludono l’applicazione dei nuovi obblighi, potrà essere oggetto di autocertificazione.

Per quanto riguarda, l’applicabilità della disciplina al settore delle costruzioni viene precisato che il cantiere rientra nel concetto di “sede di attività del committente” presso cui verificare il prevalente utilizzo di manodopera.

Viene, ulteriormente, precisato che ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’opera o del servizio, affidato in appalto/subappalto pari a 200 mila euro annui, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre).

Ai fini della determinazione del concetto di prevalenza della manodopera, cui è subordinata l’applicazione della disciplina, occorre far rifermento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato, e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si ravvisa quando tale rapporto supera il 50%.

Queste alcune delle più importanti precisazioni contenute nella Circolare che saranno dettagliatamente esaminate in sede di aggiornamento del recente Dossier ANCE Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti” .

 

[1] Cfr. ANCE “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta” - ID n. 38135 dell’8 gennaio 2020, e “Ritenute Appalti- Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti” - ID N.38206 del 15 gennaio 2020, “Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti: webinar ANCE” - ID n. 38416 del 5 febbraio 2020 e “Ritenute Appalti-Approvazione del certificato di affidabilità” - ID N. 38439 del 7 febbraio 2020.

1 allegato

Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020

Bonus Facciate: Dossier ANCE

In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti applicativi del Bonus Facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020, l’ANCE mette a disposizione un primo Dossier riepilogativo che illustra i principali profili della nuova detrazione.

Tra gli aspetti ancora da chiarire, è fondamentale capire se il nuovo bonus si applichi anche agli interventi su immobili di qualsiasi natura (residenziali e non) posseduti da società, imprese ed enti (soggetti IRES).

Si ricorda che il Bonus Facciate[1] è una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.

Laddove l’intervento effettuato:

  • influenzi dal punto di vista termico l’edificio
  • ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso,
    questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010.
 

[1]Cfr. Il Bonus Facciate è stato introdotto dalla Legge 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020) in particolare dai commi che vanno dal 219 al 223, vedi ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.

1 allegato

Dossier riepilogativo 

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Ritenute Appalti- Approvazione del certificato di affidabilità

Certificazione d’esonero dalla disciplina sulle ritenute fiscali negli appalti. Approvato il modello dall’Agenzia delle Entrate, pronto per la prima scadenza del 17 febbraio prossimo. In allegato la news dell'ANCE.

4 allegati

News  ANCE_Approvazione certificato affidabilità
Provvedimento Direttore AdE n.54730 del 6-02-20
Allegato A
Allegato B

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

ISA approvazione del modello BG69U per le costruzioni, da presentare nel 2020

È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA BG69U ( con relative istruzioni) che sarà parte della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2020, per il periodo d’imposta 2019.

Con il Provvedimento Prot. n. 27762 del 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli (e relative istruzioni) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di sintetici di affidabilità fiscale che dovranno essere compilati dai contribuenti che, nel 2019, hanno esercitato una delle attività per le quali risultano approvati gli Isa[1].

L’approvazione segue il DM del MEF del 24 dicembre 2019 (Nota tecnica e metodologica dell’ISA BG69U in allegato) che ha individuato gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche, per il periodo di imposta 2019[2].

I modelli, che sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi via Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario incaricato secondo le specifiche che saranno approvate con apposito provvedimento.

Si evidenzia che, in accoglimento delle osservazioni dell’ANCE formulate in sede di approvazione dell’Indice sintetico per le costruzionil’ISA BG69U tiene conto dell’incidenza, sugli oneri finanziari, del reverse charge e della ritenuta dell’8% (sui bonifici per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica ed antisismica), oltre che dello split payment.

L’ANCE aveva, inoltre, rilevato l’ulteriore fattore, sempre in termini di incidenza sugli oneri finanziari, legato ai ritardati pagamenti delle pubbliche Amministrazioni che, per le imprese che operano nel comparto delle opere pubbliche, implica la necessità di incrementare il livello di indebitamento per reperire la liquidità necessaria per l’ordinario svolgimento dell’attività.

In accoglimento delle osservazioni formulate dall’ANCE in sede di approvazione dell’Indice sintetico per le costruzioni, l’ISA BG69U, nel Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ISA BG69U, Quadro E (“Dati per la revisione”) è stata prevista la variabile “Ammontare dei crediti verso le pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d’imposta”.

Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (D.L. 50/2017)[3] per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire, come ribadisce la stessa C.M. 17/E/2019, la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale[4].

Si ricorda che gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA[5]  e che non presentano una causa di esclusione.

In particolare, per quanto riguarda l’ISA BG69U si ricorda che il modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, nel periodo di imposta 2019, come attività prevalente una o più tra le seguenti attività:

39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia;

41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;

42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;

42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie;

42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;

42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;

42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche;

42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca;

43.11.00 - Demolizione;

43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;

43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni;

43.91.00 - Realizzazione di coperture;

43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

A tal proposito va ricordato che per l’ISA BG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi delle imprese edili devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR[6].

 

[1] Cfr. i DM del  23 marzo e il DM del 28 dicembre 2018 del MEF sul quale vedi anche ANCE “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva” - ID N.34756 dell’11 gennaio 2019.

[2] Cfr. ANCE “ISA BG69U per le costruzioni– Ok parziale della Commissione Esperti” - ID N. 37930 del 6 dicembre 2019.

[3] Il comma 1 dell’art. 9-bis del DL 50/2017 convertito con modifiche dalla Legge 96/2017 ha abrogato l’art. 7-bis del DL 193/2016 convertito con modificazioni nella Legge 225/2016, originariamente istitutivo degli ISA.

[4] Cfr. ANCE “Progetto Studi di Settore 2.0: l’indice di affidabilità sostituirà lo strumento d’accertamento” – ID n. 25687 del 08 settembre 2016, “Indici sintetici di affidabilità – Anticipazioni dalla So.Se.” – ID n. 29061 del 21 giugno 2017, “Indici sintetici di affidabilità 2019: sul sito dell’AdE le prime bozze dei modelli” – ID N. 34318 del 19 novembre 2018; “Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il 2018 – Decreto MEF” – ID N.  35447  del  20 marzo  2019.

[5] Cfr. sul punto la Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale. Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

[6] Cfr. “Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell’AdE” - ID N. 36968 del 4 settembre 2019.

5 allegati

ISA BG69U
istruzioni
Provvedimento Prot. n. 27762 del 31 gennaio 2020
DM del MEF del 24 dicembre 2019
Nota tecnica e metodologica dell'ISA BG69U

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