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Edilizia libera: approvato il glossario unico

Il 22 febbraio è stata sancita in Conferenza unificata l’intesa sul glossario unico con riferimento alle opere che ricadono nel regime di attività di edilizia libera che era stato previsto dall’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 222/2016.
 
L’obiettivo del glossario è quello di garantire l’omogeneità del regime giuridico in tutto il territorio per alcune tipologie di interventi edilizi.
 
In attuazione dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 222/2016,(cd SCIA2) un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e partecipato dai rappresentanti degli enti locali e della categorie professionali interessate tra cui l’Ance,  ha definito una prima parte del glossario attraverso l’individuazione di un elenco “non esaustivo” delle principali opere che possono essere realizzate senza necessità di formalità amministrative (es. comunicazioni) nei confronti del Comune.
 
Il D.lgs. 222/2016 aveva fissato al 9 febbraio 2017 il termine per l’approvazione di un Decreto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti per la definizione un “elenco delle principali opere edilizie” con l’esatta individuazione della categoria edilizia di appartenenza (es. manutenzione straordinaria, ristrutturazione ecc.) e del relativo regime applicabile (cila, scia ecc.).
 
Il glossario approvato dalla Conferenza Stato, Regioni ed enti locali dà parziale attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 222/2016 definendo per il momento l’elenco delle opere ricadenti nell’attività di edilizia completamente libera (art. 6 del Dpr 380/01), già pubblicato sul sito italiasemplice.gov.it, sarà ufficiale dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Quanto sopra detto vale ovviamente per interventi edilizia ricandenti in Italia in quanto, come noto, in Sicilia il recepimento con modifiche dell'art. 6 del DPR n.380/01 non rende immediatamente applicabile le modifiche introdotte con il Decreto Scia2.

1 allegato

GLOSSARIO

Rifiuti: semplificazioni per il trasporto di rifiuti di metalli

Il ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto 1 febbraio 2018 (G.U. del 8 febbraio 2018 n. 32) con il quale sono state stabilite modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, in attuazione dell’art. 1, co. 123, della legge 124/2017.
 
Il decreto, in particolare, introduce un nuovo modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) da utilizzare nel caso di “microraccolta”, ossia di trasporto con lo stesso veicolo di rifiuti raccolti presso più produttori/detentori.
 
Il nuovo modello di FIR è molto simile a quello “ordinario” previsto dal dm 145 del 1998 e contiene tutte le indicazioni essenziali per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, la principale differenza attiene alla sezione relativa ai produttori/detentori, che risulta “allargata”.
 
Viene infatti data la possibilità di inserire in un unico formulario fino a 10 produttori con relativi punti di raccolta, nel caso si superi tale valore è necessario compilare un formulario aggiuntivo (all. B).
 
Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione viene chiarito che:
  • ciascun produttore, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, deve  riportare nel formulario il  proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo  presso  cui  è stato effettuato il prelievo;
  • il formulario va redatto sempre in 4 copie,  di cui una copia  rimane  presso  l'ultimo  produttore, mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal trasportatore e due dal destinatario;
  • il destinatario deve trasmetterne la quarta copia all’ultimo produttore dei rifiuti ed una fotocopia del formulario stesso agli altri produttori o detentori intervenuti (art. 3).
 
 
In allegato il decreto del ministero dell’Ambiente 1/2018
 
 
 

MUD: predisposta la nuova modulistica

Cambiano le regole per la comunicazione ambientale MUD che dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile: è entrato, infatti, in vigore il DPCM 28 dicembre 2017 (GU 30 dicembre 2017) con il quale è stata introdotta una nuova modulistica, con le relative istruzioni, per la dichiarazione annuale relativa ai rifiuti prodotti e gestiti durante il 2017.

 
Le principali novità riguardano le modalità di presentazione della comunicazione rifiuti cd. semplificata che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/. A seguito delle modifiche apportate non è quindi più possibile compilare manualmente la dichiarazione MUD.
 
Il decreto prevede, in particolare, che tale dichiarazione semplificata debba essere firmata dal dichiarante, trasformata in formato pdf e quindi successivamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #333333;">
 
Viene, peraltro, specificato che le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate “inesatte”, con le relative possibili sanzioni di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
 
Al riguardo, si ricorda che i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, in base all’art. 189 del D.Lgs. 152/2006, sono:
1.      i trasportatori a titolo professionale di rifiuti;
2.      i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
3.      le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
4.      le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi;
5.      le imprese e gli enti produttori che hanno più di dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, fanghi da potabilizzazione (art. 184 comma 3 lett. c), d) e g))
 
Tra le categorie di soggetti sopra elencati, possono scegliere di avvalersi della comunicazione cd. semplificata solo i produttori di rifiuti (numeri 4 e 5) che “nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.”

Ambiente: le novità nella legge di Bilancio

 È entrata in vigore il 1 gennaio 2018 la legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) con la quale sono state introdotte importanti misure in materia ambientale, tra le quali si segnalano, in quanto di interesse per il settore:

- la nuova proroga del Sistri;  
- la possibilità di gestire in formato digitale le scritture contabili ambientali “tradizionali” (registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti).
Sistri
È slittata di un altro anno la piena operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti e pertanto fino al 31 dicembre 2018 gli operatori dovranno continuare a gestire i rifiuti secondo i “tradizionali” adempimenti, quali il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione dei rifiuti e il MUD (art. 1 comma 1134 l. 205/2017).
Il nuovo rinvio si è reso necessario anche in considerazione del fatto che non si è ancora conclusa la vicenda giudiziaria in merito all'affidamento in concessione del servizio di tracciabilità dei rifiuti e di conseguenza non è stato ancora avviato il processo di riforma del sistema stesso, previsto dal d.l. 101/2013.  
La legge di Bilancio, inoltre, demanda ad un successivo decreto del ministero dell’Ambiente la definizione delle procedure per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema stesso. A tal fine il ministero dovrà prevedere modalità semplificate per la regolarizzazione delle posizioni contributive anche attraverso il ricorso al ravvedimento operoso o all’accertamento concordato in contradditorio (art. 1 comma 1135 L. 205/2017).
In merito al contributo SISTRI si ricorda che le sanzioni relative all’omesso pagamento nonché alla mancata iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti erano entrate in vigore il 1 aprile 2015 (d.l. 192/2014 art. 9).
Digitalizzazione delle scritture ambientali
Tra le novità in materia ambientale, introdotte dalla legge di bilancio 2018, assume particolare rilevanza la previsione in base al quale gli adempimenti del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale. Viene a tal fine ammesso anche l’invio della quarta copia del formulario mediante la posta elettronica certificata (art. 1 comma 1135 l. 205/2017).
L’obiettivo della norma è quello di semplificare la gestione delle scritture ambientali assicurando una progressiva dematerializzazione dei documenti. Si tratta di previsioni positive in quanto attribuiscono comunquealle imprese/operatori la facoltà di scegliere di quali strumenti/modalità avvalersi, cartaceo piuttosto che informatico, assicurando al contempo la massima tracciabilità dei rifiuti.

Oneri di urbanizzazione: nuova destinazione dal 1° gennaio 2018

Lo scorso 1° gennaio è entrata in vigore la norma della Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 460 Legge 232/2016) che riforma la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” escludendo la possibilità, come avvenuto fino ad ora, di utilizzarne una parte (fino al 50%) per spese correnti degli enti locali (stipendi dipendenti, sanità, ecc.) e devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.
L’art. 1, comma 461 Legge 232/2016 conseguentemente ha previsto l’abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007, più volte prorogato negli anni che consentiva l’utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Nello  stesso tempo non è più operativo l’art. 1, comma 737 della Legge 208/2015 che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni, in alternativa, di utilizzare al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
La norma entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche. Quest’ultima destinazione è stata peraltro inserita di recente dalla Legge 172/2017 di conversione del Decreto Legge 148/2017 cd. “Decreto Fiscale”.
Con l’occasione è stato aggiornato il dossier Ance che raccoglie le leggi sulla destinazione dei proventi edilizi che si sono succedute dal 1977 ad oggi.
In allegato:

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