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Sblocca-cantieri: le novità per il testo unico dell’edilizia e l’ambiente

Il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, cd. “sblocca-cantieri” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019 n. 92- ha introdotto alcune disposizioni rilevanti per il settore privato, per la normativa in zona sismica e in materia ambientale e  cioè:
-    modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) in materia di   distanze e standard urbanistici (art. 5);
    semplificazione per gli interventi in zona sismica (art. 3)
 
-    norme in materia ambientale
    semplificazioni procedurali per l’approvazione degli interventi infrastrutturali “prioritari” (art. 4);
    proroga dei termini per il deposito/trasporto dei materiali da scavo derivanti dal sisma del 2016 (art. 24).
Si sottolinea che le disposizioni contenute nel decreto legge (art. 30) sono entrate in vigore il 19 aprile 2019, ossia il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta.
 
Modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01)
ART. 5 - Norme in materia di rigenerazione urbana
Al fine di favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, è stato modificato l’art. 2-bis del DPR 380/01 (“Testo Unico edilizia”) in materia di deroghe ai limiti di distanza dei fabbricati.
Si ricorda che l’art. 2 bis, introdotto nel 2013 dal Decreto Legge 69, ha attribuito alle Regioni la possibilità di prevedere disposizioni derogatorie, in materia di distanze, al DM 1444/1968. La norma, sin dalla sua entrata in vigore, aveva presentato delle problematiche interpretative che hanno dato luogo a diverse censure da parte della Corte Costituzionale nei confronti di alcune leggi regionali emanate in attuazione della stessa.
 
Cosa cambia:
l’art. 5 del decreto prevede una modifica ed una doppia integrazione all’art. 2 bis del DPR 380.
Comma 1 (modifica) : le Regioni introducono (invece che “possono prevedere”) deroghe al DM 1444/1968 in materia di distanze, altezze e densità delle costruzioni “nonché”disposizioni sugli spazi/attrezzature per attività collettive (cd. standard urbanistici);
Comma 1 bis (integrazione): le norme che saranno introdotte dalle Regioni sono finalizzate ad orientare i comuni, nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati per gli ambiti urbani consolidati del proprio territorio
Comma 1 ter (integrazione): viene specificato che “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione” la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze preesistenti, anche se inferiori a quelle di legge (10 metri), ma solo a condizione che sia mantenuta la coincidenza dell’area di sedime, del volume e nel rispetto dell’altezza massima dell’edificio demolito.
Le modifiche apportate all’art. 2 bis del DPR 380/2001 vanno parzialmente nella direzione auspicata dall’Ance, poiché se da un lato introducono un “obbligo” per le regioni ad intervenire con proprie norme sulla questione delle distanze, altezze e densità, dall’altro, soprattutto perché rimesse alle medesime Regioni senza indicazioni di termini per attivarsi, non risolvono le criticità sollevate dal Governo in passato sulle leggi regionali (ad esempio non viene chiarito se le deroghe da parte delle Regioni sono consentite anche per singoli interventi in diretta attuazione del piano urbanistico generale e non solo nell’ambito di interventi soggetti a piani attuativi);
 
Quanto alle problematiche in tema di distanze per gli interventi di demolizione e ricostruzione l’inserimento del comma 1 ter, pur non innovando rispetto a quanto oggi vigente, potrebbe essere inteso come un indirizzo alle Regioni per la loro futura attività legislativa.
 
 
ART. 3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
 
L’art. 3 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca cantieri", apporta modifiche al DPR 380/2001, il testo unico dell’edilizia, con aggiornamenti ai diversi iter amministrativi da seguire per quanto attiene la parte strutturale delle opere di ingegneria, compresa una rivisitazione importante dell’iter autorizzativo per le costruzioni in zona sismica.
 
Le modifiche razionalizzano le procedure adeguandole alle diverse situazioni che si presentano nell'attività edilizia, velocizzando gli iter senza ridurre i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità, rendendo coerente le finalità del DPR con la recente normativa tecnica di settore.
 
Le modifiche riguardano gli articoli 65, 67, 93 e 94 del DPR 380/2001, in merito alle pratiche di presentazione, deposito e autorizzazione dei progetti delle parti strutturali delle costruzioni.
 
La novità più rilevante riguarda l’introduzione dell’articolo 94 bis al DPR 380, che disciplina in maniera innovativa gli interventi strutturali eseguiti nelle zone sismiche.
Tale nuovo articolo introduce una suddivisione degli interventi, differenziandoli in "rilevanti", "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.
 
In particolare definisce al comma 1 lett. a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, indicandoli come:
1)  gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2)  le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3)  gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
 
Appartengono invece agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie e non presentino particolare complessità strutturale.
  
Sono considerati, infine, privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
 
Il nuovo articolo 94bis prevede l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica (1, 2, 3) della zona in cui si va a costruire, ma alla rilevanza dell’intervento strutturale.
Infatti l'autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione per l'inizio lavori prevista dall'art. 94, non è richiesta per i lavori relativi agli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
 
Per una più precisa individuazione di tali interventi e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto da inviare allo sportello unico di cui all'art. 93, è prevista l'emanazione di linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture d'intesa con la Conferenza Unificata.
 
Comunque le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva.

Per quanto riguarda la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, disciplinati dall'art. 93 del DPR 380, le modifiche riguardano il contenuto minimo che è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, ed elaborati previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
 
Inoltre i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle suddette Norme Tecniche e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
 
Infine il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione del progettista di cui sopra, è considerato valido anche agli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del DPR 380.
 
Per quanto riguarda l'art. 65 del DPR 380, in merito alla denuncia dei lavori di realizzazione e la relazione a struttura ultimata, viene ampliato il riferimento ai materiali da costruzione per i quali si applica.
 
In primo luogo si stabilisce che la denuncia delle opere allo sportello unico, prima del loro inizio, è obbligatoria per quelle realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, oggi le NTC del 17 gennaio 2018. Fino ad oggi la legge faceva riferimento al solo calcestruzzo armato ed all'acciaio. Tale denuncia è onere del costruttore che allegherà il progetto dell’opera e la relazione illustrativa firmati dal progettista.
 
All’atto della presentazione, lo sportello unico rilascia l’attestazione di avvenuto deposito.
 
In merito alla relazione che il direttore dei lavori deve presentare “a strutture ultimate”, il comma 6 è modificato introducendo il concetto di “ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità dell’opera”, non più di "strutture ultimate".
 
Tale relazione non è più prevista nel caso di interventi di "minore rilevanza" che riguardino le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, nonché per tutti gli interventi "privi di rilevanza". Conseguentemente, in tali casi, il direttore dei lavori non consegna più al collaudatore la relazione e la documentazione prevista (certificati delle prove sui materiali, eventuali esiti di prove di carico, indicazioni sulla tesatura dei cavi e sistemi di messa in coazione per le opere in precompresso), ed il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dallo stesso direttore dei lavori.
 
 
ART. 4 - Commissari straordinari e interventi sostitutivi
La norma introduce una procedura accelerata per i progetti relativi ad interventi infrastrutturali ritenuti prioritari dal Governo, prevedendo la nomina di uno o più Commissari straordinari.
In particolare, è demandata ai Commissari l’approvazione dei progetti, di intesa con i Presidenti delle Regioni/Province autonome competenti, la quale sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l’avvio dei lavori, ad eccezione di quelli culturali e paesaggistici.
 
Sono previste, inoltre, delle riduzioni dei termini per la conclusione dei procedimenti:
- in caso di beni culturali/paesaggistici, il termine non potrà superare i 60 gg., decorsi i quali, ove l’autorità non si sia espressa,     l’autorizzazione/parere/visto/nullaosta si intende rilasciata.
- in materia ambientale (es. VIA) i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
 
ART. 24 - Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo
La disposizione apporta alcune modifiche in tema di gestione dei rifiuti derivanti dal sisma del 2016 (art. 28, Decreto Legge 189/2016), finalizzate in particolare a:
prorogare al 31 dicembre 2019 il termine per il deposito/trasporto dei materiali da scavo prodotte dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative/opere provvisionali legate all’emergenza sisma 2016;
chiarire che i materiali contenenti amianto, non soggetti al particolare e semplificato regime di gestione rifiuti definito dall’art. 28 comma 4 del decreto 189/2016, sono solo quelli che superano i limiti fissati dal Codice dell’ambiente (Punto 3.4, Allegato D, Parte IV, D.lgs. 152/2006).  
 
1 allegato

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ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Tutela acquirenti immobili

Le modifiche alla normativa sulla tutela dei diritti patrimoniali di immobili da costruire, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 14/2019 sulle crisi di impresa sono entrate in vigore il 16 marzo scorso e si applicano agli immobili acquistati da persone fisiche, per i quali in titolo edilizio è stato richiesto/presentato da tale data.
 
Nell’attesa dell’emanazione degli specifici decreti ministeriali che daranno attuazione alle modifiche predisposte dal Governo su delega del Parlamento si ritiene utile fornire, nella nota allegata, un approfondimento dei contenuti e di alcune problematiche emergenti.
 
 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Scadenza 30 Aprile 2019 - Diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti

Ricordiamo che il 30 aprile 2019 scade il termine per il versamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, il cui ammontare è differenziato per categoria e classe di appartenenza, ai sensi del D.M. 120/2014; gli importi sono invariati rispetto allo scorso anno.

Per le imprese iscritte per la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 (categoria 2bis), l’importo è fissato in € 50,00.

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica e non verranno accettati i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico bancario. 

Per eseguire il pagamento si accede al portale www.albogestoririfiuti.it e si seleziona la voce “Login impresa”, entrando nell’area “Pagamenti dell’impresa” si trova il dettaglio degli importi e le modalità di scelta del pagamento telematico desiderato.

Per l’operazione di Login le imprese devono utilizzare come credenziali d’accesso il codice fiscale dell’azienda e la password in loro possesso (utenti già registrati).

Nel caso l’impresa non sia ancora registrata o avesse smarrito la password, è necessario utilizzare la funzione “Password Dimenticata?” presente nella pagina di Login per richiedere le credenziali di accesso al sito.

Come per l’anno 2018, il versamento può essere effettuato solo con le seguenti modalità:
- Carta di credito;
- MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario, sia online, sia presso qualsiasi sportello bancario.

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D.M. 120/2014, "l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento".  

MUD: in GU il modello per la dichiarazione ambientale 2019

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante " Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019" che va a sostituireintegralmente quello contenuto nel Decreto del  28  dicembre  2017.
Rispetto alla normativa precedente, il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cd. semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 189 del D.lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
  1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  5. le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
  6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
 
Si sottolinea, infine, che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 22 giugno 2019, ossia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto (art. 6, comma 2 bis, della L. 70/1994).
 
 
In allegato: 
 
 
 

Rifiuti: dall’Albo alcune indicazioni sul Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha adottato, lo scorso 23 gennaio, la delibera n. 1 del 2019 con la quale ha fornito, in attuazione dell’art. 12 del dm 120/2014, le prime disposizioni di dettaglio sul ruolo del Responsabile Tecnico (RT), definendone i principali compiti e doveri.
Viene, in particolare, previsto che spetta al RT:
-        il coordinamento dell’attività degli addetti dell’impresa;
-        la definizione delle procedure per la gestione delle situazioni di urgenza;
-        la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all’Albo stesso;
-        la verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
 
La delibera, poi, prosegue analizzando le diverse categorie di iscrizione all’Albo e individuando per ciascuna di esse gli specifici doveri del Responsabile Tecnico, in relazione alla particolare attività di gestione dei rifiuti esercitata.
 
Viene così previsto che nel caso di trasporto di rifiuti (Cat. 1, 4, 5 e 6) il Responsabile deve, tra l’altro, redigere e sottoscrivere l’attestazione relativo all’idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e verificarne la permanenza. Per quanto riguarda la bonifica dei siti (Cat. 9), invece, viene previsto che la verifica del mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dall’impresa, autorizzata a svolgere tale attività, competa al Responsabile Tecnico, il quale, peraltro, è tenuto anche a predisporre, congiuntamente con il legale rappresentante dell’impresa stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature medesime.
 
L’Albo, infine, chiarisce che nel caso in cui un RT ricopra contemporaneamente lo stesso ruolo presso più imprese è tenuto ad informare ciascuna di esse degli altri incarichi svolti, mediante un apposito modello di dichiarazione. Tale dichiarazione deve, peraltro, deve essere prodotta alla Sezione dell’Albo, pena la dichiarazione di improcedibilità della domanda per una nuova iscrizione o per la variazione/rinnovo di altra precedente.
 
Per completezza, si ricorda che la figura del Responsabile Tecnico non è richiesta per la categoria 2 bis dell’Albo, relativa all’esercizio dell’attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dal trasportatore stesso (non pericolosi o pericolosi nel limite di 30 lg/lt/giorno), ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
 
1 allegato

Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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