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Lavoro e previdenza

Accordo Terremoto – sospensione termini denunce e versamenti in Cassa Edile

È stato sottoscritto da tutte le parti sociali dell’edilizia l’allegato accordo per la proroga dei termini degli adempimenti in Cassa Edile per le imprese edili che, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, avevano sede operativa o amministrativa nei Comuni colpiti dal terremoto e individuati dall’allegato 1 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189.

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Le parti sociali si sono date atto di predisporre ulteriori apposite disposizioni per le imprese coinvolte nei fenomeni sismici successivi a quelli del 24 agosto, non appena saranno emanati i provvedimenti governativi che individueranno i comuni specificatamente coinvolti.

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L’accordo prevede la facoltà per i soggetti interessati di presentare le denunce e di effettuare i relativi versamenti con riferimento al periodo luglio - settembre 2016, entro la data del 31 dicembre 2016, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori e senza l’applicazione della contribuzione minima ai fini APE, previa comunicazione alla cassa edile di competenza dell’avvenuta sospensione dell’attività, corredata da apposita autocertificazione.

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Analogamente agli accordi intrapresi per i passati eventi sismici dell’Aquila e dell’Emilia Romagna, sono prorogati sino al sino al 31 dicembre 2016, senza sanzioni, gli adempimenti affidati a professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei suddetti territori.

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Le imprese interessate dalle situazioni citate risulteranno, comunque regolari ai fini del rilascio del DURC.

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1 allegato

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accordo terremoto 8 novembre 2016

Cigo - Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cigo per eventi meteo

Inps: forniti i chiarimenti in relazione ai nuovi termini per la presentazione delle istanze di Cigo relative agli eventi meteo. Si rimanda alla lettura della circolare n.33, pubblicata nell'area riservata.

Inps - Conguaglio trattamenti Cigo anticipata e pagamento della contribuzione addizionale

Inps la decadenza per il conguaglio dei trattamenti Cigo, Cigs, Cds e il versamento del contributo del relativo contributo addizionale è posticipato al 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare contenente i nuovi codici operativi. Si rimanda alla lettura della circolare n.32, pubblicata nell'area riservata.

Comunicazione preventiva di distacco trasnazionale – Il decreto del Ministero del Lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre scorso il Decreto 10 agosto 2016 in materia di comunicazione preventiva di distacco transnazionale.

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Tale decreto, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva Enforcement (Dir. 2014/67/UE), contiene le modalità operative delle comunicazioni preventive relative al distacco di lavoratori.

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In base al decreto, pertanto, a partire dal 26 dicembre 2016 le imprese che intendano distaccare lavoratori presso imprese con sede in Italia (prestatore di servizi) dovranno, entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, inviare una comunicazione secondo le modalità telematiche ivi descritte. (art. 2, co. 3).

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Ogni eventuale modificazione della comunicazione dovrà avvenire entro i 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo (art. 2, co. 4).

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L’art. 3 del decreto si limita, poi, a fare riferimento al nuovo modulo Uni distacco_UE, che sarà messo a disposizione dei prestatori di servizi sull’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro, e ai sistemi di classificazione e alle modalità tecniche per procedere alla compilazione della comunicazione, che si allegano al decreto e ne fanno parte integrante. Tali allegati sono comunque disponibili sul sito del Ministero del lavoro e si allegano per opportuna conoscenza alla presente comunicazione.

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I dati contenuti nel modello compilato dall’impresa distaccante, saranno, poi, messi a disposizione dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail.

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Si rammenta che tale comunicazione non sostituisce gli adempimenti relativi al Modello A1, comunque necessari in caso di distacco dei lavoratori nell’ambito comunitario.

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Nel fare riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, si segnala che, da contatti intrapresi con gli uffici del Ministero del Lavoro, si è appreso che i medesimi stanno lavorando per la messa a punto della piattaforma informatica, anche in lingua inglese, nella quale l’impresa (prestatore di servizi) potrà accedere mediante una registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso.

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Su tale piattaforma l’impresa straniera potrà, pertanto, procedere ad effettuare: 1) la comunicazione preventiva; 2) la comunicazione preventiva posticipata (in caso di indisponibilità certificata del sistema informatico); 3) l’annullamento della comunicazione (sempre prima dell’inizio del distacco); 4) la variazione della comunicazione, secondo le modalità illustrate negli allegati di cui sopra.

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5 allegati

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Decreto-Ministeriale-10082016
AllegatoA
AllegatoAbis Modello_Uni_distacco_UE
AllegatoB-Classificazioni xls
AllegatoC

Utilizzazione impianti GPS: indicazioni operative dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Con l’allegata circolare n. 2 del 7 novembre scorso, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alla corretta installazione delle apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015.
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In particolare, l’Ispettorato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare dette apparecchiature quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, quindi, esclusi dalle procedure previste dal suddetto art. 4.
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Sul punto, si ricorda che la novellata disposizione ha previsto che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
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·      per esigenze organizzative e produttive;

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·      per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

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Tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
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In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo potrà essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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In mancanza di accordo, gli impianti potranno essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Tali procedure autorizzatorie non si applicano agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
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Sul punto, l’Istituto ha precisato che, essendo l’apparecchiatura GPS uno strumento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzato in via primaria per rendere la prestazione lavorativa ma funzionale a rispondere ad esigenze diverse di carattere assicurativo, organizzativo ecc…, tale fattispecie dovrà rientrare nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 185/2016.
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Solo in casi particolari in cui il sistema di localizzazione sia installato per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa o perché sia richiesto da specifiche normative (es. nel caso di trasporto di portavalori superiori a 1.500.000,00 €), lo stesso potrà essere considerato “vero e proprio strumento di lavoro”.
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Alla luce di quanto sopra, risulterà pertanto necessario avviare le procedure autorizzatorie in tutti i casi in cui tali strumenti di controllo non siano strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, sarà possibile utilizzare le informazioni raccolte e connesse al rapporto di lavoro, solo dopo aver dato al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti, sull’effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003).
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1 allegato\r\n

INLcir2GPS

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