È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali correttivo del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla “Semplificazione in materia del documento unico di regolarità contributiva” (Durc on Line).
\r\nLa modifica maggiormente attesa dal settore è quella relativa all’art. 2 del decreto in materia di “Verifica della regolarità contributiva”.
\r\nAl primo comma di detto articolo viene, infatti, aggiunto un inciso riferito agli ulteriori casi in cui il Durc deve essere rilasciato dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail. Più precisamente, si fa riferimento alle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.
\r\nTale modifica si è resa necessaria in quanto la vecchia formulazione dell’art. 2 richiamava esclusivamente, ai fini del coinvolgimento delle Casse Edili nel rilascio del Durc, le imprese che fossero classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia (Csc edile).
\r\nUna simile formulazione lasciava fuori tutte quelle imprese che, pur non avendo un Csc edile, applicano comunque il Ccnl dell’edilizia (cfr. ad es. imprese del calcestruzzo), con notevoli conseguenze, soprattutto nell’ambito degli appalti, in quanto venivano rilasciati Durc senza la regolarità Cassa Edile, pur essendo l’impresa iscritta alle Casse.
\r\nUlteriori modifiche incidono, poi, sull’art. 5 del decreto sul Durc in materia di procedure concorsuali, prevedendo l’estensione delle ipotesi di regolarità contributiva per le imprese che versino in procedure concorsuali in continuità aziendale (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese), ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto.
\r\nSi rinvia, comunque, per gli approfondimenti del caso, alla pubblicazione della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.
\r\n1 allegato
\r\nSi fa seguito (Dimissioni e risoluzione consensuale – Sospensione servizi on-line – Istruzioni operative), per segnalare che è stata ripristinata dall’11 ottobre scorso la procedura telematica ordinaria.
\r\nSul portale www.clicLavoro.gov.it sono state pertanto fornite le istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni di revoca delle dimissioni inviate nel periodo d’indisponibilità dei servizi informatici.
\r\nAl riguardo viene chiarito che, al fine di comunicare la revoca di un modulo di dimissioni volontarie trasmesso via e-mail, quindi non consultabile nel portale www.ClicLavoro, devono essere effettuati i seguenti passaggi:
\r\n2 allegati
\r\nConfindustria ha diramato, con l’allegata circolare, alcune prime indicazioni interpretative sul nuovo disposto dell’art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003 in materia di cambio appalto, prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc con lo scopo principale di verificare gli effetti dell’applicazione di questa nuova disciplina.
Nel merito, si rammenta che la nuova disposizione, introdotta dalla Legge europea 2015/2016, ha specificato che "l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito del subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte di azienda” .
Tale modifica, precisa la Confindustria, si è resa necessaria in quanto la Commissione europea avrebbe ritenuto che la formulazione precedente dell’art. 29, non contenente la precisazione dell’appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa e l’inciso ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, avrebbe escluso in maniera automatica l’applicazione dell’art. 2112 c.c. (Trasferimento d’azienda). Di avviso contrario però pareva essere la Corte di Cassazione la quale, in alcune sue pronunce, come si legge nella circolare, non avrebbe assolutamente escluso che, a certe condizioni, il subentro di un nuovo appaltatore costituisse un trasferimento d’azienda o di parte di essa.
Con la nuova formulazione, quindi, si vuole rimettere a dei requisiti ben precisi l’individuazione dei casi in cui non trovano applicazione le norme sul trasferimento d’azienda. Il primo requisito consiste nel fatto che il nuovo appaltatore deve essere dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa, mentre il secondo consiste nell’individuare elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
Essendo il primo, come sottolinea la Confindustria, un requisito contenuto in re ipsa in quelli propri dell’impresa, bisognerà soffermarsi soprattutto sul secondo requisito e valutare glielementi di discontinuità.
In tal senso, occorrerà avere riguardo all’utilizzo dei mezzi e alla proprietà degli stessi, anche se è stato sottolineato che non sarà sufficiente solo il rapporto di proprietà a far propendere per l’esistenza o meno della discontinuità, soprattutto in quei casi in cui a prevalere è l’elemento della mano d’opera o si ravvisa un impiego di mezzi non troppo complessi (ipotesi che potrebbe ravvisarsi anche nell’edilizia).
Pertanto, a causa delle difficoltà di rintracciare elementi chiari ed univoci per applicare una disciplina piuttosto che un’altra, nonché sulla base dell’esistenza delle c.d. clausole sociali, ribadita anche nel nuovo codice degli appalti, che impongono precise prescrizioni alle imprese subentranti, la Confindustria sottolinea l’importanza di costituire, a breve, un gruppo di lavoro ad hoc che possa aiutare ad individuare caso per caso le soluzioni più adeguate. L’Ance ha già provveduto a richiedere di far parte del suddetto gruppo.
Nelle more, la circolare suggerisce che, in linea di massima, nei casi in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, l’elemento di discontinuità che può concretare laspecifica identità dell’impresa dovrà essere costituito dalla sua autonoma e originale organizzazione del lavoro, che verrà applicata a tutti i lavoratori.
1 allegato
Circolare Confindustria n. 19986
Nella Gazzetta Ufficiale n. 235/2016 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 185/2016, con il quale sono state introdotte modificazioni correttive ai decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151, entrate in vigore l’8 ottobre scorso.
Si segnalano, in particolare, le seguenti innovazioni.
Capo I, Art. 1) - Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 81/2015
Apprendistato
In ordine all’apprendistato di alta formazione e ricerca, con modifica del comma 4 dell’art. 45 e al fine di semplificare l’iter per l’adozione delle regolamentazioni regionali dei profili formativi, viene previsto che le stesse siano definite non più “in accordo con” ma “sentite” le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Con modifica del successivo comma 5, viene precisato che, in assenza delle suddette regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’istituto è disciplinata dal decreto ministeriale 12 ottobre 2015 sugli standard formativi (in vigore dal 5 gennaio scorso). Fino alla regolamentazione regionale, sono fatte salve le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con università, istituti tecnici superiori e altre istituzioni formative o di ricerca, alle quali era rimessa, nella relativa disposizione originaria, l’attivazione di tale apprendistato.
Con l’inserimento del comma 2-bis all’art. 55, per i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi della previgente disciplina di cui al d.lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato) e ancora in corso, è prevista la possibilità di proroga fino ad un anno nel caso in cui alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito il relativo titolo di studio.
Lavoro accessorio (c.d. voucher)
E’ stato introdotto, a modifica del comma 3 dell’art. 49 del Dlgs n. 81/2016, ai fini di una maggiore tracciabilità dei buoni lavoro, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati relativi al lavoratore nonché il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Resta fermo quanto previsto al comma 6 dell’art. 48 in merito al divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Capo II, Art. 2) - Modificazioni al D.Lgs. n. 148/2015
Riforma ammortizzatori sociali
Il Capo II, art. 2 del D.Lgs. n. 185/16, ha introdotto alcune misure correttive alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 148/15.
Si tratta, in particolare, della modifica della previsione di cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. n. 148/15, la quale obbligava a presentare le istanze di Cigo, a prescindere dalla causale, entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività. Con tale modifica, oggetto di apposita richiesta dell’Ance, a decorrere dalla scorso 8 ottobre, le istanze di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (gli eventi meteo in edilizia), potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Nell’ambito della Cassa integrazione guadagni straordinaria, la modifica ha interessato il co. 2 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 148/15, il quale prevedeva che la sospensione o la riduzione dell'orario non potesse decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di Cigs. Con tale modifica, anch’essa oggetto di apposita istanza dell’Ance, le sospensioni o le riduzioni dell'orario dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs.
Rilevante, inoltre, la modifica all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 14/15, che incentiva la trasformazione dei contratti difensivi, stipulati prima del 1° gennaio 2016 e in corso da almeno 12 mesi, in espansivi, fermo restando che la riduzione di orario non sia superiore a quella già concordata. In tale circostanza, infatti, ai lavoratori spetterà una integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale ante trasformazione del contratto, mentre il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione di tale trattamento, non imponibile ai fini previdenziali, almeno sino alla misura dell’integrazione originaria.
La modifica all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/15 consente, per l’anno 2016, alle Regioni e Province autonome, di poter utilizzare, fino al 50% delle risorse assegnate per la mobilità e la Cig in deroga, e preferibilmente nelle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 27 della L. n. 134/12, dette risorse per aumentare la durata di tali trattamenti.
Infine, con la modifica al co. 11 dell’art. 44 del D. Lgs. n. 148/15, sarà possibile concedere un ulteriore intervento di CIGS, della durata massima di 12 mesi, in favore delle imprese che hanno superato il tetto di durata massima previsto ed operano in un’area di crisi industriale complessa, a condizione che presentino un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione.
Capo III, Art. 4) – Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 150/2015
Apprendistato
Viene modificata la rubrica dell’articolo 32, con eliminazione del riferimento all’apprendistato di alta formazione e ricerca, poiché gli incentivi ivi previsti attengono solo l’apprendistato di primo livello.
Con l’obiettivo di potenziare la sperimentazione dei percorsi formativi per l’apprendistato di primo livello e per l’alternanza scuola-lavoro, viene anche riformulato il primo periodo del comma 3 del medesimo articolo, al fine di consentire l’utilizzo, per l’anno scolastico 2016/2017, delle risorse già destinate all’anno scolastico 2015/2016 e non utilizzate.
ANPAL - ISFOL
Con inserimento della lettera q-bis all’art. 9, comma 1, è riconosciuto all’ANPAL lo svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 10, si prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, l’ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, assume la denominazione di INAPP, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
Capo IV, Art. 5) – Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 151/2015
Collocamento obbligatorio
Con riferimento alle modifiche apportate al Capo IV della Legge n. 68/1999 (Legge sui disabili), si sottolinea che all’art. 4, comma 3 bis, è stata estesa anche ai lavoratori con riduzione di capacità lavorativa pari al 60% (già prima dell’inizio del rapporto di lavoro), la possibilità di essere computati nella quota di riserva ai fini degli adempimenti previsti per le assunzioni di personale disabile.
All’art. 15, comma 4, inoltre, è stata aumentata la sanzione prevista in caso di inottemperanza all’obbligo di assunzione pari, a partire dall’entrata in vigore della norma (8 ottobre 2016), a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3 bis (€ 30,64).
È stato, inoltre, inserito un comma aggiuntivo (4bis) che prevede, comunque, l’applicazione, per le violazioni suddette, della procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Ciò comporterà per il datore di lavoro la possibilità di presentare, agli uffici competenti, in caso di accertato inadempimento da parte degli organi ispettivi, la richiesta di assunzione o della stipula del contratto di lavoro con la persona disabile, al fine di poter beneficiare della riduzione di un quarto della sanzione.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act), nel modificare l’art. 3 della L. n. 68/99, ha previsto, con decorrenza gennaio 2017, che l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge medesima da parte dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non insorge più solo in caso di nuova assunzione (Jobs Act – Dlgs sulle politiche attive, sulla semplificazione e sulla attività ispettiva).
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
Con modifica del comma 4 dell’art. 26, viene estesa ai consulenti del lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di trasmettere i moduli telematici relativi alle dimissioni volontarie e alla risoluzione consensuale.
Il Ministero del lavoro ha pubblicato, sul portale cliclavoro.gov.it, un avviso con il quale si rende nota la sospensione temporanea dei servizi online relativi a “Dimissioni Telematiche”, Autocertificazione Esonero 60X1000”, “Deposito contratti”, “Offerta di conciliazione” e “Cigs online”.
\r\nNel merito, con la nota n. 5456/2016 e con la nota integrativa n. 5499/2016, sono state fornite le istruzioni operative per la comunicazione delle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
\r\nIl dicastero specifica che l’utente dovrà compilare e trasmettere il modulo allegato alla nota n. 5456/16, scegliendo una delle seguenti modalità:
\r\nNelle ultime due ipotesi, la documentazione dovrà essere inviata, tramite posta elettronica, alla casella del datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore stesso, nonché al seguente indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
\r\nIl modulo, debitamente compilato, dovrà essere firmato dal lavoratore, e dall’operatore che ha supportato l’utente nella procedura.
\r\nSaranno ritenute valide le comunicazioni, effettuate tramite una delle suddette modalità, riferite ad eventi verificatisi dal 3 ottobre scorso.
\r\n2 allegati
\r\n