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Sospensione del versamento dei contributi , art. 18 D.L. n. 23/20 – Istruzioni operative

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 1754/20, ha fornito le istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti contributivi in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, così come previste dal D.L. n. 23/20.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che le  disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del D.L. n. 23/20, relative al requisito della riduzione del fatturato,  operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020 e, pertanto, si applicano anche per un solo mese.

Il comma 5 del suddetto  art. 18 prevede, con esenzione dalla verifica del requisito del fatturato, che la sospensione dei versamenti interessi anche i soggetti che abbiano iniziato l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019; lo stesso comma 5, inoltre, riconosce il beneficio della sospensione contributiva anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore per la cui individuazione è in corso un’interlocuzione con i Dicasteri competenti. Solo all’esito di tale interlocuzione l’Inps, con separato messaggio, fornirà le opportune indicazioni operative.

Per quanto riguarda le modalità di sospensione, le aziende con dipendenti dovranno  inserire i codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens, dichiarando, in questo modo, di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga con scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende dovranno inserire nell’elemento , , i  seguenti codici:

• “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;

• “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;

• “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 comma 5”.

Nell’ipotesi di  rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata utilizzando il modello F24 con i codici contributo ordinari (DM10 per i dipendenti).

L’Inps, inoltre, ha fornito le indicazioni operative ed i relativi codici anche con riferimento ai committenti ed ai liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata.

In particolare:

  • per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/20, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore “28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
  • per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore “29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
  • per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore “30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.

1 allegato

Messaggio n. 1754 del 24-04-2020

Mascherine in edilizia - INAIL - Elenco autorizzati validazione straordinaria

Aggiornata la scheda sulle mascherine, a seguito della pubblicazione, da parte di Inail, dell’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati positivamente dall’Inail, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, in deroga alle procedure ordinarie.

L’elenco sarà periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi dpi validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.

Di seguito il link

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-20.pdf

La lista si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.

Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei dpi, Inail ha anche aggiornato le Faq https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-emergenza-covid-19_6443145530913.pdf, che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall’Istituto.

1 allegato

Utilizzo mascherine in edilizia NUOVA

Opere pubbliche e edilizia: Protocollo anti contagio del 24 aprile

 

Il Protocollo in oggetto, emanato in data 24 aprile, fa integralmente rinvio al Protocollo confederale del 14 marzo 2020, relativo a tutti i settori produttivi, ed integrato, a sua volta, nella medesima data.

Per comodità di lettura, nel file allegato, sono state evidenziate le parti che hanno subito modifiche rispetto alla versione del 24 marzo.

Le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, integrato il successivo 24 aprile 2020, e si applicano nelle opere pubbliche.

I soggetti che hanno condiviso l’intesa sono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Nelle premesse del documento viene ripreso quanto riportato dal Protocollo confederale: viene favorito il lavoro a distanza, garantendo supporto al lavoratore.

Viene richiesto il rispetto del distanziamento sociale anche in cantiere.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, sono adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede  ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. Viene inoltre chiarito che i committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

Le aggregazioni sociali devono essere evitate anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Al punto 5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, è stata inserita una misura che coinvolge il coordinatore in fase di progettazione: quest’ultimo deve adeguare la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo, assicurandone la completa attuazione, con il coinvolgimento del RLS/RLST. Tale misura riguarda gli appalti aggiudicati, ma non ancora in fase di esecuzione, per i quali devono essere predisposte le misure anti contagio.

Nel medesimo paragrafo è previsto che il datore di lavoro si assicuri che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Si segnala che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 104, comma 4, prevede che tale servizio di primo soccorso possa essere organizzato dal committente.

Il paragrafo 10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE prevede le varie modalità con le quali si esplica il monitoraggio dell’applicazione e della verifica del Protocollo di regolamentazione, mutuandoli dal Protocollo confederale.

Ove siano presenti cantieri di grandi dimensioni, potrà essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Al proposito, le procedure emanate dalla CNCPT sulla base del Protocollo del 24 marzo scorso, firmato dalle parti sociali dell’edilizia, stabiliscono che il datore di lavoro costituisce un comitato interno per la verifica del Protocollo, anche con la partecipazione di RLS/RLST o organismo paritetico.

A seguito del nuovo Protocollo confederale, le parti firmatarie del protocollo MIT hanno previsto anche l’istituzione del Comitato Territoriale, composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza (CPT o ente unico formazione e sicurezza), con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali (delegati parti datoriali e parti sindacali). Il Comitato territoriale avrà la finalità di supportare, organizzare e monitorare la prevista attività degli enti paritetici e degli RLST. Il Comitato territoriale, nel quale sarà presente anche l’Associazione datoriale, avrà anche il compito di coordinare le norme del Protocollo con le eventuali specifiche misure che si rendessero necessarie a livello territoriale, ad esempio Protocolli regionali, disposizioni locali in tema di organizzazione del lavoro, etc., avvalendosi eventualmente anche del coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19, comprese le committenze pubbliche.

PROTOCOLLO CANTIERI - 24 APRILE MIT.

 

Covid19 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata  circolare n. 149/20, fornisce alcune  raccomandazioni alle proprie strutture territoriali per aderire alle richieste dei Prefetti di contribuire alle verifiche sulle  condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, nei casi consentiti.

In particolare, facendo seguito  alla circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 del 14 aprile 2020, l’INL  indica criteri univoci di “perimetrazione”, sia per quanto riguarda i rapporti  di collaborazione con le prefetture sia per l’attuazione delle relative procedure attuative.

A tal riguardo, sulla scorta della richiamata circolare del Ministero dell’Interno, viene espressamente ricordata la possibilità per i Prefetti di “…..chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori”.

In virtù di tale indirizzo, il supporto alle Prefetture da parte degli organi ispettivi non dovrà consistere nell’ordinaria attività di verifica effettuata sul territorio, tenuto conto che questa è stata temporaneamente sospesa.

La principale attività, nel contesto emergenziale, dovrà essere finalizzata ad accertare l’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.

Tale verifica dovrà essere effettuata in collaborazione con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali.

Gli ispettori del lavoro, ad ogni modo, non potranno esimersi dalla normale attività ispettiva propriamente detta, in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate nei luoghi di lavoro.

Analogamente, sono ritenuti indifferibili gli accertamenti di polizia giudiziaria, sempre che si tratti di interventi mirati a soddisfare la loro peculiare e tipica finalizzazione in virtù di una programmazione previamente concordata di liste di aziende da controllare, che  comportino un impiego selettivo di personale, su base volontaria e per il quale si disponga di adeguati dispositivi di protezione.

La nota in oggetto fornisce infine i seguenti allegati: 

le linee guida la verifica del “protocollo anti-contagio”,

un modello di verbale di accesso e verifica, denominato Covid-19,

una lista di DPI (Dispositivi di protezione individuale), con le relative istruzioni di utilizzo da parte  del personale ispettivo.

Per il settore edile, come noto, le parti sociali hanno sottoscritto il 24 marzo scorso un apposito Protocollo che recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT,  integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

Le parti sociali dell’edilizia stanno provvedendo, congiuntamente, ad inviare il suddetto Protocollo alle Istituzioni competenti, incluso l’Ispettorato nazionale del lavoro.

1 allegato

Nota INL n. 149 con allegati

Durc on Line - Messaggio Inps n.1703

Si trasmette, per opportuna informativa, il Messaggio Inps n.1703 del 21 aprile 2020.

Tale Messaggio fa seguito al precedente n.1546, attraverso il quale  l’Istituto aveva annunciato l’implementazione della funzione “Consultazione” del servizio DURC online, rendendo così disponibili sia i DURC online in corso di validità (con validità di 120 giorni dalla data della richiesta), sia quelli con scadenza prorogata al 15 giugno (Cfr. news del 10 aprile 2020 -Durc on Line - Messaggio Inps n. 1546).

Con il Messaggio in oggetto, l’Inps fornisce le indicazioni relative alle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa.

Viene anche ribadito che i Durc On Line che vengono restituiti dal sistema, indicano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata in quanto ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione (Cfr. news del 30 marzo 2020  - INPS – Messaggio n. 1374 indicazioni operative rateazione debiti e Durc On Line).

1 allegato

Inps - Messaggio 1703

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