Sono online la Guida utente e il facsimile di domanda per le imprese che vogliono prenotare i rimborsi di Impresa Sicura, il nuovo bando attivato da Invitalia che consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Le imprese interessate potranno dunque avere maggiori delucidazioni sulla fase di prenotazione del rimborso, i prerequisiti necessari, le modalità operative e altre informazioni utili.
Si ricorda che è possibile inviare la prenotazione del rimborso dalle ore 9.00 dell'11 maggio prossimo, attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/
Allo stesso indirizzo è attiva anche la pagina di test per la prenotazione, che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione.
Con l’allegato messaggio n. 1822/20, l’Inps, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti, ha ritenuto opportuno riepilogare le regole amministrative relative al rapporto tra i trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.lgs n. 148/15, che stabilisce espressamente il principio di prevalenza del trattamento di CIG su quello di malattia, l’Istituto, sulla scorta di due precedenti circolari, la n. 197/2015 (Cig) e la n. 130/2017 (FIS), ha confermato, anche con riguardo alle domande di CIG, FIS, CIGD intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19 , il seguente indirizzo amministrativo.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. In tale circostanza il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Se lo stato di malattia precede l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
Messaggio Inps n.1822 del 30-04-2020
Si allega, per opportuna informativa, la circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio scorso, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle diposizioni introdotte dal DPCM 26 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, nonché le relative FAQ - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo per la c.d. “fase 2”.
La circolare, nel ricordare che le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile si applicano, sull’intero territorio nazionale, dal 4 maggio al 17 maggio 2020, ha chiarito che sono consentiti, in via generale, e ora anche in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (…), ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a).
Confermato, poi, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative (…).
Resta consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta fatto rientro, non saranno più consentiti gli spostamenti fuori dalla Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento suddetti.
Al riguardo è stato, inoltre, chiarito che, in caso di eventuali controlli, la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili), idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Confermato, poi, con riferimento alle attività produttive industriali e commerciali di cui all’art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, che la prosecuzione di tutte le attività consentite è subordinata al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e il protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo scorso, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema di verifica non si baserà più sulle comunicazioni ai Prefetti, ma sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli suddetti.
Chiarito, inoltre, che il DPCM, rinviando espressamente ai contenuti dei suddetti protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi contenute la natura di misure di contenimento del contagio e, pertanto, la loro violazione comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.
La verifica di eventuali illeciti penali dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di salute e sicurezza disciplinato dal D.Lgs n. 81/2008.
Al di fuori di tali ipotesi, si procederà sulla base di quanto previsto dal suddetto art. 4 del D.L n. 19/2020 che prevede, per talune ipotesi di violazioni delle misure anti contagio, la possibilità da parte dell’organo competente, già all’atto dell’accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per un periodo non superiore a 5 giorni.
Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del Prefetto, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.
E’ stato, inoltre, chiarito che l’obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente per le attività sospese (non incluse nell’allegato n. 3) e al fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino.
Alle Regioni viene affidato il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive.
Nell’ipotesi in cui dovesse emergere un aggravamento, le Regioni, d’intesa con il Ministro della Salute, potranno attuare misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive del territorio interessato dall’aggravamento.
Ribadito, inoltre, all’art. 10, che continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Si riportano, inoltre, per quanto di interesse, le seguenti FAQ pubblicate sul sito del Governo:
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?
Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte?
Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.
Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).
I cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
Invitalia ha lanciato il Bando “Impresa Sicura” a sostegno della continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese.
Il Bando è rivolto alle imprese di ogni dimensione, operanti in Italia, e può contare su 50 milioni di euro (Fondi Inail, art 43 DL Cura Italia del 17 marzo 2020), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria, disposti con successivi provvedimenti.
E' possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per acquistare dispositivi e altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento dell’emergenza COVID-19 e le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Sono ammissibili le spese effettuate tra il 17 marzo e la data di invio della domanda di rimborso per l’acquisto di:
Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa.
Tre le fasi del bando:
Questo il link per avere ulteriori dettagli: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura
L’Inps, facendo seguito alla propria circolare n. 52/20, già oggetto della news del 16 aprile 2020, ha fornito, con l’allegato messaggio n. 1789/20, alcuni chiarimenti in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti contributivi di cui all’art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/20, per i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e per i quali le aziende, avendo già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020, non hanno indicato il codice importo, richiamato dalla citata circolare 52/20.
Nel caso di specie, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere la sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
La stessa modalità si applica anche con riferimento alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione, ricorda l’Inps, deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata che si trovino a non aver indicato il codice potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens. In particolare le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del D.L. n. 18/20, dovranno inserire il codice “27”
Relativamente alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, come prevista dal D.L. n. 23/20, anche in questo caso le aziende, che si trovino nella condizione di aver già trasmesso il flusso Uniemens, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
Decorsa la data del 20 maggio 2020, per la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens del mese di febbraio e di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.
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