A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 23/20, che ha previsto, tra l’altro, ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi, l’Inps, con l’allegata circolare n. 59/20, ha fornito le relative istruzioni ad integrazione delle disposizioni amministrative già emanate con la circolare n. 52/20.
Rispetto a quanto disciplinato dall’art. 18 del D.L. n. 23/20, viene confermato che il raffronto tra i ricavi o compensi, che nelle imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro deve essere in diminuzione di almeno il 33 per cento, mentre in quelle che superano i 50 milioni di euro di almeno il 50 per cento, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile.
In questo modo sarà possibile applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
L’Inps ricorda, altresì, che le disposizioni richiamate dall’art. 18 del D.l. n. 23/20 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 e che i versamenti per i predetti mesi sono sospesi anche per le imprese che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. In tale caso, la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Viene chiarito inoltre che, per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di determinati settori, regioni o tipi di imprese e, pertanto, non rientra tra gli aiuti c.d. di Stato.
Viene confermato che la sospensione non si applica al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine di sei mesi per le richieste di rimborso delle prestazioni di Cassa integrazione).
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.
Per quanto riguarda le modalità operative, le aziende dovranno inserire nell’elemento, i seguenti codici di nuova istituzione:
L’Istituto, previa istruttoria, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando, come sopra evidenziato, l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.
La sospensione contributiva, ricorda l’Inps, si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In relazione a quanto previsto dall’art. 60, comma 1, del D.L. n. 18/20, che stabiliva la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.L. n. 23/20, l’Inps ricorda che tali versamenti vengono considerati tempestivi se sono stati effettuati entro il 16 aprile 2020.
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L’Inail, con l’allegata circolare n. 21/20, ha fornito le istruzioni operative in merito alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 27/20 e dal D.L. n. 23/20.
L’Istituto ha altresì ritenuto opportuno confermare che, con una circolare di prossima emanazione, verranno fornite ulteriori istruzioni sia riguardo il rinvio a settembre della ripresa dei versamenti sospesi, così come previsto nel cosiddetto decreto “Rilancio”, sia in relazione alle modifiche al periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva, di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/20 apportate dalla legge di conversione n. 27/20 e oggetto di ulteriore intervento sempre nel medesimo decreto “Rilancio”.
La circolare in oggetto, in particolare, riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33 per cento o del 50 per cento, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente.
Nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate al riguardo, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Per le imprese operanti nei comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta ferma la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e la ripresa dei versamenti, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio”, dal 1° maggio fino al 31 maggio 2020.
L’Istituto ricorda inoltre che sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Anche in questo caso, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio”, la ripresa dei pagamenti deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, devono essere stati effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.
I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai decreti legge n. 9/20, n. 18/20 e n. 23/20 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni, con versamento delle rate sospese nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
L’Istituto evidenzia inoltre che è in corso di realizzazione un apposito servizio online con cui gli interessati dovranno comunicare di aver effettuato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio.
In attesa del servizio online, per i casi urgenti come quelli relativi alla sospensione delle rate mensili delle rateazioni concesse ai sensi della L. n. 389/89, i beneficiari sono tenuti a trasmettere tale comunicazione tramite Pec alla sede competente.
Reso disponibile il servizio online, la comunicazione dovrà essere ripresentata, anche da chi ha già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alla circolare Inail n. 11/20 e già oggetto della comunicazione Ance del 30 marzo 2020.
La nota conclude riepilogando le specifiche disposizioni sulla proroga dei termini in materia di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione nonché, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
Tra gli allegati (n.5) alla circolare in parola , l’Inail ha reso disponibile uno specchietto riepilogativo delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti nei confronti dell’Istituto.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa esplicito rinvio alla circolare in commento.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di aprile 2020 è risultato pari a 102,5 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,00500000.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
4/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5
75% di 0,00000000 [indice aprile 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,000000
TOTALE = 0,500000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2020 ed il 14 maggio 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
L’Inps, con l’allegato messaggio n. 1997/20, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici di conguaglio da utilizzare in relazione agli ammortizzatori sociali per COVID , ha fornito alcuni chiarimenti.
In particolare, è stato disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione della denuncia Uniemens.
Il codice di conguaglio è, inoltre, visualizzabile all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari”, accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti.
L’Istituto ha altresì confermato che, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali e per le quali la copertura degli oneri resta a carico delle rispettive gestioni di afferenza, devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” - “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” - “Conguaglio assegno ordinario”).
Per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre i sopracitati limiti di fruizione, sarà necessario utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. “L004”), in quanto sono imputati su stanziamenti appositamente istituiti.
Per le imprese che abbiano fatto richiesta del pagamento diretto, sarà necessario inviare il modello “SR41”, semplificato; in questo caso il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00”.
Nel caso in cui i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino, invece, una frazione di mese, il flusso Uniemens dovrà essere compilato con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
1 allegato
Messaggio Inps n. 1997 del 14-05-2020
L’Inps, con l’allegata circolare n. 57/20, ha fornito le istruzioni operative relative all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani fino a trentacinque anni di età.
Il beneficio in esame (soggetto oggi unitariamente alla disciplina della legge n. 205/2017), così come modificata dalla legge n. 160/2019) è previsto a favore dei datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore) per un periodo massimo di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione del lavoratore con qualifica di operaio, impiegato o quadro, e può essere riconosciuto, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.
Ai sensi della normativa vigente, il limite anagrafico del giovane per l’applicazione dell’esonero strutturale per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è di 35 anni di età (ossia massimo trentaquattro anni e 364 giorni). A decorrere dall’annualità 2021, invece, il limite anagrafico sarà quello dei 30 anni di età (da intendersi ventinove anni e 364 giorni).
La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’esonero è elevato nella misura del 100 % nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello.
L’esonero contributivo attiene tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti contratti a termine, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato. L’incentivo è applicabile anche ai rapporti part-time e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Sono invece esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato (oltreché quelli di lavoro domestico), in relazione ai quali sono già previste aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Non rientra fra le tipologie incentivate neanche l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua.
I giovani assunti non debbono comunque mai essere stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva l’ipotesi di contratti di apprendistato svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
II datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di trentasei mesi e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
Si sottolinea che l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
Nel caso in cui il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, si determina la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Si evidenzia, infine, che l’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
L’esonero contributivo è cumulabile, invece, con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
c) con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”;
d) con l’incentivo “Occupazione NEET”;
e) con l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)” (v. decreto direttoriale Anpal n. 52/2020).
Per quanto attiene le specifiche condizioni per fruire dell’esonero in parola (tra le quali si rammentano, la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), l’esposizione dell’incentivo nelle denunce mensili Uniemens e quant’altro ivi non richiamato, si rimanda ad una attenta lettura della circolare in esame e della precedente circolare n. 40/2018, parimenti allegata.
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