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Nota Inail n. 948/20 Avviso pubblico ISI – conseguenze per emergenza COVID – 19

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ,  l’Inail con l’allegata nota n. 948/20, indirizzata ai responsabili delle strutture territoriali, ha fornito le  istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni relative alla sospensione dei termini amministrativi o alle proroghe per le fasi di realizzazione e rendicontazione delle attività connesse al  bando ISI.

In particolare, per le fasi di verifica amministrativa e tecnica, i termini ordinatori o perentori previsti nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio e fino al 15 aprile p.v.. La sospensione comprende anche il termine per l’acquisizione di eventuali integrazioni documentali e di ulteriori informazioni per la valutazione del progetto. In questo modo, il computo dei termini per adempiere a richieste di osservazioni e integrazioni di documentazione nella fase interna del procedimento e per l’eventuale riscontro, non deve tenere conto del periodo di sospensione.

La sospensione interessa altresì la decorrenza dei termini per le fasi di realizzazione e rendicontazione, relativamente ai progetti che hanno ricevuto il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza.

La nota in oggetto chiarisce poi che nel caso in cui per una particolare fase di esecuzione del progetto, specie nel caso di  opere edili, siano necessari tempi di realizzazione più lunghi, alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione dell’attività progettuale, è riconosciuta  la possibilità  di presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga dei termini oltre a quelli già considerati dal DL. N. 18/20 .

In conclusione l’Inal fornisce precisazioni sulle polizze fideiussorie di copertura sulle anticipazioni di finanziamento, indicando in particolare che, nel caso in cui sia concessa la proroga a chi avesse beneficiato di tale anticipazione, sarà necessario  presentare,  a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita. A tal riguardo l’Inail suggerisce alle imprese di rinviare le richieste di anticipazione nel caso di sospensione dei termini, tenuto conto che la durata complessiva della garanzia potrebbe superare i 12 mesi.

1 allegato

Inail nota n 948-2020 del 26 marzo

Sospensione termini per adempimenti e versamenti dei premi Inail – Nota Inail n. 11/20

In allegato la circolare Inail n. 11/20 con la quale sono state fornite le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In relazione alla sospensione per il periodo 23 febbraio 30 giugno 2020  dei termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi, in attuazione a quanto disposto dall’art. 37 del D.L. n. 18/20, avendo tale  disposizione una portata generale, sono sospese, a decorrere dal mese di marzo, le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per ritardato pagamento. Sono sospesi  inoltre i termini per la notifica delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019, sia nel caso di pagamento in un’unica soluzione sia delle quattro rate 2019.

In attuazione a quanto previsto dall’art. 60 del D.L. n. 18/20 sono state prorogate al 20 marzo le richieste di pagamento con scadenza 16 marzo. La proroga, in particolare, interessa le richieste di pagamento derivanti dalla lavorazione da parte delle  Sedi delle denunce web di iscrizione, di apertura di PAT e di variazione.

L’Istituto, in merito alla previsione di cui all’art 62, co. 2 del D.L. n. 18/20, che riconosce in favore delle imprese con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro (anno di imposta 2019)  la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020, con una precisazione ricorda che non sono previsti  versamenti ai fini dell’autoliquidazione per tale periodo.

Ai sensi dell’art. 68 sono inoltre sospesi i versamenti scadenti nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Sulla scorta di quanto comunicato in data 18 marzo 2020 dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, tutti i Durc che riportano come scadenza di validità una data compresa tra il  31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (compresi)  mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020. Nel caso in cui i richiedenti, ai quali fu già notificata la disponibilità di esito positivo di regolarità,  non fossero in possesso del documento, l’interrogazione dovrà avvenire tramite la funzione “Richiesta di regolarità” che consentirà di inserire i propri dati che potranno essere utilizzati anche dall’Inps per le relative richieste. Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa rinvio alla circolare in oggetto.

1 allegato

circolare Inail n-11-27-marzo-2020

INPS: circolare n. 45/2020 – congedi e permessi, indicazioni operative

L'Inps, con l'allegata circolare n. 45 del 25 marzo scorso, ha fornito indicazioni operative in merito a quanto previsto dall'art. 23 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, relativamente al "Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995 e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato".

Con riferimento al congedo riconosciuto ai datori di lavoro privati, per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni complessivi, l'Istituto ha chiarito che:

  • l'indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001, ad eccezione del comma 2[1];
  • il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

Per usufruire del congedo, sia a conguaglio[2] che a pagamento diretto[3], i genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni dovranno presentare istanza al proprio datore di lavoro e all'Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, mentre i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno presentare la domanda solamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro dovranno consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l'onere per i genitori, non appena sarà completato l'adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all'Istituto.

E' stato, poi, chiarito che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Ribadito, inoltre, che i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, saranno considerati come congedo COVID-19 e non dovranno essere computati a titolo di congedo parentale.

L'Istituto ha, altresì, chiarito che per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione della circolare, i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio istituiti per il congedo COVID-19.

Ribadito, inoltre, che il congedo COVID-19 è fruibile alle seguenti condizioni[4]:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting[5];
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Con riferimento, poi, al congedo previsto al comma 5 dell'articolo 23, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata[6], iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, è stato ricordato che è prevista la possibilità di fruirne anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 23 del decreto.

Confermato, inoltre, che i genitori potranno fruirne alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare, e in alternativa al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

Unitamente alle condizioni soprarichiamate, per usufruire di tale congedo, sarà necessario dimostrare, inoltre, che:

  • la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992;
  • il figlio è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

In merito, poi, all'ampliamento dei permessi ex L. n. 104/1992, con ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, l'Istituto ha chiarito che, tali permessi possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista, e possono essere fruiti anche frazionandoli in ore, secondo l'algoritmo riportato nella circolare.

Sono stati, inoltre, confermati gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n.3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Confermata, altresì, la possibilità per il lavoratore di assistere più soggetti disabili cumulando, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

Sono state, inoltre, fornite indicazioni operative ai datori di lavoro, per la compilazione delle denunce contributive e sono stati indicati i nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato, per una corretta gestione dei congedi eccezionali introdotti dal D.L. n. 18/2020 nel flusso Uniemens.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla circolare allegata.

[1] Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice

[2] L'indennità è anticipata, per contro dell'Istituto, dai datori di lavoro

[3] L'indennità è erogata dall'Istituto

[4] Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda

[5] L'eventuale richiesta verrà respinta

[6] Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n.104/1992

1 allegato

Circolare Inps n. 45 del 25-03-2020

CNCPT - CHECK-LIST – Verifica attuazione Protocollo Edilizia COVID-19

In allegato la check-list predisposta dalla CNCPT per supportare il lavoro dei tecnici ad integrazione della strumentazione utilizzata per le verifiche, la consulenza e l’assistenza alle imprese ed ai lavoratori in occasione delle misure di prevenzione per la diffusione del virus nei luoghi di lavoro ed in particolare in edilizia.

La check-list è stata elaborata, alla luce delle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso per il settore edile del 24 marzo u.s., per sistematizzare il controllo delle misure di contenimento e di prevenzione adottate nei cantieri rimasti aperti in conseguenza del DM-MiSE del 25 marzo 2020, che ha aggiornato l’allegato al DPCM del 22 marzo 2020.

Sono comprese nella check-list le fattispecie inerenti le casistiche previste nel Protocollo nei cantieri per le aziende e per i lavoratori secondo l’ordine previsto nel Protocollo stesso.

All.-1_-CHECK-LIST_Covid-19

Ammortizzatori sociali COVID – Circolare INPS n. 47/2020

In allegato la circolare INPS n. 47 del 28 marzo scorso, avente ad oggetto “Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme operative in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario,  cassa integrazione guadagni in deroga”.

Nelle premesse, la circolare specifica che la stessa è stata emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e fornisce prime indicazioni sulle misure straordinarie contenute nel decreto legge, dando conto che le stesse derogano alle vigenti norme che disciplinano gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la lettera A contiene disposizioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria, prevista dall’art. 19 del suddetto decreto legge, in parte già anticipate dalle ns. precedenti  comunicazioni (cfr. Ammortizzatori sociali – Prime indicazioni Inps msg. nn 1287/20 e 1321/20 e dalla Guida operativa in materia di lavoro).

Confermato che il trattamento riguarda i lavoratori che risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio scorso.

La causale COVID-19 può essere richiesta fino ad un massimo di 9 settimane, per periodi intercorrenti tra la suddetta data del 23 febbraio e il 31 agosto prossimo.

Non è previsto il pagamento del contributo addizionale né il periodo per tale causale è computabile ai fini di qualsiasi limite temporale previsto.

I lavoratori non devono possedere i 90 giorni di anzianità effettiva sull’unità produttiva.

Ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgersi, anche in via telematica, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva, l’INPS conferma che degli stessi, come anticipato nella sezione dedicata agli ammortizzatori sociali della Guida Operativa Ance,  non va data comunicazione all’Istituto e che, pertanto, non incidono ai fini del riconoscimento dell’integrazione.

Il termine per la domanda è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o la riduzione di orario. Il dies a quo, per gli eventi ricompresi tra la data del 23 febbraio e quella del 23 marzo, data quest’ultima in cui è stato pubblicato il messaggio INPS 1321, decorre dal 23 marzo scorso.

Tenuto conto dell’eccezionalità della nuova causale, le imprese non dovranno presentare né relazione tecnica né dimostrare la non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori.

Le aziende potranno richiedere il pagamento diretto senza dover dimostrare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

L’esistenza di eventuali ferie pregresse non è ostativa all’autorizzazione della domanda di CIGO.

Alle aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto viene riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19. In questo caso, le aziende devono indicare la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS al fine di consentire il monitoraggio dei diversi limiti di spesa previsti per i due ammortizzatori.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Le aziende interessate al cambio di ammortizzatore sociale  sono tenute ad inoltrare istanza nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero che, con decreto direttoriale, disporrà:

  • la sospensione del trattamento CIGS in corso, considerando tale quello perfezionato o attivato dopo la data del 23 febbraio 2020 e fino alla data di emanazione della circolare in oggetto,  indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”;
  • la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.

Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

Per quel che concerne l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), fermo restando quanto anticipato nelle precedenti comunicazioni Ance del 24 marzo scorso e nella Guida Operativa, si rimarca la possibilità che l'assegno ordinario, per la particolare causale Covid 19,  possa essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti  permane la possibilità di  anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione,  la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.  Anche nel caso in cui i datori di lavoro  abbiano in corso trattamenti di assegni di solidarietà, è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, l’Inps conferma che tale ammortizzatore sociale  trova soluzione in favore dei settori per i quali non sono previste tutele riconosciute dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, con le modalità previste dagli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili.

L’Inps  ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del D.L. n.  18/20, come già specificato dalla Guida operativa Ance, l’accordo sindacale costituisce condizione necessaria esclusivamente ai fini dell’autorizzazione alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti. A tal fine l’Inps considera esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione,  si fa esplicito rinvio alla circolare Inps in oggetto.

1 allegato

Circolare INPS 47 del 28-03-2020

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