Al fine della più ampia diffusione presso le Aziende, l’INAIL ha fornito le seguenti informazioni relative alla fruizione del beneficio della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
L’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (Decreto interministeriale 27.02.2019) riconosce una riduzione del tasso medio di tariffa alle Aziende che hanno attuato interventi volti al miglioramento della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.
Tali interventi e la relativa documentazione che ne comprova l’attuazione sono predeterminati dall’Istituto.
Per accedere al beneficio l’Azienda, di regola entro il 28 febbraio, deve presentare tramite i servizi online la domanda e la documentazione probante l’intervento o gli interventi attuati nel corso dell’anno precedente.
Interventi prevenzionali
In allegato è disponibile la comunicazione n. 6094 del 13.05.2020, disponibile sul sito www.inail.it, che include il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021 (da presentare entro il 28 febbraio 2021), relativo agli interventi migliorativi, adottati dalle aziende nel corso del corrente anno 2020, ed un documento di sintesi.
Nel modulo sono indicati gli interventi prevenzionali predeterminati e la documentazione ritenuta probante che dovrà essere trasmessa insieme alla domanda. È in corso di emanazione anche la Guida alla compilazione.
Rispetto all’anno precedente, gli interventi sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni:
A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
B: Prevenzione del rischio stradale
C: Prevenzione delle malattie professionali
D: Formazione, addestramento, informazione
E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: Gestione delle emergenze e DPI.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 100 ed in presenza dei requisiti, il richiedente accede al beneficio in argomento.
Requisiti
La domanda di riduzione è accolta in presenza dei seguenti requisiti.
1. Osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè in caso di inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30.01.2015.
L’azienda può dichiarare il possesso del requisito tramite dell’autocertificazione prevista dall’art.8 del D.M. 30.01.2015 che va presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (L’autocertificazione potrà essere predisposta sulla base del modello allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 marzo 2016, prot. 37/5081).
2. Regolarità contributiva.
3. Attuazione di interventi migliorativi della prevenzione. La presenza del requisito è verificata tramite la documentazione probante inviata secondo quanto stabilito dall’Istituto e specificato nel Modulo di domanda e nella Guida alla compilazione in corso di pubblicazione.
Misura della riduzione
A partire dall’anno 2019, la riduzione del tasso medio per prevenzione si applica anche allePAT di nuova costituzione (ossia anche per ditte/PAT attive per un periodo inferiore ad un biennio).
L’anzianità della PAT rileva esclusivamente per la determinazione della percentuale di riduzione applicabile, che è la seguente:
- nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%;
- dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno della medesima PAT, secondo la seguente tabella:
Lavoratori - anno Riduzione % |
Fino a 10,00 28 |
Da 10,01 a 50 18 |
Da 50,01 a 200 10 |
Oltre 200 5 |
Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito INAIL o contattare la Sede Inail competente per territorio.
3 allegati
1. Nuovo Modello - Riduzione Tasso per prevenzione
2. Mod 2021
3. SCHEDA SINTESI
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge n. 40/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 23/2020, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».
Tra le modifiche apportate in fase di conversione, si segnala, per quanto di interesse, la previsione inserita all’art. 29-bis recante “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”.
In particolare, all’articolo suddetto, è stato previsto, in linea con quanto richiesto dall’ANCE, che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087[1] del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto previsto dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ossia che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
La suddetta previsione di cui all’art. 42, come noto, aveva destato notevoli preoccupazioni, non solo in ordine alla qualificazione del COVID come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico, ma soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze ai fini della responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.
Con la previsione introdotta in fase di conversione del DL c.d. liquidità, all’art. 29-bis, invece, vengono meglio circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.
Sul tema si allega altresì la circolare della Confindustria:
Tra le ulteriori disposizioni di interesse, si segnala che l’art. 30, recante “Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”, è stato abrogato e sostituito dall’articolo 125, comma 5, del D.L. n. 34//2020.
Resta, invece, confermata la disposizione di cui all’articolo 41, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, relativa all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
Facendo seguito alla precedente nota n. 13/20, già oggetto della comunicazione Ance del 6 aprile 2020, l’Inail, con l’allegata circolare n. 22/20, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla tutela infortunistica per gli eventi legati al contagio da COVID – 19, cosi come previsto dall’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/20, convertito nella L. n. 27/20, come formalmente richiesto dall’ANCE in tutte le sedi istituzionali.
L’Istituto, dopo aver richiamato i principi generali in relazione ai contenuti del citato art. 42, già espressi nella precedente circolare n. 13/20 ed a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza, ha ritenuto opportuno evidenziare che la ratio che ha dato seguito a tale disposizione normativa è quella di escludere totalmente l’incidenza degli infortuni da COVID – 19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto tali eventi infortunistici non sono considerati direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro.
Ai fini assistenziali, pertanto, tali eventi devono essere trattati allo stesso modo dell’infortunio in itinere. Ciò sta a significare che al lavoratore viene riconosciuta la tutela assicurativa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico.
Fermo restando che la tutela infortunistica interessa i lavoratori che abbiano contratto il contagio in ambienti di lavoro, l’Inail richiama i principi cardine su cui si fonda l’accertamento nel caso di malattie infettive per le quali è difficile, se non impossibile, stabilire il momento del contagio.
In particolare, non potendosi ammettere nessun automatismo ai fini dell’ammissione alla tutela assicurativa, l’accertamento da parte dell’Inail deve trovare fondamento in elementi noti, e quindi indizi gravi, precisi e concordanti, sui quali si verrà a basare il principio della presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità della prova contraria a carico dell’Istituto.
A tal riguardo è necessario ricordare che, come espressamente precisato dallo stesso Istituto con la circolare n. 13/20, nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari, per i quali vige, in virtù dell’elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, la presunzione semplice di origine professionale, considerata l’elevatissima probabilità che tali operatori vengano a contatto con il COVID - 19. Ovviamente, tale casistica non esaurisce l’ambito di intervento della tutela assistenziale, dovendosi considerare casi residuali, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi di contagio o comunque indizi gravi precisi e concordanti tali da far scattare la presunzione semplice.
A tal riguardo, viene espressamente confermato che:” il riconoscimento dell’origine professionale del contagio è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”.
In virtù di tale chiarimento, pertanto, viene confermato che non devono essere confusi i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo da parte dell’Inail con quello per la responsabilità penale e civile del datore di lavoro, che va accertato con criteri diversi rispetto ai primi.
I presupposti della responsabilità, infatti, oltre a dover trovare conferma nella prova del nesso di causalità, devono trovare fondamento anche nell’imputabilità di una condotta quantomeno a titolo di colpa del datore di lavoro.
Visto e considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero, l’eventuale riconoscimento della prestazione assistenziale non costituisce presupposto per sostenere l’accusa in sede penale né tantomeno in quella civile, dove la colpa costituisce condicio sine qua non ai fini del riconoscimento della responsabilità datoriale.
Richiamando la massima della sentenza della Cassazione n. 3282/20, l’Istituto ha, in sostanza, confermato che la responsabilità datoriale è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche; nel caso di COVID – 19, quindi, dal mancato rispetto dei Protocolli e delle linee guida governative e regionali di cui all’art. 1, co. 14 del D.L. n. 33/20.
L’azione di regresso, non essendo subordinata ad una condanna penale, presuppone la configurabilità del reato perseguibile d’ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona che opera per suo conto.
Pertanto, l’attivazione del regresso, conclude l’lnail, non può basarsi sul semplice riconoscimento della tutela assistenziale, ma deve necessariamente essere collegata all‘imputabilità a titolo di colpa della condotta datoriale.
Al fine di gestire pertanto in modo omogeneo e secondo detti principi possibili azioni di regresso, l’Istituto raccomanda alle proprie Avvocature territoriali di trasmettere i relativi atti, accompagnati da una relazione che ne evidenzi i presupposti richiesti, alla Avvocatura generale.
Si fa riserva di fornire ogni ulteriore chiarimento in merito, considerata anche l’annunciata modifica legislativa da parte della Ministra del Lavoro.
1 allegato
Con l’allegato messaggio n. 2101/20, l’Inps, per facilitare le procedure di richiesta dei trattamenti di CIGO con causali “COVID-19”, ha reso noto di aver aggiornato la funzione “Copia domanda CIGO”, già esistente nella procedura “UNICIGO”.
Ciò consentirà alle aziende di inviare nuove domande basandosi sulle precedenti già inviate.
L’unico elemento che non sarà possibile copiare con tale funzione è il ticket, che pertanto dovrà essere comunque creato ed allegato alla domanda. Resta confermato che tutti gli ulteriori allegati, relazione tecnica e verbale di esame congiunto per le causali “COVID-19”, non sono obbligatori.
In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale “COVID-19”, dopo aver copiato la domanda originaria, utilizzando la funzione “Copia domanda”, dovrà esclusivamente essere variato il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro “G”; eventualmente potranno essere variati anche i nominativi dei lavoratori beneficiari, se diversi rispetto alla prima istanza.
Non dovranno essere compilati i quadri “I” (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) ed “L” (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) e non dovranno essere compilati nemmeno i quadri “D” (Dati ripresa attività) e “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali).
Per quanto sopra, pertanto, rispetto ai quadri “A” – “B” – “C” – “E” – “G”, utilizzando la funzione “Copia domanda”, i dati verranno riprodotti in automatico dalla precedente istanza, così come la lista dei beneficiari che comunque all’occorrenza potrà essere modificata.
L’Inps, con il messaggio in parola, produce in allegato un file excel semplificato per dichiarare il fruito CIGO, che dovrà essere allegato nelle domande di proroga con causale “COVID-19”.
In questo modo si potrà determinare, a consuntivo della CIGO richiesta, l’effettivamente fruito, che potrà liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili.
Dalla somma del numero dei giorni sarà possibile risalire al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.
A tal riguardo, si ricorda che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per una solo ora, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza e che si considera fruita una settimana, dividendo il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.
L’Inps conclude evidenziando che è stata implementata anche la funzione “Cerca esiti” - “Duplica domanda”, per rendere più rapido l’invio di nuove domande di assegno ordinario con causale “COVID-19”.
3 allegati
Messaggio numero 2101 del 21-05-2020
Messaggio numero 2101 del 21-05-2020_Allegato n 1
Messaggio numero 2101 del 21-05-2020_Allegato n 2
Per immediata opportuna informativa si allega la circolare Inail sul tema infortunio - Covid 19.
1 allegato