La CNCE con l’allegata comunicazione n. 728 del 16 luglio scorso, ha fornito aggiornamenti in merito alle novità introdotte, in materia di DURC, dalla Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio” recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché dal D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
In particolare, con riferimento alla soppressione del comma 1 dell’art. 81 del Decreto Rilancio, operata dalla legge di conversione del decreto stesso, la CNCE ha informato che, in mancanza di specifiche ulteriori anche a seguito delle azioni che stanno intraprendendo le parti sociali, anche il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020).
E’ stata, poi, riportata la previsione introdotta dal decreto Semplificazioni che esclude la possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella norma stessa (art. 8, comma 10). In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.
Nel far riserva di fornire eventuali successive indicazioni operative in merito, è stato, inoltre comunicato che l’Inps e l’Inail hanno già provveduto ad aggiornare i propri siti istituzionali alla sezione Durc, inserendo un banner che fa riferimento alle modifiche normative sopra indicate.
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Per opportuna informativa, si fornisce in allegato il messaggio Inps n. 2901/20, attraverso il quale l’Istituto previdenziale ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti in relazione alla nuova disciplina decadenziale prevista dal D.L. n. 52/20, per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza da COVID-19.
In particolare, tenuto conto dei termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, il nuovo disposto normativo prevede che le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO ) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In relazione agli effetti che discendono dall’applicazione del nuovo regime decadenziale e in conformità alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha chiarito che tale termine deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
In virtù di tale precisazione, nel caso in cui l’istanza di cassa integrazione interessi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. A titolo esemplificativo, quindi, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto, la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio, restando integrabile il periodo dal 1° all’8 agosto.
In tale circostanza il datore di lavoro dovrà comunque presentare una nuova domanda entro il 30 settembre, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176/20 è stato pubblicato il DPCM del 14 luglio 2020 che contempla ulteriori disposizioni attuative dei decreti-legge nn. 19/2020 e 33/2020 recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento dispone la proroga al 31 luglio 2020 delle misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 e riporta quali allegati 1 e 2, sostitutivi degli allegati 9 e 15 al medesimo decreto, rispettivamente, le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020 (non innovate rispetto alle precedenti per quanto di interesse riguardo a Formazione professionale, Noleggio veicoli e altre attrezzature e Congressi e grandi eventi fieristici) e le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, con specifiche previsioni per i singoli settori.
Sono altresì confermate e restano in vigore sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
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Con l’allegata circolare n. 84/20, l’Inps ha fornito le indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/20, nonché delle successive disposizioni derogatorie introdotte dal decreto-legge n. 52/20 in materia di ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, le novità che interessano il trattamento di Cigo e l’assegno ordinario per COVID-19 riguardano la richiesta delle ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e, in deroga a quanto disposto dal novellato art. 19 del D.L. n. 18/20, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.
Le indicazioni dell’Inps riguardano inoltre la regolamentazione del c.d. “periodo fruito”; la regolamentazione inerente la trasmissione della domande di Cigo e di Assegno ordinario; i termini di trasmissione delle domande e le risorse finanziarie.
In relazione alla possibilità di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, l’Inps ricorda che tale ulteriore periodo è precluso ai datori di lavoro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane. A tal fine, i datori di lavoro possono chiedere, con apposita domanda, di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro faccia richiesta di Cigo per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, i datori di lavoro sono tenuti ad allegare alla domanda un file excel compilato secondo le istruzioni fornite con nota Inps n. 2101/20 e già oggetto della ns. news del 22 maggio 2020, a cui si fa esplicito rinvio per gli opportuni approfondimenti.
In generale, conferma l’Inps, non occorre che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, fermo restando che devono essere obbligatoriamente collocate tutte nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
Come già precedentemente indicato, tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020; in ogni caso il trattamento non potrà essere riconosciuto, cumulativamente, oltre le 18 settimane.
In merito all’istruttoria delle domande con causale “COVID-19 nazionale”, essendo improntata alla massima celerità, le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. L’azienda pertanto non deve allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.
In relazione alla nuova regolamentazione inerente alla trasmissione della domande di Cigo e di assegno ordinario, l’Inps evidenzia che, all’atto della presentazione della richiesta di concessione della Cigo e dell’assegno ordinario, i datori di lavoro sono tenuti a compilare l’apposito campo presente nel modello di domanda, che consente di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver adempiuto all’obbligo di informazione e consultazione sindacale, così come previsto dal novellato art. 19 del D.L. n. 18/20, senza, comunque, dover presentare alcuna relativa documentazione probatoria all’istituto.
La nuova disciplina inerente ai termini di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale”, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ha altresì introdotto un regime decadenziale.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette e, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Con riferimento al pagamento diretto, la nota ricorda la possibilità di richiedere il pagamento diretto con anticipo del 40%. In questo caso il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.
In relazione alle misure di finanziamento dei trattamenti di Cigo e Assegno Ordinario in esame, che rientrano nel regime ordinario del D.Lgs. n. 148/15, la copertura degli oneri è assicurata dalle rispettive gestioni finanziarie, mentre il finanziamento statale che prevede l’incrementato delle risorse finanziarie, per un importo pari a 11.599,1 milioni di euro per l’anno 2020, serve a garantire l’erogazione delle prestazioni che fanno eccezione alle regole ordinarie e, nel caso dei Fondi, anche quelle che non trovano capienza nella disponibilità finanziaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 148/15.
L’Istituto ritiene opportuno ricordare che le aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “Covid-19 nazionale”, avendo fruito interamente delle 18 settimane, possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previsti dalla normativa generale, ferma restando la disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.
In particolare, per quanto riguarda la Cigo, le cause di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa devono essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.
In tal senso e a titolo meramente esemplificativo, l’Inps ricorda che è possibile accedere alla Cigo per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica, nonché nel caso in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avvenga per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. “EONE”.
Tenuto conto del carattere eccezionale, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e una delle suddette causali, la valutazione istruttoria non terrà conto della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento.
Per le domande in questione, si ricorda, non si applicano tutti i principi derogatori previsti per la specifica causale legata al COVID 19.
Si tratta degli obblighi relativi:
- al versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi c.d. “EONE”);
- alla procedura sindacale di cui all’art. 14 del d.gs. 148/2015, salvo quanto previsto per il settore edile dal comma 5 del medesimo articolo 14.
A tali periodi di Cigo, inoltre, si applicano i limiti di fruizione delle 52 settimane nel biennio mobile; 1/3 delle ore lavorabili; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo); il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni.
Infine, con particolare riferimento alla possibilità per le imprese che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di Cigs e che intendono sospendere tale programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica e accedere al trattamento di Cigo per COVID 19, l’Inps ricorda che la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS.
In questo caso i datori di lavoro, potendo usufruire, sempre a condizione di aver interamente fruito delle 14 settimane, di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento CIGO anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali informatici indicati nella circolare Inps n. 47/20 a cui si fa esplicito rinvio.
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Circolare Inps n. 84 del 10-07-2020
Con l’allegata circolare n.78/20, l’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali ordinarie, in deroga e dell’ assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali, cosi come previsto dal D.L. n. 34/20 e dal D.L. n. 52/20.
In particolare, la nuova disciplina dell’anticipo del pagamento diretto, in generale, interessa esclusivamente le domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 ma, chiarisce l’Istituto, si applica anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps e per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.
La presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e di assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione è iniziato prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.
Con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la domanda dovrà essere presentata tramite i consueti canali telematici , ossia “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, all’interno della procedura sarà possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”; in caso contrario, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; IBAN dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione specificate per ogni singolo lavoratore.
Se il datore di lavoro conferma l’opzione relativa all’anticipazione senza aver inserito tutti i suddetti dati, la domanda non potrà essere confermata né inviata. Ciò accadrà anche nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale.
In presenza di errori, verrà fornita l’informazione “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale.
L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel relativo numero di protocollo.
In fase di prima applicazione, il pagamento della anticipazione sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione.
La presenza di Comunicazioni Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi, che potrebbero pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo, impone alle aziende di verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere eventualmente alla loro correzione prima di inoltrare domanda.
Per il calcolo dell’anticipazione si farà riferimento al seguente algoritmo: massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.
Il massimale da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 per la CIG/GIGD/assegno ordinario è pari ad euro 1.199,72.
L’esito positivo dell’iter istruttorio viene comunicato all’azienda tramite l’utility “Esiti”, presente nella procedura dell’anticipo.
Essendo l’iter istruttorio e di pagamento interamente automatizzato, le Strutture territoriali dell’Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare informazioni mancanti né per variare gli esiti dell’istruttoria; a tal fine si raccomanda la massima accortezza nell’inserimento dei dati richiesti.
Per il pagamento del saldo, i datori di lavoro devono inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella risultante dal precedente capoverso.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
L’Inps procederà al recupero, nei confronti dei datori di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, anche per una delle seguenti ragioni: somme anticipate in eccesso rispetto all’importo spettante in fase di saldo con il modello “SR41”; somme anticipate a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale.
Il recupero degli indebiti potrà avvenire anche a seguito di un provvedimento di reiezione della domanda.
Al fine di consentire la corretta elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
L’Istituto conclude ricordando che il pagamento dell’anticipazione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.
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