Fornite dall’Inps, con l’allegato messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, alcune precisazioni in merito alla modifica, da ultimo introdotta dall’art. 81 del D.L. n. 34/2020 c.d. “decreto Rilancio”, all’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. “decreto Cura Italia”, già modificato in sede di conversione dalla L. n. 27/2020.
L’Istituto, nel richiamare quanto già comunicato con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020 (confronta comunicazione Ance del 21 maggio scorso), ha ribadito che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020. E’ stato, altresì, ribadito che sul punto era stato previamente acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Alla luce delle criticità connesse alla corretta interpretazione del testo, l’Istituto ha informato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle osservazioni pervenute, al fine, in particolare, della corretta trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).
Al riguardo, l’istituto ha informato che l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con la nota n. 6198 del 15 giugno 2020, ha chiarito che l’articolo 81 del D.L. n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».
Resta, pertanto, confermato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
Restano, dunque, confermate le indicazioni procedurali già fornite nel suddetto messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, ossia:
E’ stato, infine, ricordato che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
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Con l’allegato messaggio n. 2489/20, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 34/20 e dal decreto-legge n. 52/20, in materia di trattamento di integrazione salariale.
A tal riguardo, nelle more della pubblicazione di ulteriori e specifiche circolari, l’Inps, con particolare riferimento al trattamento ordinario di cassa integrazione e all’assegno ordinario, ricorda che le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione della Cigo o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, solo laddove interamente fruite le suddette nove settimane.
Il D.L. n. 52/20 riconosce, inoltre, alle aziende che abbiano fruito dei suddetti trattamenti per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima non potrà, in ogni caso, superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.
Per il periodo di trattamento non superiore a cinque settimane è stato individuato un iter procedurale semplificato, che consente ai datori di lavoro di accedere ai trattamenti, sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane, attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro presenti una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, l’istanza dovrà essere corredata da un file excel compilato (cfr Comunicazione Ance del 22 maggio 2020).
Con la procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende richiedono le ulteriori cinque settimane, senza allegare la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file excel, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. lgs n. 148/2015.
Con distinta e successiva domanda, ferma restando l’intera fruizione del trattamento di Cigo o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), le aziende potranno richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
In relazione ai termini di presentazione delle domande, il DL n. 52/20, entrato in vigore il 17 giugno 2020, ha previsto termini stringenti nonché introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO e CIGD.
In particolare, dal combinato disposto dal DL. n. 34/20 e dal DL n. 52/20, le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Per le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine, a pena di decadenza, è il 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.
Per ciò che concerne la CIG in deroga, Inps evidenzia che è disponibile, dal 18 giugno 2020, il nuovo applicativo per la richiesta direttamente all’Inps delle 5 settimane ulteriori, rispetto le prime 9 richieste alle Regioni.
In riferimento alle prestazioni a pagamento diretto e anticipo del 40%, sempre dal 18 giugno 2020 è possibile per le aziende presentare le domande, accedendo al nuovo sistema di pagamento diretto, con la possibilità di anticipo del 40%.
Nel caso in cui le aziende non ritenessero di voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia. In automatico la domanda è impostata sulla scelta di anticipazione del 40%; in questo caso dovranno essere forniti i dati per permetterne il pagamento da parte dell’Istituto - codice fiscale , Iban e ore di Cigo, Assegno ordinario e Cigd.
In fase di prima applicazione del meccanismo, il pagamento verrà disposto dall’Istituto anche in assenza dell’autorizzazione, al fine di rendere rapida l’erogazione del trattamento nei confronti dei lavoratori.
Per il pagamento diretto, essendo stata ulteriormente modificata la relativa disciplina dal D.L. n. 52/20, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
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Facendo seguito alla ns. news del 16 giugno e nelle more della pubblicazione delle indicazioni amministrative da parte dell’Inps, per opportuna informativa si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/20, è stato pubblicato l’allegato D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro."
In particolare il decreto, entrato in vigore in data 17 giugno 2020, prevede, all’art. 1, che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possano usufruire, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/20, convertito dalla legge n. 27/e s.m.i., di ulteriori quattro settimane anche per periodi aventi una decorrenza antecedente al 1° settembre 2020.
La concessione di tali ulteriori quattro settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine l’Inps, che è tenuta al relativo monitoraggio di spesa, non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori nel caso di sforamento, anche in via prospettica, della suddetta dotazione finanziaria, che costituisce un di cui dello stanziamento previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/20, convertito nella L. n. 27/20, pari a 2.740,8 milioni di euro, per il finanziamento delle quattro settimane per periodi usufruibili con decorrenza dal 1° settembre 2020.
Sempre in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del suddetto DL n . 18/20, come convertito nella L. n. 27/20 e s.m.i., per la presentazione delle istanze di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in deroga, in sede di prima applicazione, i termini previsti per l’invio delle domande sono stati spostati al trentesimo giorno successivo dall'entrata in vigore del decreto in oggetto e, quindi al 17 luglio 2020, nel caso in cui tale ultima data sia posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni o riduzione di orario.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione di orario che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale è stato spostato al 15 luglio 2020 (originariamente 31 maggio 2020).
Alle disposizioni relative ai suddetti termini, così come previsti dal comma 2 dell’art. 1 del Decreto in oggetto, non si applica quanto disposto dall'articolo 19, comma 2-bis del D.L. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20 e s.m.i., il quale prevede, nel caso in cui la domanda sia presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall’inizio delle sospensioni, che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non possa aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, anche in questo caso, in sede di prima applicazione, i termini per l’invio all'Istituto di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in oggetto (17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Gli articoli 2 e 3 del Decreto in oggetto prevedono, infine, la proroga al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di colf e braccianti agricoli e la proroga al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di ieri, un decreto-legge che prevede ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale.
In particolare, il testo dispone che:
Inoltre, sono stati prorogati alcuni termini del Dl 34/2020 (Misure urgenti per l'emergenza COVID-19) concernenti, in particolare, la presentazione delle istanze di regolarizzazione dei lavoratori stranieri sono prorogate dal 15 luglio al 15 agosto, ai sensi dell’ art. 103 del suddetto decreto, nonchè dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di maggio 2020 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,00625000.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
5/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,625
75% di -0,19512195 [indice maggio 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,000000
TOTALE = 0,625000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2020 ed il 14 giugno 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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