Per opportuna informativa, si fornisce, in allegato, la circolare Abi n. 696/20, nonché il relativo elenco delle banche aderenti, a seguito della Convenzione sottoscritta il 30 marzo scorso dalle Parti sociali Confederali e dalla stessa Abi, avente per oggetto una procedura semplificata per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario o in deroga a seguito dell’emergenza per COVID 19.
In particolare, si ricorda che la Convenzione interessa tutti i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 19 (Cigo e Assegno ordinario) e 22 (Cigd) del D.L. n. 18/20 che, anche in attesa del relativo provvedimento di autorizzazione, sono sospesi a zero ore e laddove vi sia stata richiesta del datore di lavoro di pagamento diretto da parte dell’Inps.
Per ottenere la relativa prestazione i lavoratori, attraverso l’apposita modulistica, devono presentare la richiesta alla propria Banca di riferimento che, se in convenzione, non chiederà l’apertura di un apposito conto corrente su cui accreditare l’importo, stabilito in misura forfettaria di 1.400,00 euro massimo per le 9 settimane di trattamento.
L’ABI ha invitato le banche, nell’applicazione della convenzione, a non addebitare oneri ed interessi a carico dei lavoratori, fermo restando che l’apertura del credito in conto corrente cesserà con il versamento dell’Inps dell’indennità o in caso di diniego dell’autorizzazione o comunque laddove la stessa non sia intervenuta entro sette mesi dall’apertura del credito. In queste ultime due ipotesi, la Banca potrà richiedere l’intero importo a debito al lavoratore, che dovrà provvedere entro quindici giorni ad estinguerlo. In caso di inadempienza del lavoratore, la Banca potrà richiedere detto importo, a titolo di anticipazione sull’intero trattamento economico spettante al lavoratore, direttamente al datore di lavoro in qualità di responsabile in solido.
Per quanto non richiamato nella presente comunicazione, si fa rinvio alla circolare in oggetto.
2 allegati
Lettera_circolare ABI prot. ucr 000696
Elenco PDF adesioni banche Convenzione CIG
In allegato, il DPCM pubblicato in G.U. Serie generale n. 97 dell’11 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Il decreto ha previsto, al fine di contenere il contagio sull’intero territorio nazionale, le seguenti disposizioni di interesse, che produrranno effetti dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
All’art. 1, comma 1, lett. a) è stato specificato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Confermato, alla lett. gg) del comma suddetto, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della L. n. 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e ribadito che gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della L. n. 81/2017 sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.
Raccomandata nuovamente, alla lett. hh), la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e confermate, in ordine alle attività professionali, le seguenti azioni:
a) massima attuazione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) attivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali.
Specificato all’art. 2 che sono sospese, su tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'integrato allegato 3, e che le stesse potranno comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Ribadito che restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3.
Chiarito, inoltre, che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Chiarito, altresì, che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
All’art. 4 sono state fornite specifiche indicazioni in merito agli ingressi nel territorio nazionale.
In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
A tal fine, è stato previsto che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
Sul punto è stato chiarito, al comma 9, che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra l’altro, ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovat motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto.
All’art. 5 relativo ai transiti e i soggiorni di breve durata, è stato previsto, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, che chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, delle comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia.
Previsto, inoltre, che cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.
Chiarito, infine, che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’Intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
1 allegato
Comunicata dall’INPS, con l’allegato messaggio n 1516 del 7 aprile scorso, la proroga fino al 13 aprile 2020 del termine per la fruizione dei 15 giorni di congedo di cui all’articolo 23 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,inizialmente previsto al 3 aprile.
Ciò in virtù della ulteriore proroga, disposta dal DPCM del 1° aprile scorso, del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
1 allegato
Con l’allegata circolare n. 8/20, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni nuovi chiarimenti in merito ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19.
Tra le novità, la nota ministeriale, ferme restando tutte le precedenti indicazioni operative fornite dall’Inps e già oggetto delle Comunicazioni Ance, a cui si fa esplicito rinvio, in relazione alla richiesta di Cigo per Covid 19 nazionale ha confermato, come auspicato, l’estensione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale a tutti i lavoratori assunti alla data del 17 marzo 2020, per un periodo massimo di nove settimane, decorrente dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
A tal riguardo, nel far riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni dell’Inps, a seguito di informali contatti, sembrerebbe che per tali lavoratori non sarà necessario presentare una nuova domanda ma sarà sufficiente una semplice comunicazione ad integrazione dell’elenco dei lavoratori già presentato.
Per quanto di propria competenza, il dicastero, in relazione alla possibilità di sostituire il trattamento straordinario, compreso quello riconducibile alla causale di crisi industriale complessa, con quello ordinario con causale “Covid 19 nazionale – sospensione Cigs, ha chiarito che verranno presi in considerazione sia i trattamenti di Cigs già autorizzati, sia quelli in corso di istruttoria le cui sospensioni o riduzioni di orario siano in corso alla data del 23 febbraio, considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data del 28 marzo 2020.
La circolare, infine, per quanto di interesse, dispone che per le richieste di CIG in deroga effettuate da imprese plurilocalizzate, ovvero con unità produttive/operative in cinque o più regioni o provincie autonome sul territorio nazionale, la domanda per l’ammissione al relativo trattamento vada presentata direttamente a Ministero del Lavoro. Il trattamento in deroga, vista la situazione emergenziale, potrà essere richiesto anche in favore dei lavoratori sospesi, che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite.
In allegato, per opportuna informativa, il Messaggio Inps n. 1546 relativo all’implementazione procedurale della funzione dell’applicativo Durc on Line.
Il Messaggio in esame, fa seguito al precedente n. 1374 del 25 marzo 2020, che ha illustrato le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in forza delle quali i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (cfr. news Ance INPS – Messaggio n. 1374 indicazioni operative rateazione debiti e Durc On Line del 26 marzo 2020). Viene ora comunicato che è stata rilasciata, sull’applicativo Durc on Line, l’implementazione procedurale della funzione, così da automatizzare la gestione della proroga di validità.
In tal modo saranno resi disponibili, attraverso l’accesso alla predetta funzione, sia i Documenti Durc On Line in corso di validità definiti secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (con validità di 120 giorni dalla data della richiesta), sia quelli con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
1 allegato
Messaggio numero 1546 del 08-04-2020