L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2020 è risultato pari a 102,5 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,01000000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1
75% di 0,00000000 [indice agosto 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,000000
TOTALE = 1,00000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2020 ed il 14 settembre 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2020 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,00875000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
7/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,875
75% di -0,19512195 [indice luglio 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,000000
TOTALE = 0,875000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2020 ed il 14 agosto 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2020 è risultato pari a 102,4 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,00750000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75
75% di -0,09756098 [indice giugno 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,000000
TOTALE = 0,750000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2020 ed il 14 luglio 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
In riferimento al beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, così come modificato dall’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, si segnala che, a seguito delle rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile, è stato emanato in data 4 agosto (registrato alla Corte dei Conti il 30 agosto 2020), l’allegato Decreto direttoriale che conferma, per il presente anno, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell'11,50%.
Nel far riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che l’Inps fornirà al riguardo, si ricorda che la misura agevolativa in questione, per effetto della legge di Bilancio 2019, non trova più applicazione sul calcolo del premio Inail.
Con riferimento a quanto stabilito con l'accordo 18 luglio 2018, si unisce la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, da applicare dal 1° settembre 2020.
Si uniscono, inoltre, i minimi di retribuzione per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti.
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tabella minimi settembre 2020
tabelle retributive apprendistato_ Impiegati
tabelle retributive apprendistato_ Operai