L’Inps, con il messaggio n. 3653/2020, ha fornito ulteriori istruzioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020[1] e s.m.i., in relazione alle casistiche riportate di seguito.
L’Istituto ha precisato, in primo luogo, che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (cfr. art. 26, commi 1 e 2) non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività tutelate dal legislatore con equiparazione, ai fini del trattamento economico, di tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Ne deriva che nei casi richiamati non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera qualora il lavoratore continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agile, poiché non si determina la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
Nell’ipotesi di malattia conclamata (cfr. art. 26, comma 6), invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione
previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
In secondo luogo, viene evidenziato che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa non è possibile riconoscere la tutela della quarantena ai sensi del citato art. 26, comma 1, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. (cfr. art. 19, d.l. n. 104/20 e § 10 della circolare Inps n. 115/20 (v. COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 115/2020).
Si precisa, inoltre, che in caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, gli stessi non siano tutelati dal comma 1 dell’art. 26, poiché, in base alle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, la tutela si ritiene ammessa solo in conseguenza di un provvedimento proveniente dalle autorità sanitarie italiane.
Infine, alla luce del principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia (cfr. art. 3, comma 7, d.lgs. n. 148/2015 e messaggio Inps n. 1822/2020 (v. INPS - Messaggio n. 1822/20 - Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali), si chiarisce che nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, stante la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.
[1] D.L. n. 18/2020, Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. (132)
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Facendo seguito al ns. comunicazione precedente e alla circolare n. 115/20 (illustrate rispettivamente con comunicazioni del 1° settembre e del 5 ottobre u.s.), aventi a oggetto le novità introdotte dal D.L. n. 104/20 in materia di ammortizzatori sociali COVID-19, con l’allegato messaggio n. 3525/20 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande di CIGO, CIGD e ASO con causale “COVID-19 con fatturato”, relative al secondo periodo di 9 settimane previsto e disciplinato dal D.L. citato.
Si ricorda che il D.L. 104/20 ha rideterminato in 18 settimane complessive (9+9), ricomprese nell’arco temporale dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, la durata massima dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che possono essere richiesti dai datori di lavoro nel secondo semestre 2020.
Il secondo periodo di 9 settimane (delle 18 complessive) può essere richiesto soltanto dai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane e purché quest’ultimo sia integralmente decorso. Pertanto, le domande di concessione delle seconde 9 settimane riguarderanno periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e, ovviamente, non successivi al 31 dicembre 2020.
Per tali domande è stata introdotta una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”. Si ricorda infatti che, con specifico riferimento a questo secondo periodo di 9 settimane, il D.L. 104/20 ha introdotto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, dovuto se e nella misura in cui il fatturato del primo semestre 2020 abbia subito una riduzione rispetto a quello del primo semestre 2019.
A tal fine, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio qui illustrato, all’interno della domanda di accesso al trattamento è contenuta la dichiarazione di responsabilità che il datore di lavoro deve rendere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nello specifico, l’azienda deve dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni (alternative tra loro):
L’INPS, ricorrendone i presupposti, autorizza il trattamento richiesto e, sulla base della suddetta dichiarazione di responsabilità, stabilisce se e in quale misura sia dovuto il contributo addizionale. In proposito, si ricorda che
Si ricorda, altresì, che, come chiarito dall’INPS nella citata circolare, l’eventuale riduzione del fatturato va attestata secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo del contributo addizionale, se e nella misura in cui sia dovuto, è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Come di consueto, l’istanza di accesso al trattamento va inviata esclusivamente per via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei Servizi online disponibili per la tipologie di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” e quindi alla voce “CIG e fondi di solidarietà”.
In base al trattamento da richiedere, a partire da quest’ultima voce il percorso è il seguente:
1 allegato
E’ stata pubblicata, lo scorso 30 settembre, l’allegata circolare n. 115/2020 dell’INPS con la quale sono state illustrate le novità apportate dal D.L n. 104/2020, c.d. decreto di Agosto, in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Facendo seguito alla ns.comunicazione precedente (cfr. Inps prime indicazioni sulla gestione dei trattamenti Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in Deroga -) e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha illustrato le innovazioni introdotte dal decreto e ha fornito istruzioni operative sulla gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e s.m.i..
Nella Circolare, si riportano di seguito due importanti chiarimenti forniti dall’Istituto, in merito al fatto che:
1 allegato
L’Inps, con la circolare n. 105/2020, ha fornito primi chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020[1], c.d. Decreto Agosto (cfr. comunicazione Decreto Agosto: prima nota di commento).
Beneficiari
L’esonero spetta, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021, a tutti i datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo), anche non imprenditori, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.
Al beneficio possono accedere i datori di lavoro che:
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono aver richiesto i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del predetto d.l. n. 104/2020, in ragione del regime di alternatività tra tali misure.
Pertanto, sarà possibile accedere al benefico in esame - e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18/20 - per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104/20) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio 2020. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Importo dell’esonero
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
L’ammontare del beneficio prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, poiché la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
Contribuzioni escluse dall’esonero
Si rammenta, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato all’osservanza di specifiche condizioni, in particolare al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ovvero a:
Ai sensi del decreto-legge n. 104/20, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve inoltre attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 del medesimo decreto, pena la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del predetto articolo 1 del d.l. n. 104/2020.
L’agevolazione in esame, inoltre, è rivolta ad una specifica platea di destinatari e, pertanto, si configura quale misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea (art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
Coordinamento del beneficio con altre misure
Il beneficio contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Considerato che il beneficio consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la cumulabilità con altri regimi agevolati è ammessa unicamente laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Si ribadisce, altresì, quanto sopra richiamato in ordine al regime di alternatività tra l’esonero contributivo di cui trattasi ed i nuovi trattamenti di cassa integrazione o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del d.l. n. 104/2020.
Si evidenzia, infine, che la normativa non preclude la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta del beneficio in esame, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa prevista dal citato decreto-legge n. 18/20.
Per quanto ivi non riportato, si rimanda alla circolare in oggetto e si fa riserva di ulteriori comunicazioni a seguito del messaggio che sarà emanato dall’Inps recante le istruzioni per la fruizione del beneficio in esame, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
[1] Art. 3 del decreto-legge n. 104/2020 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” 1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1. 4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 4 agosto 2020, l’Inps, con la circolare n. 110/20, ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/95 e s.m.i., che, anche per l’anno 2020, è stato confermato nella misura dell’11,50%.
La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.
L’agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale né in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. Non trova, inoltre, applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Non spetta altresì per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020).
Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola, e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “Rid - Edil”, presente nella sezione “comunicazioni online” funzionalità “invio nuova comunicazione” del portale informatico dell’Istituto.
Le istanze, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps, verranno definite entro il giorno successivo alla loro presentazione. In caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice “Autorizzazione 7N” per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.
Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio - dicembre 2020.
A seguito dell’autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens, utilizzando i codici causale:
L 206, per gli importi correnti, nell’elemento –AltreACredito - di –DatiRetributivi-;
L207, per il recupero degli arretrati, nell’elemento –AltrePartiteACredito - di -DenunciaAziendale-
Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione le aziende dovranno inoltrare l’istanza attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento. In questo caso, i datori di lavoro autorizzati, con codice 7N attribuito all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, per fruire del beneficio spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in questo caso, non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, mentre sarà valorizzato l’elemento -TipoLavStat- con il codice NFOR per gli operai non più in carico presso l’azienda.
La nota conclude ricordando che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2020 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2020 fino al 15 gennaio 2021.