Si informa che l’Inps, con il messaggio n. 4157/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla tutela prevista, a fronte dell’emergenza Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di particolare fragilità, per i quali l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione della relativa certificazione.
Nel riepilogare la disciplina dettata in materia dall’art. 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020[1] (c.d. decreto Cura Italia), così come modificato dalle relative disposizioni normative sull’emergenza susseguitesi nel tempo, l’Istituto rammenta, in particolare, che il decreto c.d. Agosto (comma 1-bis dell’art. 26 del d.l. n. 104/2020) ha innovato il suddetto articolo 26, disponendo, con l’attuale comma 2, un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela dei lavoratori in esame, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Nella riformulazione di tale comma, il legislatore, inoltre, ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992[2] e, pertanto, per accedere alla suddetta tutela, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Viene, infine, ribadito come, con l’attuale comma 2-bis, per i lavoratori fragili di cui trattasi, è previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
[1] Art. 26 del D.L. n. 18/20 e s.m.i.,
1. Il priodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
[2] Art. 3 della Legge n. 104/1992
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Con il messaggio n. 4222 dell'11 novembre 2020, l'INPS illustra il differimento al 15 novembre 2020 di termini decadenziali in materia di Cassa Covid, disposto dal Decreto Ristori Bis cfr. (Pubblicazione in GU del DL Ristori Bis – Disposizioni in materia di lavoro).
Ricordiamo che l’art. 12 comma 1 del D.L. n. 149/20 (c.d. Decreto Ristori Bis) proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20 e s.m.i., e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.[1]
Per quanto sopra, le Strutture territoriali dell’INPS provvederanno a definire le istanze di cui trattasi (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020.
[1] Il medesimo art. 12 comma 1 del D.L. n. 149/20, altresì, ha abrogato la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 12 del D.L. n. 137/20 (c.d. “primo Decreto Ristori”), che aveva fissato al 31 ottobre 2020 la scadenza dei termini decadenziali di cui sopra che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020.
1 allegato
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il D.L. n. 149/20 è in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 novembre 2020).
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo che l’art. 12 del decreto in esame interviene sotto due profili sulla cassa integrazione per COVID-19 disciplinata dal primo Decreto Ristori[1]:
Per completezza di informazione, si segnala che per entrambe le disposizioni di cui sopra è stabilito un limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro (di cui 41,1 milioni per i trattamenti di CIGO).[3]
Inoltre, con l’art. 13 del Decreto in esame viene introdotto, limitatamente alle c.d. Regioni rosse, un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Tale congedo è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e spetta alternativamente ad entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.
Per questi periodi di congedo è prevista, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa[4], nonché la copertura della contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità[5], iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
Le misure di cui sopra sono riconosciute nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020.[6]
Per completezza di informazione, si segnala che l’art. 14 prevede, limitatamente alle c.d. Regioni rosse e nella medesima fattispecie di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, un “bonus baby-sitting”[7] nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all’art. 2 comma 26 del legge n. 335/95, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per requisiti e condizioni di fruizione, si rinvia al testo del citato art. 14. Si evidenzia che, anche in tal caso, il bonus spetta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il suddetto “bonus baby-sitting” trova applicazione anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità [8], iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
[1] Art. 12 del D.L. n. 137/20. Cfr.Pubblicazione in GU DL Ristori - disposizioni in materia di lavoro.
[2] Ricordiamo che tale disposizione aveva fissato al 31 ottobre 2020 la scadenza dei termini di cui sopra che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020.
[3] L’INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il predetto limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriore domande.
[4] L’indennità è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/01, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
[5] Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92.
[6] Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio (comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e al MEF) e, qualora dallo stesso emerga il superamento del suddetto limite di spesa, l’Istituto procederà al rigetto delle domande presentate
[7] Diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel suddetto limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.
[8] Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92.
1 allegato
Nel sito del Ministero dell’Interno è disponibile il modulo di autodichiarazione[1] (da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) per motivare, nei casi consentiti dalla normativa, gli spostamenti con riferimento ai territori e/o agli orari per cui sono in vigore misure restrittive degli spostamenti medesimi, disposte a livello nazionale e/o locale, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19.
Tale autodichiarazione va utilizzata, tra l’altro, per spostamenti effettuati nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00, per la quale il DPCM 3 novembre 2020[2] (in vigore dal 6 novembre 2020) introduce in tutto il territorio nazionale il divieto di spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
[1] Si tratta dello stesso modulo già reso disponibile dal Ministero dell’Interno il 22 ottobre scorso, in occasione dell’emanazione delle ordinanze limitative degli spostamenti in fascia oraria notturna da parte delle Regioni Campania, Lazio e Lombardia.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4/11/2020, il DPCM 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Si segnala, in via preliminare, che la principale novità recata dal DPCM riguarda l’introduzione di più stringenti misure di contenimento, in aggiunta a quelle disposte per l’intero territorio nazionale, nelle Regioni che presentino livelli di rischio più elevati, rientranti rispettivamente nello “scenario di tipo 3” (c.d. Regioni “arancioni”) e nello “scenario di tipo 4” (c.d. Regioni “rosse”).
L’individuazione delle Regioni collocate nelle suddette categorie avviene con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.[1] Le corrispondenti misure di contenimento più restrittive, previste dal DPCM, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa ordinanza.
Le suddette ordinanze saranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative ordinanze, si segnala che nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in quello del Ministero della Salute sono indicate come attualmente ricomprese nell’area “arancione” la Puglia e la Sicilia e nell’area “rossa” Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.
Per quanto riguarda le Regioni “arancioni” il DPCM dispone:
Per le Regioni “rosse” il medesimo DPCM prevede, tra l’altro:
Per quanto riguarda le restanti misure di contenimento previste per le Regioni “rosse”, si rinvia all’art. 3 comma 4 del DPCM.
Si segnala, infine, che sia per le Regioni “rosse che per le Regioni “arancioni” è altresì previsto che con ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere disposta, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle ulteriori misure di contenimento sopra illustrate.
Passando a illustrare le misure valide per tutto il territorio nazionale, si segnala che la principale novità riguarda il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1 comma 3).
È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1 comma 3).
E’ stato ribadito l’obbligo, sull'intero territorio nazionale, di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1 comma 1). Ribadito, altresì, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1 comma 2). Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (art. 1 comma 9 lett. o).
Un’ulteriore novità riguarda la disposizione secondo cui i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (art. 1 comma 9 lett. s). Confermata la previsione volta a consentire lo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni. Confermato, altresì, lo svolgimento dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Si rileva inoltre quanto riportato alla lettera nn) del comma 9 dell’articolo 1, in ordine alle attività professionali, per le quali si raccomanda che:
Si evidenzia la conferma, all’articolo 4, delle disposizioni che richiamano il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.
All’articolo 5 viene raccomandato di differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
È, inoltre, fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto (Protocollo confederale e Protocollo dell’edilizia).
Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 6), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 7) e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi (art. 8), il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nei precedenti DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 13 ottobre 2020, alla cui illustrazione si rinvia (cfr. comunicazione Ance del 14 ottobre e del 26 ottobre 2020).
[1] Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.