Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi nel flusso Uniemens in relazione all’esonero previsto dall'art.3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 . Successivamente, con il messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020, a seguito delle richieste pervenute sono state fornite ulteriori precisazioni che con l'ulteriore messaggio n.4781 del 27.12.20 (allegato) sono state ribadite ed integrate prevedendo che :
a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
d) l’importo dell’esonero;
in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;
Alla luce del DPCM 3 dicembre 2020, emanato per fronteggiare l’emergenza Covid-19, e delle relative novità introdotte dagli ultimi provvedimenti normativi in materia lavoristica, si fornisce, in allegato, un aggiornamento della Guida operativa in materia di lavoro, alla data del 17 dicembre 2020.
Gli approfondimenti, corredati dai link ai principali documenti di riferimento, attengono i seguenti temi:
Si evidenzia che, in allegato alla Guida operativa, si forniscono, ad utilità delle imprese edili, uno specifico prospetto per la gestione del rapporto di lavoro in caso di quarantena del lavoratore e altre casistiche derivanti dall’attuale situazione emergenziale, nonché uno schema di sintesi sulle previsioni contemplate dal richiamato DPCM e dal relativo Allegato 20, inerenti al rientro in Italia da paesi esteri (in particolare nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021), comprensivo del modulo di autodichiarazione e del quadro sintetico della normativa di riferimento predisposto dal Ministero degli Esteri.
ll Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti la circolare n. 15350/117/2/1 del 5 dicembre 2020, con la quale fornisce indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo (cfr. documento Ance del 4 dicembre dal titolo “COVID - 19: DL 2 dicembre e DPCM 3 dicembre – ulteriori misure urgenti”).
Vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2020). L’articolo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da trenta a cinquanta giorni. É sulla base di questa previsione normativa che, all’art. 14 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato al 15 gennaio 2021.
Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)
Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge n.158/2020 detta una normativa specifica in materia. In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative.
Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.
Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del Governo.
La norma in commento viene integralmente recepita nell’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Si richiama, inoltre l’attenzione, sulla previsione di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.P.C.M., che conferma la vigenza del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.
La circolare si sofferma poi su:
Per quanto riguarda le modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli ingressi in Italia dall’estero, si rimanda al documento Ance del 10 dicembre dal titolo “DPCM 3 DICEMBRE – DISPOSIZIONI SUGLI INGRESSI IN ITALIA DALL’ESTERO”.
Il capo di Gabinetto sottolinea, infine, l’importanza di programmare controlli, specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale.
Andranno altresì sensibilizzati tutti gli attori della sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di rafforzare le risorse in campo in ragione della maggiore gravosità dell’impegno.
Analoga attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del nuovo D.P.C.M.
1 allegato
Si fa seguito alla comunicazione Ance dell’8 ottobre scorso, per informare che è stata pubblicata nella G.U. n. 300 del 3/12/2020 la L. n. 159/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L n. 125/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 4 dicembre scorso.
In via preliminare, si segnala, per quanto di interesse, la modifica del primo periodo del numero 32 dell’Allegato 1, volta a prorogare fino al 31 gennaio 2021 e, comunque fino al termine dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di “smart working” di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.
Pertanto, sino a tale data, sarà prorogato il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
Prevista, inoltre, con l’inserimento dell’art. 3-bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza”, al comma 1, la modifica dell’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020.
In particolare è stato sostituito il termine del 31 luglio 2020 con "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" ed è stato previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".
Al successivo comma 2 è stato, inoltre, stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del DL, n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, le previsioni suddette non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale”.
Al comma 3 è stato, altresì, previsto che i permessi di soggiorno e i titoli richiamati ai commi 2-quater e 2-quinquies del citato art. 103, relativi al Testo Unico sull’immigrazione, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza, avente, come predetto, scadenza al 31 gennaio 2021.
Si tratta dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e, in particolare, dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, per motivi familiari, per studio/tirocinio, per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (cfr. artt. 22, 39-bis e 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998).
Risultano parimenti prorogati anche specifici termini relativi, in particolare, per quanto di interesse, alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 286/98, rilasciate dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del d.lgs. n. 286/98, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Confermata, inoltre, la vigenza dell’ articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recanti rispettivamente disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.
Nessuna modifica è stata apportata all’articolo 4 che ha modificato l’allegato XLVI del D.Lgs n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS e all’articolo 5 in cui era stato previsto l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.
Si segnala, infine, per completezza di informazione, che, con riferimento alla piattaforma unica nazionale del sistema di allerta Covid (di cui è parte la APP “IMMUNI”), di cui all’art. 6 del D.L. n. 28/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 70/20, l’art. 2 comma 1-bis del provvedimento qui in esame introduce la seguente disposizione: “Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell’efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Il D.L. n. 157/20 è in vigore dal 30 novembre 2020.
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, disposta dall'art. 2 per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Un'altra disposizione di interesse è contenuta nell'art. 13 del decreto in esame, che introduce una novità in materia di "Cassa Covid", disponendo che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Agosto[1] siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020[2] (nel limite di 35,1 milioni di euro[3]).
Si ricorda che, in precedenza, i suddetti trattamenti disciplinati dal Decreto Agosto erano riconosciuti ai lavoratori in organico alla data del 13 luglio 2020 (come indicato dall'INPS nella circolare n. 115/20; (Cfr. COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 115/2020).
Si ricorda, altresì, che, con analoga disposizione introdotta dal Decreto Ristori Bis[4], è già previsto che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Ristori[5] siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla medesima data del 9 novembre 2020 (cfr. Pubblicazione in GU del DL Ristori Bis – Disposizioni in materia di lavoro).
Con l'art. 13 sopra illustrato, pertanto, il Legislatore ha uniformato la platea di lavoratori che possono beneficiare dei trattamenti di Cassa Covid disciplinati, rispettivamente, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.
[1] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.
[2] Data di entrata in vigore del Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149/20).
[3] Ripartito in 24,9 milioni di euro per trattamenti di CIGO e ASO e 10,2 milioni di euro per trattamenti di CIGD.
[4] Art. 12 commi 2 e 3 del D.L. n. 149/20.
[5] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 del D.L. n. 137/20.