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Lavoro e previdenza

Bando ISI 2020: pubblicazione

Si comunica, per un’immediata informativa, che è stato pubblicato, sul sito dell’INAIL, il Bando ISI 2020, in attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Di seguito le quattro tipologie di progetto finanziabili:

Covid-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 4484/20

L'INPS, con il messaggio n. 4484/20, ha chiarito che il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, relativi a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di novembre, è fissato al 31 dicembre 2020.

Infatti, l’art. 12 comma 5 del D.L. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori) conferma la disciplina inerente i termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza Covid-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La seconda parte del citato comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 137/20. Tale termine si colloca alla data del 30 novembre 2020 (dal momento che il Decreto Ristori è entrato in vigore il 29 ottobre 2020), per cui la predetta disposizione non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze.

Pertanto, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza Covid-19, relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

Con il messaggio qui illustrato, inoltre, l’INPS anticipa l’imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal D.L. n. 137/20 e dal D.L. n. 149/20.

1 allegato

Messaggio numero 4484 del 27-11-2020

Covid-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 4335/20

Con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’INPS fornisce chiarimenti di natura operativa e illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, per le quali sia stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.[1]

Questo messaggio fa seguito alla circolare n. 78 del 27 giugno 2020, con cui l’Istituto ha fornito istruzioni in merito al pagamento del suddetto anticipo, nonché in ordine al recupero in capo al datore di lavoro di eventuali somme indebitamente anticipate (Cfr. Cassa integrazione e assegno ordinario - Pagamento diretto con anticipo del 40% ).

Nel messaggio qui illustrato, l’Istituto, per quanto riguarda specificamente la CIGO, segnala che, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.[2]

Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40%, vanno preventivamente inseriti i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.

Per quanto riguarda la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40%, anche in questo caso, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta del predetto anticipo. In tal caso, completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata. Successivamente all’invio della domanda, è indispensabile l’inserimento del Ticket.[3] Qualora il Ticket non venga associato contestualmente all’invio della domanda, si può procedere anche in una fase successiva.[4]

Una volta inserita, la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.[5]

Nel caso in cui i predetti dati non siano ancora stati inseriti, è anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%.[6] Ciò consente l’immediata protocollazione della domanda di ASO o CIGD, permettendo all’Istituto la sua lavorazione ed erogazione.

Inoltre, finché la domanda risulta in stato “pervenuta”, è possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di ASO o CIGD e della relativa richiesta di anticipo del 40%.[7] A tal fine, la procedura richiede, tra l’altro, di motivare tale scelta.

L’INPS segnala infine, in via generale, che, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella “Richiesta Anticipo 40%” non superino il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

Con l’occasione, ricordiamo che nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020 (par. 8), l’INPS, richiamando la citata circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha rammentato che la presentazione delle domande di CIGO/CIGD/ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.[8]

 

[1] Articolo 22-quater, comma 4, del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e s.m.i.

[2] Si veda la schermata riportata al paragrafo 1 dell’allegato 1 al messaggio in esame.

[3] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3 del messaggio in esame.

[4] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3 del messaggio in esame.

[5] Per la procedura relativa all’inserimento dei dati di pagamento, si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.1 del messaggio in esame.

[6] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.2 del messaggio in esame.

[7] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.3 del messaggio in esame.

INPS – Vademecum Uniemens – Messaggio n. 4271/20

Con il messaggio n. 4271/20, l’INPS ha trasmesso il “Vademecum UniEmens”, redatto nell’ambito del Tavolo Tecnico costituito tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dell’INPS.

Nella sua struttura, il Vademecum inizia dalla schematizzazione del percorso logico che, partendo dal flusso UniEmens, porta alla generazione del DM virtuale.

Il documento si sofferma poi sulle indicazioni operative per la correzione del “DM squadrato”; dedica una sezione alla “gestione degli errori Emens”, che include un elenco delle tipologie di errore più ricorrenti con le relative modalità di correzione.

Sono fornite, inoltre, indicazioni per la variazione di un UniEmens trasmesso e quadrato e, infine, vengono illustrate le funzionalità del “Portale contributivo aziende e intermediari”, che consentono, tra l’altro, di controllare l’eventuale presenza di errori nelle denunce trasmesse e di verificare l’eventuale presenza di note di rettifica.

Come precisato dall’INPS, il documento sarà oggetto di aggiornamenti, revisioni e integrazioni, per mantenerlo sempre attuale e utile per la consultazione.

1 allegato

Vademecum-UniEMens 

POS e mere forniture di materiale

La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la nota allegata, inviata ad agosto 2020 agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.

La nota si è resa necessaria poiché gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.

La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l'operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell'impresa esecutrice, mediante l'apposito radio-comando.

Tale interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n.81/2008, nella lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante "La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'INL, con la nota di agosto scorso, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo, ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

Per quanto concerne la manovra del braccio della pompa, si ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti dell'impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.

Per completezza di informazioni, si segnala che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel 2018, ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, d’accordo con Ance, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l'uso della pompa o dell'autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del  lavoratore dell'impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell'impresa esecutrice.

Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.

Tale riunione dovrebbe essere promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.

6 allegati

All 1_INL_cls agosto2020
All 2_Focus_calcestruzzo_documento 2.0
All 3_LC procedura fornitura cls allegato
All 4_procedura fornitura cls allegato LC 
All 5_nota 2597 2016 minlav
All 6_CIRC.CNI 315_14.11.18 ANCE-CNI-FOCUS CLS

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