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Lavoro e previdenza

Sospensione adempimenti art.40 TU sicurezza

Si informa che, con nota prot. n. 1330 del 14 gennaio 2021, il Ministero della Salute ha sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre  dell'anno, per l’invio tramite la piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente” dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2020 (obbligo previsto dall’art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B).

Il decreto legislativo n. 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Pertanto l'invio dell'allegato, con i dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2021.

L’invio dell’allegato 3B, quale adempimento amministrativo, riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori.

Tuttavia l’attuale situazione emergenziale non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione critica e conseguente pubblicazione.

Con precedente nota del 31.03.2020 (Prot. 0011056-31/03/2020) era stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2019; tuttavia, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, l’INAIL ritiene opportuno sospendere l’invio dell’allegato 3B per tutto il 2021.

INAIL – Autoliquidazione 2020/2021

Con nota n. 15530 del 31 dicembre 2020, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2020/2021.

Scadenze e tasso di interesse per il pagamento rateale

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata dello stesso è fissato al 16 febbraio 2021.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 scade il 1° marzo 2021. I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.

Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso pari a 0,59%[1].

Pertanto, si riportano di seguito i coefficienti da moltiplicare rispettivamente per l’importo della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2020/2021, con le relative scadenze di pagamento[2]

Rata

Data scadenza

Data utile per pagamento

Coefficiente interessi

1

16 febbraio 2021

16 febbraio 2021

0

2

16 maggio 2021

17 maggio 2021

0,00143863

3

16 agosto 2021

20 agosto 2021

0,00292575

4

16 novembre 2021

16 novembre 2021

0,00441288

Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020, deve inviare all’Istituto entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2021; a tal fine, va utilizzato il servizio “Riduzione Presunto”. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2020), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.

Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto

La legge di bilancio 2021[3] ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l’addizionale a carico delle imprese per il Fondo vittime dell’amianto, prevista dall’art. 1 comma 244 della legge n. 244/07. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva già sospeso l’applicazione dell’addizionale per gli anni 2018-2019-2020. 

Come precisato dall’INAIL nella nota in esame, la legge di bilancio 2021 “ha definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la quota del Fondo a carico delle imprese dopo il periodo transitorio di non applicazione, precedentemente limitato al triennio 2018-2020”.

Riduzioni del premio assicurativo

Nel rinviare alla nota allegata per le relative istruzioni operative, si segnalano, per quanto di interesse:

  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all’art. 4 co. 3 del d. lgs. n. 151/01;
  • incentivi per assunzioni di cui all’art. 4 co. 8-11 della legge n. 92/12 (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti).

Per ulteriori dettagli, la nota in esame rinvia alla “Guida all’autoliquidazione 2020/2021”, pubblicata nel sito dell’Istituto nella sezione Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.


[1] Tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2020, pubblicato dal Ministero dell’Economia sul sito del Dipartimento del Tesoro.

[2] Le scadenze di pagamento tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine del giorno 16 cada di sabato o in un giorno festivo, nonché della possibilità di effettuare il versamento delle somme in scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

[3] Legge n. 178/20, art. 1 co. 358, ultimo periodo.

1 allegato

Nota Inail 15530-2020

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2020

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di novembre 2020 è risultato pari a 102,0 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a  1,01375000

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

11/12  x 1,5  (tasso fisso) =  1,375

75% di -0,48780488 [indice novembre 2020 su indice dicembre 2019x100-100] =  0,000000

TOTALE  =  1,375000

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre 2020 ed il 14 dicembre 2020.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

alltfnovembre2020

 

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di ottobre 2020

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di ottobre 2020 è risultato pari a 102,0 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a  1,01250000

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

10/12  x 1,5  (tasso fisso) =  1,25

75% di -0,48780488 [indice ottobre 2020 su indice dicembre 2019x100-100] =  0,000000

TOTALE  =  1,250000

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2020 ed il 14 novembre 2020.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

alltfottobre2020

Decontribuzione Sud – INPS, messaggio n. 72/21

Con il messaggio n. 72 del 11 gennaio 2021, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud, introdotto dal Decreto Agosto per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020 (art. 27 co. 1 del D.L. n. 104/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/20).[1]

Per quanto di interesse, il chiarimento più rilevante riguarda la tredicesima mensilità: in considerazione dell’espresso riferimento contenuto nel citato art. 27 ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), quest’ultimo è applicabile anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma solo con riferimento ai tre ratei maturati nel predetto periodo.

I datori di lavoro, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante; la differenza, relativa ai ratei dei mesi da gennaio a settembre 2020, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.

A tal fine, con riferimento al flusso Uniemens, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito” dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CausaleADebito” va inserito il nuovo codice causale “M317”, che assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art. 27 D.L. 104/2020”;
  • nell’elemento “ImportoADebito” va indicato l’importo da restituire.

Un ulteriore chiarimento riguarda le condizioni di spettanza della Decontribuzione Sud nel caso di somministrazione di lavoro.

In via preliminare, l’INPS ricorda che l’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.[2]

L’Istituto ricorda, altresì, che, nell’ambito della somministrazione di lavoro, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione; quest’ultima riveste dunque la qualifica formale di datore di lavoro richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.

Per quanto sopra, l’INPS conclude che l’esonero qui considerato non può essere riconosciuto qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle Regioni sopra indicate, sia formalmente “incardinato” presso un’agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da queste. Ciò in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della Decontribuzione Sud, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non quella dell’utilizzatore.

*****

Fermo restando quanto sopra, si segnala, per completezza di informazione, che la legge di bilancio 2021 ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029, prevedendo un decalage dell’importo dopo i primi cinque anni (legge n. 178/20, art. 1, commi 161-169).

La misura dell’esonero contributivo, infatti, resta pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025, per scendere poi al 20% negli anni 2026-2027 e al 10% negli anni 2028-2029.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C/2020/1863 e s.m.i.

Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione Europea e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

 

[1] Si ricorda che caratteristiche e condizioni di spettanza di questo esonero contributivo sono state illustrate dall’INPS con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020.

[2] Nella citata circolare n. 122/20, l’INPS precisa che per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

1 allegato

Inps mess_72-21

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